Come verificare se la condotta messa in atto da una persona non titolata può rientrare nell’esercizio abusivo?

Se la persona non in possesso dei requisiti necessari, mette in atto le azioni tipiche della professione psicologica ovvero tutte quelle condotte definite dagli artt. 1. e 3 della legge 56/89. Se ad esempio si viene a conoscenza (direttamente o indirettamente) del fatto che effettua una diagnosi, un sostegno psicologico, svolge dei colloqui clinici, utilizza dei test psicodiagnostici, etc. Per un approfondimento sugli atti tipici si veda: