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Sicurezza sul lavoro

L'Ordine scrive alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Prot. n. 2658 del 26.03.2009

On. Presidente del Consiglio dei Ministri
Dott. Silvio Berlusconi

On. Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali
Dott. Maurizio Sacconi

Oggetto: Osservazioni allo schema di decreto legislativo recante Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Onorevole Presidente, Onorevole Ministro,

con riferimento alle ipotesi di modifica del D. Lgs. n. 81/2008 di cui allo schema di decreto in oggetto, in qualità di Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, mi permetto di sottoporre alla Vostra attenzione alcune considerazioni concernenti in primo luogo le proposte di modifica dell’art. 28, relativo all’importantissimo tema della valutazione dei rischi.

Ho avuto notizia che viene prospettata una modifica dell’articolo 28 del Testo Unico, al fine di consentire la predisposizione, nell’ambito di un organismo tripartito, di indicazioni operative alle quali le aziende possano fare riferimento per valutare con completezza i rischi collegati allo stress lavoro-correlato.

Ebbene, ritengo di dover sottolineare l'infondatezza della ratio alla base di tale proposta di modifica. Se è vero, infatti, che non esistono linee guida ufficiali contenenti regole operative per la valutazione del rischio stress, è altresì vero che le stesse non sono né necessarie né auspicabili per i seguenti motivi:

  • non per tutti i rischi, esistono linee guida ufficiali, come ad esempio nel caso del rischio biologico. Come prassi in questi casi non si proroga la valutazione, bensì si fa riferimento allo stato dell’arte tecnologico e scientifico in materia;
  • per il rischio stress esistono ben precise indicazioni tecniche. Tra le più autorevoli si ricordi l’ormai noto Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004, il Documento di Consenso sulla Valutazione, prevenzione e correzione degli effetti nocivi dello stress da lavoro della SIMLI o i risultati del Progetto PRIMA-EF presentato dall'ISPESL. Un’attenta lettura degli stessi e della letteratura scientifica a riguardo dimostra chiaramente come non ci sia in sostanza alcuna confusione su come si debba procedere in tema di valutazione del rischio stress;
  • per sua natura il rischio stress, a differenza di altri rischi, è difficilmente inquadrabile in protocolli troppo rigidi, vista la sua connaturata complessità. Infatti le conseguenze sulla salute dovute allo stress possono avere cause multiple e sinergiche tra loro, variabili da contesto a contesto. Di conseguenza l’individuazione del metodo operativo idoneo si può raggiungere solo sul campo, e solo se si ha la possibilità di muoversi in un quadro di riferimento sufficientemente chiaro ma flessibile così come quello delineato al punto precedente.

Con riferimento all’ipotesi di ulteriore proroga del termine previsto dall’art. 306, comma 2 D. Lgs. n. 81/2008 per l’entrata in vigore dell’art. 28, ritengo inoltre doveroso ribadire che non vi è alcuna necessità di prorogare detto termine in ragione della mancanza di linee guida. Qualora dovesse essere comunque disposta una proroga per altre motivazioni, mi sembra opportuno rammentare che, per definizione normativa (art. 2, comma 1, lettera z) D.Lgs. n. 81/2008), le “linee guida”, intese come “atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza”, devono essere predisposte dai Ministeri, dalle Regioni, dall’ISPESL e dell’INAIL per essere poi approvate in sede di Conferenza Stato Regioni. Non pare dunque necessario istituire alcun organismo tripartito.

In conclusione, le indicazioni generali sopra esposte sono il meglio auspicabile vista la natura dell’oggetto della valutazione in questione. Di conseguenza le linee guida non potrebbero che ribadire quanto tutti gli addetti ai lavori già sanno. Inoltre sarebbe fondamentale ribadire come, se dovesse essere vagliata una proroga, essa dovrebbe avere una scadenza definita. E comunque, nell’attesa dell’ufficializzazione delle linee guida, è impensabile lasciare i lavoratori in balia del rischio pur avendo a disposizione la conoscenza scientifica e tecnica per gestirlo. In altri termini, anche dovesse essere approvata una proroga, in attesa di linee guida ufficiali, questa dovrà avere necessariamente scadenza definita e non si dovrà intendere che “fino a quel momento” la previsione non possa operare.

In sostanza se si desse spazio alla richiesta di modifica di cui si è detto si perderebbe solo tempo, senza alcun vantaggio dal punto di vista dell’efficienza della valutazione del rischio, ma con tutto svantaggio della salute dei lavoratori, del benessere organizzativo delle imprese, e dell’efficienza produttiva e competitiva, vista la nota correlazione negativa tra stress e soddisfazione lavorativa/efficienza produttiva.

Oltre alle considerazioni appena esposte, mi permetto di riproporre in questa sede alcuni emendamenti che avevo già sottoposto al precedente Governo in sede di approvazione del Testo Unico: mi riferisco alla richiesta di istituire, accanto al medico competente, la figura dello psicologo competente, cui affidare il delicato compito di valutare i rischi di carattere psicologico come lo stress lavoro-correlato e di operare per prevenirli correttamente, proponendo al datore di lavoro le misure idonee ad assicurare il benessere organizzativo del luogo di lavoro e a migliorare la qualità della convivenza sociale dei lavoratori.

Pertanto, fiduciosa nella condivisione da parte Vostra di tali esigenze, Vi chiedo di farVi promotori dei seguenti emendamenti al D. Lgs. n. 81/2008:

  • inserimento all’art. 18, comma 1, tra le lettere a) e b), di una lettera a bis): “nominare lo psicologo competente per aziende con oltre cinquecento dipendenti”;
  • inserimento all’art. 25, comma 1, tra le lettere a) e b), di una lettera a bis): “si avvale dello psicologo competente per la valutazione e la gestione dei rischi di carattere psicologico quali quelli collegati allo stress lavoro-correlato”;
  • inserimento, all’art. 39, comma 5, tra le parole “di medici specialisti” e le parole “scelti dal datore di lavoro” delle parole “e di psicologi”.

RingraziandoVi sin d’ora per l’attenzione che vorrete dedicare alle istanze fin qui espresse, rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento e Vi invio i miei più cordiali saluti ed auguri di buon lavoro.

Il Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Lazio
dott.ssa Marialori Zaccaria