I DSA in ambito scolastico

La Legge 8 ottobre 2010, n. 170 ha riconosciuto la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali Dsa

La Legge 8 ottobre 2010, n. 170* Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico ha costituito un importante passo in avanti per l’assicurazione del pieno diritto all’istruzione alle persone con disturbi specifici di apprendimento (Dsa). Il testo, riconoscendo la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali Dsa, si propone di favorire il successo scolastico di alunni affetti da tali disturbi, contribuendo così a ridurre i disagi relazionali ed emozionali che ne derivano e garantendo eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.

Per raggiungere questi obiettivi, la Legge n. 170/2010 attribuisce alla scuola il compito di individuare precocemente i casi sospetti di Dsa, distinguendoli da difficoltà di apprendimento di origine didattica o ambientale. L’individuazione precoce, possibile sin dall’ultimo anno della scuola dell’infanzia, dovrà essere effettuata secondo specifici protocolli che le Regioni dovranno stipulare con gli Uffici Scolastici Regionali (Usr) sulla base delle Linee guida per la predisposizione dei protocolli regionali per le attività di individuazione precoce dei casi sospetti di Dsa approvate con il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Miur) 17 aprile 2013*.

Una volta individuati gli alunni con significative difficolta di lettura, scrittura o calcolo e attivati adeguati interventi didattici mirati al recupero, le istituzioni scolastiche comunicano alle famiglie interessate l’eventuale persistenza di tali difficoltà al fine di avviare un percorso diagnostico. Solo a seguito di una diagnosi di Dsa, infatti, la scuola può attivare degli specifici percorsi educativi e didattici riabilitativi e di supporto a favore degli studenti interessati, sulla base di quanto previsto dalle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento allegate al Decreto Miur 12 luglio 2011.

Ai sensi della Legge n. 170/2010, la diagnosi di Dsa deve essere «effettuata nell’ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale» (articolo 3, comma 1) e comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente.

Tuttavia, «le Regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell’ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere […] che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate». Ai sensi dell’Accordo del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, tale opportunità è fortemente consigliata, con esplicito riferimento agli alunni del primo ciclo di istruzione, «nel caso in cui i servizi pubblici o accreditati dal Servizio sanitario nazionale non siano in grado di garantire il rilascio delle certificazioni in tempi utili per l’attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste e, comunque, quando il tempo richiesto per il completamento dell’iter diagnostico superi i sei mesi». In questi casi le Regioni possono prevedere percorsi specifici per l’accreditamento di ulteriori soggetti privati che dimostrino sia documentata esperienza nell’attività diagnostica dei Dsa sia disponibilità di un’équipe multidisciplinare costituita da neuropsichiatri infantili, psicologi e logopedisti e che si impegnino a rispettare le Raccomandazioni per la pratica clinica dei Dsa (2007-2009), nonché i risultati della Consensus Conference dell’Istituto Superiore di Sanità.

A tal proposito, già nel marzo 2011, l’Ordine ha chiesto all’allora Presidente della Regione Lazio e Commissario ad acta alla Sanità Renata Polverini di prevedere delle adeguate procedure di accreditamento di soggetti privati e di avviare un dialogo per la costruzione condivisa di protocolli per l’individuazione precoce dei casi sospetti di Dsa, mettendo così a disposizione del Legislatore regionale il bagaglio di conoscenze e competenze di chi, come i professionisti psicologi, ogni giorno opera nell’ambito della diagnosi e del trattamento dei Dsa.

Nell’attesa dell’approvazione di una Legge regionale, Con la Delibera n. 32/2020, la Giunta della Regione Lazio ha approvato lo schema di protocollo d’Intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio per la definizione del percorso di individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento, della diagnosi e della certificazione dei Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), nonché del modello di certificazione sanitaria adottato nel Lazio.

In attuazione dell’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012, con la stessa Delibera la Regione ha infatti approvato le attese Linee guida per la diagnosi e la certificazione diagnostica dei DSA (Allegato D), che si pongono l’obiettivo di uniformare le procedure diagnostiche, abilitative e di presa in carico degli allievi. 

Il documento, in particolare, recepisce un’importante raccomandazione contenuta nell’Accordo Stato-Regioni del 2012: per consentire l’abbattimento delle liste di attesa e l’attivazione tempestiva delle misure didattiche ed il completamento dell’iter diagnostico previste dall’Accordo, d’ora in avanti la certificazione di DSA potrà essere rilasciata anche da soggetti privati in possesso di determinati requisiti di accreditamento presso le Asl (Allegato E).

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