Sulla Gazzetta ufficiale del 13 giugno 2017 è stata pubblicata la legge del 22 maggio 2017 n. 81. Merita la nostra attenzione in quanto tratta del “Lavoro agile” (smart working) e precisa all’art. 22:
Sicurezza sul lavoro
- Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
- Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.
scarica la legge n. 81 del 22 maggio 2017
Come GdL riteniamo pertanto, alla luce del dettato normativo, che le valutazioni del rischio slc e degli altri rischi psicosociali dovranno essere attuate per salvaguardare la salute di questa tipologia di lavoratori. Vi ricordiamo inoltre la pagina del sito dedicata a questi rischi e alle nostre iniziative e confermiamo la nostra disponibilità nel rispondere a vostre richieste di chiarimento o suggerimenti.