Educazione Continua in Medicina (ECM). Informazioni generali

Che cos'è, chi riguarda e come è possibile conseguire crediti

Che cos’è l’ECM e a chi si rivolge

L’Educazione Continua in Medicina è un programma di formazione per gli operatori sanitari, chiamati a garantire nel tempo un aggiornamento professionale continuo secondo criteri ben definiti a livello nazionale e misurabile attraverso l’acquisizione di specifici crediti formativi.

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto di riforma degli ordini professionali (il Dpr n. 137/2012) – che ha previsto per tutte le professioni organizzate su base ordinistica l’obbligo di Formazione Continua Permanente (FCP) – e della definitiva inclusione della figura dello psicologo tra le professioni sanitarie (Legge n. 3/2018), in più occasioni sono sorti dubbi circa i reali destinatari del programma ECM, senza giungere per il momento a definitiva chiarezza.

Si è a lungo discusso, in particolare, sull’eventualità che l’obbligo ECM potesse valere indistintamente per tutti i professionisti in virtù della mera iscrizione all’Albo, piuttosto che riguardare i soli professionisti che lavorano con la sanità pubblica o privata convenzionata (ipotesi, quest’ultima, sempre sostenuta dall’Ordine degli Psicologi del Lazio).

Contro la decisione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) di estendere l’obbligo ECM a tutti i professionisti iscritti all’Albo l'Ordine ha presentato ricorso dinanzi alla Giustizia amministrativa, registrando tuttavia un esito sfavorevole

Purtroppo per la giustizia amministrativa l’Ordine degli Psicologi del Lazio non avrebbe legittimità ad agire su questioni di portata nazionale, come la formazione. Sia il ricorso presso il Tar del Lazio sia quello successivo dinanzi al Consiglio di Stato, per la riforma della sentenza di primo grado, non entrano nel merito dell’obbligo ECM, limitandosi ad evidenziare il difetto di legittimazione attiva dell’Ordine regionale.

Allo stato attuale, pertanto, l'obbligo di maturare crediti formativi ECM è da considerarsi pienamente in vigore per tutti i professionisti iscritti all'Albo, a prescindere dall'ambito di intervento o dal concreto esercizio della professione. Va ricordato, peraltro, come l’obbligo di formazione continua è comunque  previsto dalla deontologia professionale e in questo momento l’ECM è l’unica formazione riconosciuta.


Fabbisogno formativo per il triennio 2020-2022

La Commissione Nazionale Formazione Continua (CNFC) attiva presso il Ministero della Salute suddivide il fabbisogno formativo su base triennale. 

La CNFC ha confermato che anche per il triennio in corso (2020-2022) il fabbisogno da soddisfare ammonta a 150 crediti formativi. Resta inoltre confermato per il triennio 2020-2022 quanto già disciplinato per il triennio 2017-2019.

Per la CNFC coloro che non lavorano con la sanità pubblica o privata convenzionata sono interessati dall'obbligo ECM a partire dall’anno 2020, quindi per il triennio 2020-2022.

Con riferimento ai neoiscritti all’Albo, l’obbligo di conseguire crediti ECM decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Ordine.

Con determina del 10 giugno 2020, infine, la CNFC – preso atto dell’emergenza sanitaria COVID-19, ha prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine riconosciuto ai professionisti sanitari per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2017-2019 nonché per lo spostamento dei crediti maturati per il recupero del debito formativo relativamente al triennio formativo 2014-2016. Il trasferimento di questi crediti può essere svolto esclusivamente entro il 30 giugno 2022 attraverso il portale del CoGeAPS (Per saperne di più, vai alla pagina Recupero debito formativo ECM trienni precedenti).

Un’ulteriore agevolazione per i professionisti è stata introdotta dalla Legge di conversione del DL 34/2020 (Decreto Rilancio), che, con l’introduzione dell’articolo 5-bis, ha previsto il riconoscimento automatico di un terzo dei crediti previsti per il triennio in corso a tutti i professionisti sanitari che hanno continuato a svolgere la propria attività nel periodo di emergenza COVID-19.

Si riporta a seguire il testo integrale dell’articolo in questione.

Art. 5-bis  Disposizioni in materia di formazione continua in medicina

1. I crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell’articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l’attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19. 

Il riconoscimento dei crediti spettanti avviene in automatico entro il 31 luglio 2022 per tutti i professionisti, senza necessità di presentare alcuna richiesta, ed è verificabile all’interno della propria Area riservata sul portale del Co.Ge.A.P.S.


