Uno psicologo può diagnosticare un Disturbo Specifico dell'Apprendimento in autonomia, cioè senza far parte di un'équipe accreditata?

Sì, ai sensi dell'articolo 1 della Legge n. 56/1989, lo psicologo in possesso delle competenze richieste dall'articolo 5 del Codice Deontologico può effettuare diagnosi anche in relazione ad un Disturbo Specifico dell'Apprendimento.

La diagnosi di un DSA non deve tuttavia essere confusa con la certificazione richiesta ai fini dell'attivazione delle misure compensative e dispensative nelle Scuole (Legge n. 170/2010)

La normativa vigente prevede infatti che tale certificazione possa essere emessa o dalle strutture sanitarie pubbliche o dai soggetti privati in possesso di apposito accreditamento regionale. Nella Regione Lazio, tra i soggetti privati che possono rilasciare le certificazioni, previo accreditamento, figurano le strutture sanitarie private accreditate, le équipe di liberi professionisti e le società/associazioni tra professionisti.