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Check list di autovalutazione dei siti internet

Le modalità per comunicare all'Ordine l'attivazione di siti web relativi alla professione di psicologo

Prescritto dal D.Lgs. n° 70 del 9/04/2003 che detta le regole per l' 'Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno il Codice di Condotta relativo all'utilizzo di tecnologie per la comunicazione a distanza nell'attivita' Professionale degli Psicologi elaborato dall'Ordine degli Psicologi del Lazio e' in vigore dal 1 luglio 2004. Nella seduta del Consiglio del 2 marzo 2007 sono state apportate alcune modifiche agli artt. 5 e 6 del Codice relative alle procedure di comunicazione tra gli iscritti e l'Ordine.

Le nuove procedure di comunicazione all'Ordine
- Non e' piu' necessario chiedere preventivamente un parere di conformita' all'Ordine per apparire e/o operare in un sito internet che eroga servizi

- Lo psicologo singolo o associato, che offre prestazioni via Internet, comunica all'Ordine degli Psicologi del Lazio l'indirizzo web del sito presso il quale svolge le proprie attivita' scientifiche e professionali, dichiarando sotto la propria responsabilita' di essersi conformato al Codice di Condotta.

- La comunicazione dovra' essere resa dall'iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio su apposito modulo a tal fine predisposto

- L'Ordine terra' un registro aggiornato dei siti in cui gli iscritti offrono prestazioni psicologiche.

- Nel caso in cui intervengano modifiche sostanziali nei contenuti del sito, lo psicologo e' tenuto a darne comunicazione all'Ordine.

- Nel sito lo psicologo potra' rendere visibile, per esteso, la comunicazione informativa, inviata all'Ordine, relativa alla conformita' del sito internet al Codice di Condotta.

- L'Ordine potra' disporre controlli per verificare il rispetto del Codice di Condotta.

Per le richieste di parere di conformita' gia' inoltrate all'Ordine
Tutte le richieste di parere di conformita' finora avanzate dagli iscritti sono considerate decadute.
Gli iscritti che hanno inoltrato dette richieste saranno tenuti a presentare, in sostituzione della precedente richiesta di parere, la comunicazione attestante la conformita' del sito in cui operano al Codice di condotta, utilizzando il modulo apposito.

 
Modulistica

Vedi anche: