
La posizione dell’Ordine degli Psicologi del Lazio: nessun obbligo per i liberi professionisti
La questione dell’obbligatorietà dell‘ECM per i liberi professionisti si manifesta in tutta la sua contradditorietà già a partire dall’anno 2002 con una circolare a firma dell’allora Ministro della Salute Girolamo Sirchia che nell’elenco dei soggetti includeva anche costoro.
Tale indicazione è stata, fin da subito, oggetto di interpretazione da parte del nostro Ordine che sostenne che nessun obbligo poteva configurarsi per i liberi professionisti a meno che costoro non intrattenessero rapporti professionali con il SSN o con strutture ad esso accreditate. Il nostro Ordine reiteratamente inviò alla Commissione Nazionale ECM quesiti in merito (in data 21/11/02, 9/12/02 e 31/03/03), senza ricevere alcuna risposta.
Lo psicologo libero professionista che esercita la sua attività professionale in ambito privato, è sicuramente soggetto al rispetto del Codice deontologico e all’obbligatorietà dell’aggiornamento professionale che ne discende (cfr. art. 5). Non appare invece normativamente fondato l’obbligo per il libero professionista di aderire al sistema formativo ECM. Tale sistema di formazione discende dal decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 ed è concepito esclusivamente nell’ambito della sanità pubblica quindi si applica a chi opera, in qualità di dipendente o di prestatore d’opera intellettuale nell’ambito del SSN o di enti o strutture convenzionati.
Alla stessa conclusione perviene il TAR Lazio con la sentenza n. 14062 del 18-11-2004 che seppur incidentalmente, precisa che “L’E.C.M. s’appalesa obbligatoria solo per i sanitari dipendenti degli enti del S.S.N., e per quelli che con esso collaborano in ragione di convenzione o d’accreditamento, tant’è che questo se ne accolla i costi. Viceversa, per i professionisti, che erogano prestazioni sanitarie non coperte dal S.S.N., il controllo delle prestazioni connesso alla formazione e all’aggiornamento è rimesso, oltre che al mercato (ossia all’apprezzamento, o meno, del cliente-paziente), agli Ordini ed ai Collegi professionali, onde per costoro l’E.C.M. rappresenta un onere, non già un obbligo”. [cfr. Questione obbligatorietà E.C.M. liberi professionisti. Commento dell'Avvocato Luca Lentini]
Subito il Ministero della Salute, attraverso un comunicato sull’Home Page del sito, prende le distanze dall'interpretazione del TAR sostenendo che il Programma ECM deve ritenersi obbligatorio per tutti gli operatori sanitari dipendenti, convenzionati o liberi professionisti.
Anche in questo caso l’Ordine del Lazio interviene immediatamente presso l’Ordine Nazionale sostenendo la non obbligatorietà dell’ECM per il liberi professionisti. [cfr. ECM. La posizione dell'Ordine degli Psicologi del Lazio. Comunicazione inviata al Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi]
La Conferenza Stato- regioni 1° agosto 2007 ritorna sull’argomento liberi professionisti ma ancora una volta in termini totalmente generici: “Destinatari della formazione continua devono essere tutti gli operatori sanitari che direttamente operano nell’ambito della tutela della salute individuale e collettiva, indipendentemente dalle modalità di esercizio dell’attività, compresi dunque i liberi professionisti. E’ evidente come ogni eventuale obbligo per i liberi professionisti debba fondarsi su alcune precise garanzie normative ed individuare agevolazioni sui costi sopportati; parimenti potrebbe essere diversamente individuato il debito complessivo dei crediti e la composizione del Dossier Formativo.”
Siamo quindi nella dimensione dell’eventualità, tant’è che nulla accade negli anni successivi.
L’Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009, riprende l’argomento e aggiunge che si possono percorrere almeno tre strade per agevolare i liberi professionisti: agevolarne i costi, individuare diversamente il debito formativo, ragionare sugli obiettivi formativi coinvolgendo gli Ordini professionali. Anche in questo caso il tema è affrontato in modo del tutto generico: esplicitamente questi vengono definiti come tre “possibili” interventi ma nulla di concretamente e immediatamente realizzabile viene previsto.
In riferimento ad alcuni articoli apparsi sulla stampa nei giorni scorsi in merito al recepimento con D.P.C.M. dell’Accordo Stato Regioni, è opportuno ribadire che la posizione del nostro Ordine continua ad essere la non obbligatorietà dell’ECM per il libero professionista, fermo restando l'obbligo di "mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera" come previsto dall'art. 5 del Codice deontologico.
Sull’argomento si veda inoltre il comunicato dell’Ordine Nazionale del 2/8/2010.