Poliambulatori: illegittimo escludere la Psicologia clinica

Il Tar per il Lazio accoglie il ricorso dell’Ordine. Nei poliambulatori possono essere svolte diverse attività sanitarie non soltanto dell’area medica

Accogliendo un ricorso dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha finalmente chiarito come, tra le attività che possono essere svolte nell’ambito di un “poliambulatorio medico” da parte di professionisti operanti in più discipline specialistiche, non figurano esclusivamente le attività mediche in senso stretto, ma più in generale quelle sanitarie, dunque anche quelle prestate dagli Psicologi.

La vicenda giudiziaria era iniziata in seguito al provvedimento con cui la Regione Lazio, nel gennaio 2019, aveva negato l’autorizzazione a un poliambulatorio laziale intenzionato a erogare prestazioni psicologiche, sulla base della non appartenenza della Psicologia clinica a una branca medica. Preso atto della segnalazione rivoltagli dai professionisti coinvolti nella vicenda, il Consiglio dell’Ordine – a tutela dell’intera categoria professionale – aveva quindi impugnato l’atto della Regione, sostenendo in giudizio come non esista alcuna disposizione normativa, statale o regionale, d’ostacolo alla presenza nei poliambulatori di professionisti sanitari Psicologi e/o Psicoterapeuti.

Dello stesso avviso si è rivelato il Tar per il Lazio all’esito della vicenda. Richiamando le disposizioni nazionali e della stessa Regione sulla materia, i Giudici hanno stabilito che tra le professioni sanitarie esercitabili in un poliambulatorio può essere ricompresa senz’altro quella di Psicologo; e questo alla luce del carattere multidisciplinare che contraddistingue i poliambulatori. Di seguito un passaggio significativo della sentenza n. 7394 del 21 giugno 2021:

(…) il fatto che la “Psicologia clinica”, in quanto tale, non sia “una branca medica” in senso stretto, è un falso problema, perché le citate disposizioni non soltanto non prevedono un siffatto requisito, ma anzi consentono espressamente, seppur implicitamente, l’esercizio della professione di Psicologo nei poliambulatori, proprio perché la disciplina dei poliambulatori è fondata sulla multidisciplinarietà nell’ambito delle professioni sanitarie complessivamente intese, e non solo nell’ambito della professione medica in senso stretto. E pertanto hanno ragione i ricorrenti a sostenere che il diniego di autorizzazione, così motivato, va considerato illegittimo.

Con la stessa sentenza, il Tar Lazio ha annullato gli atti della Regione Lazio che negavano l’autorizzazione della branca Psicologia Clinica per prestazioni di Psicoterapia al poliambulatorio in questione.

La sentenza – afferma Federico Conte, Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Lazio all’indomani della decisione del TAR - segna un importante traguardo in termini di tutela della professione, uno degli orizzonti d’azione in cui il Consiglio dell’Ordine ha investito molte delle sue risorse negli ultimi anni, con ottimi risultati. Ancor più, però, – prosegue - occorre essere soddisfatti per la sua capacità di incoraggiare, promuovere e sostenere la capillare diffusione di servizi psicologici sul territorio, a beneficio di tutta la popolazione laziale, che da anni intravede nello psicologo una figura di riferimento per il proprio benessere.