Proroga per il conseguimento dei crediti relativi al triennio 2020-2022

La Legge n. 14/2023, che ha convertito il Decreto Milleproroghe (DL n. 198/2022), conferma la possibilità per i professionisti sanitari di colmare entro il 31 dicembre 2023 un eventuale debito formativo imputabile al triennio 2020-2022. I crediti maturati nel corso del 2023, pertanto, potranno essere utilizzati dai professionisti sia per sanare eventuali posizioni debitorie relative al triennio 2020-2022 sia per colmare il fabbisogno formativo del triennio 2023-2025.

È importante precisare che, con Delibera n. 2 dell'8 novembre 2023, la CNFC ha confermato che è consentito acquisire crediti formativi per sanare un eventuale debito del triennio formativo 2020-2022 fino al 31 dicembre 2023, ma esclusivamente con la frequenza di corsi con “data di fine evento” al 31 dicembre 2023. Ciò significa che per sanare un eventuale debito del triennio 2020-2022 non è sufficiente concludere un corso ECM entro il 31 dicembre 2023, ma è necessario altresì che la data di fine corso non sia successiva a tale data.


Fabbisogno formativo per il triennio 2023-2025

Con Delibera n. 2 dell’8 novembre 2023, la CNFC ha confermato che per il triennio 2023-2025 il fabbisogno formativo ECM è pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni già assunte in materie di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.


Modalità di assolvimento dell’obbligo

I crediti Ecm possono essere acquisiti attraverso diverse modalità (indicate nel Manuale sulla formazione continua del Professionista Sanitario adottato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua). La principale fra queste è la partecipazione a corsi, anche online (la cosiddetta formazione a distanza), organizzati da enti che abbiano ottenuto l’accreditamento come provider presso la Commissione Ecm istituita presso il Ministero della Salute.

Per il triennio 2020-2022, ciascun professionista regolarmente iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio ha la possibilità di maturare 80 crediti, in maniera del tutto gratuita, tramite la partecipazione all'offerta formativa ECM dell'Ordine (per saperne di più, vai alla paigina Formazione ECM gratuita. 6 diversi corsi per un totale di 80 ore e 80 crediti ECM).

Anche per il triennio 2023-2025 è possibile maturare gran parte dei crediti formativi previsti attraverso l'offerta formativa ECM dell'Ordine.

È possibile inoltre maturare crediti svolgendo attività di tutoraggio nell’ambito del tirocinio formativo post lauream finalizzato all’accesso all’Esame di abilitazione professionale per psicologo o di quello finalizzato al conseguimento del titolo di specializzazione in psicoterapia. In tal caso è possibile veder riconosciuto 1 credito per ogni 15 ore di attività. Come per altre richieste di riconoscimento di crediti ECM, anche quella finalizzata al riconoscimento dei crediti per tutoraggio individuale può essere presentata esclusivamente attraverso il portale del CoGeAPS (Per saperne di più visita la pagina Crediti ECM per attività di tutoraggio).  

Ricordiamo inoltre che per il triennio 2020-2022 il professionista iscritto all'Albo ha ottenuto 30 crediti ECM per aver costruito, tramite il CNOP, il Dossier formativo di gruppo (per saperne di più Dossier formativo e riduzione debito ECM).


Esoneri ed esenzioni

Il Manuale sulla formazione continua del Professionista Sanitario adottato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) disciplina alcune ipotesi di esonero ed esenzione dall’obbligo formativo triennale ECM. 

In linea generale, l’esonero è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal Manuale e costituisce una riduzione dell’obbligo formativo individuale triennale. L’esonero, quindi, non attribuisce crediti ma riduce l’obbligo formativo individuale. In generale, l’esonero può essere richiesto per la frequenza, in Italia o all’estero, di corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo delle competenze dei professionisti sanitari. L’esonero non può, in alcun caso, eccedere un terzo dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.

L’esenzione è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario, costituisce una riduzione dell’obbligo formativo triennale e può essere richiesta allorché sussistano determinati condizioni, come maternità/paternità, malattia, aspettativa, pensionamento, etc. L’esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell’attività professionale e incompatibilità. Il calcolo dell’esenzione ove coincidente con l’anno solare sarà conteggiato con la riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo. Come per l’esonero, anche l’esenzione non può in alcun caso eccedere 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione. A differenza dell’esonero, i crediti ECM acquisiti durante i periodi di esenzione non sono validi al fine del soddisfacimento dell’obbligo formativo ECM.

Per saperne di più sui casi di esonero e di esenzione dall’obbligo ECM clicca qui oppure consulta il Manuale sulla formazione continua del Professionista Sanitario.

Allegati al Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario


Normativa ECM - Commissione Nazionale Formazione Continua (Portale Age.na.s.)