Requisiti dell'assicurazione professionale

Decreto attuativo sui requisiti minimi delle polizze. Nessuna copertura nel caso di assenza ECM. Conte, “Così si rischia di penalizzare i più deboli"

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1 marzo 2024 il Decreto n. 232/2023, che a distanza di sette anni dalla Legge n. 24 del 2017 ("Legge Gelli") dà attuazione alle disposizioni normative in materia di polizze professionali, andando a disciplinare i requisiti minimi dei contratti assicurativi, obbligatori sia per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private sia per gli esercenti le professioni sanitarie, tra cui gli Psicologi.

Com’era atteso la norma stabilisce il massimale minimo di garanzia (cioè la somma massima liquidabile dall’assicuratore a copertura di un danno) sulla base della particolare tipologia di professione sanitaria. Per gli psicologi - che notoriamente “non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto” - il massimale che le polizze dovranno garantire non potrà essere inferiore a un milione di euro per sinistro e per ciascun anno non inferiore a tre milioni di euro.

I liberi professionisti, come già da diversi anni accade, provvedono in proprio alla stipula di una polizza professionale (dandone comunicazione ai pazienti nel contratto di prestazione d’opera). In caso di rapporto di lavoro dipendente, l’onere assicurativo ricade invece sulla struttura di appartenenza, o attraverso la stipula di una polizza oppure mediante auto-ritenzione (le strutture provvedono cioè alla copertura del rischio in autonomia, previa attivazione di un fondo riserva sinistri e di un fondo rischi, all’esito di una procedura ben definita). 

Il Decreto n. 232/2023 introduce la possibilità per il danneggiato di rivolgersi direttamente alla compagnia assicurativa al fine di ricevere il rimborso del danno, andando poi a definire l’efficacia temporale della garanzia che tutte le polizze professionali devono prevedere: oltre a fornire garanzie nel periodo di vigenza del contratto, le compagnie assicurative devono garantire all’assicurato la copertura di sinistri verificatisi nei dieci anni antecedenti la stipula del contratto assicurativo e devono inoltre prevedere un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi alla cessazione dell’attività e riferibili a fatti verificatisi nel periodo di efficacia della polizza.

Con il Decreto attuativo entra, infine, in vigore l’articolo 38-bis del DL n.152/2021, che a decorrere dal triennio 2023-2025 subordina l'efficacia delle polizze professionali all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di ECM. Una questione, quest’ultima, sulla quale l’Ordine degli Psicologi del Lazio aveva già espresso importanti preoccupazioni in passato.

Dopo anni di attesa - il commento di Federico Conte, Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Lazio - , il Decreto appena varato va a definire alcuni degli aspetti più dubbiosi sulla responsabilità civile professionale, introducendo un sistema di regole che rende più agevole l’adempimento normativo, sia da parte dei professionisti sia da parte delle imprese assicuratrici. Pur volendo fornire forme di tutela - prosegue -, il Decreto sembrerebbe tuttavia lasciare indietro proprio i più deboli, cioè i danneggiati. Coloro che, avendo subìto un danno, devono anche sperare che il professionista sia in regola con gli obblighi formativi ECM. Non v’è dubbio che la norma sia da leggere come un tentativo di scoraggiare il professionista dall’eludere l’obbligo formativo, ma nella sua intenzione deterrente risulta foriera di un’importante criticità. Vengono scaricati infatti sul consumatore finale gli effetti di condotte non rispettose di una prescrizione normativa da parte del professionista: la norma infatti obbliga paradossalmente la persona danneggiata ad esperire il tentativo risarcitorio senza poter contare sulle garanzie di effettivo risarcimento offerte da una compagnia assicurativa. Nell’ottica della più ampia tutela possibile, sarebbe stato corretto estendere l'istituto della rivalsa delle compagnie assicurative anche ai casi di mancato adempimento dell’obbligo formativo ECM da parte del professionista sanitario, anziché prevedere tout court la mancanza di copertura assicurativa. Per tale ragione - conclude -, il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, nella seduta di lunedì 22 aprile, ha deliberato di impugnare il decreto a tutela della collettività.