
Approvato nella seduta di consiglio del 28/02/2011 con delibera n. 104. In vigore a partire dal 1° marzo 2011
Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio delibera il seguente regolamento:
Titolo I
Norme Generali
Art. 1 Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina la procedura ed il relativo regime di pubblicità per l’acquisizione in economia di servizi, forniture e lavori, nonché per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, occasionali e di collaborazione coordinata e continuativa da parte dell’Ordine degli Psicologi del Lazio.
2. Tutte le norme del presente regolamento sono ispirate alla salvaguardia della qualità delle prestazioni acquisite dall’Ordine, garantendo il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
3. Per i contratti pubblici sopra e sotto la soglia di rilevanza comunitaria e, in genere, per tutto quanto non disposto dal presente regolamento si rinvia al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici” e al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
4. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per stazione appaltante si intende l’Ordine degli Psicologi del Lazio.
Art. 2 Deliberazione del Consiglio e Responsabile del Procedimento
1. Il Consiglio dell’Ordine può deliberare nei limiti e nelle forme previsti dalla legge vigente e dal presente regolamento l’acquisizione di lavori, forniture o servizi in economia di cui al Titolo II e il conferimento degli incarichi individuali di cui al successivo Titolo III.
2. Il Consiglio dell’Ordine, quando delibera la realizzazione del lavoro o l’acquisizione della fornitura o del servizio in economia, ovvero quando delibera di conferire un incarico individuale, nomina, anche tra i membri del Consiglio, un Responsabile Unico del Procedimento per le fasi dell’affidamento, della stipula e dell’esecuzione del contratto, nonché per il conferimento degli incarichi individuali, nei limiti espressamente previsti dalla delibera del Consiglio.
3. E’ fatta salva la facoltà del Consiglio dell’Ordine, in relazione alla propria organizzazione interna, strutturazione in settori organici e frequenza e complessità delle materie oggetto del presente regolamento, di attribuire con deliberazione di carattere generale e programmatorio, ovvero con idoneo regolamento di funzionamento interno, ad un apposito Ufficio in via stabile le attività procedimentali di cui al presente regolamento.
4. Inseguito alla deliberazione di cui al comma 1 la procedura di rinvenimento del terzo contraente, la fase istruttoria nonché tutti gli atti successivi ad essa vengono svolti dal Responsabile individuato, eventualmente coadiuvato nelle attività materiali da altro personale dipendente dell’Ente, nel rispetto degli indirizzi espressi nella delibera del Consiglio.
5. Inmancanza di un’espressa disposizione del Consiglio, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente o chi ne fa le veci.
Titolo II
Servizi, forniture e lavori in economia
Capo I
Norme Comuni
Art. 3 Amministrazione diretta e procedura di cottimo fiduciario
1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:
a) mediante amministrazione diretta;
b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
2. Il ricorso al cottimo fiduciario, entro i limiti d’importo indicati di seguito, è consentito ove non si possa procedere in amministrazione diretta.
3. Nessuna prestazione di beni, servizi o lavori può essere artificiosamente frazionata allo scopo di escluderla dall'osservanza delle norme di legge vigente e del presente regolamento.
Art. 4 Pubblicità e comunicazioni
1. L’Ordine, per il tramite del Responsabile del Procedimento, assicura che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio di massima trasparenza, contemperando altresì l’efficienza dell’azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.
2. L’esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario è soggetto ad avviso di post-informazione, contenente importo ed oggetto della prestazione, da pubblicare sul sito dell’Ordine.
Art. 5 Amministrazione diretta
1. Nell’amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio dell’Ordine, o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del Responsabile del procedimento individuato ai sensi dell’articolo 2.
Art. 6 Cottimo fiduciario
1. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
Art. 7 Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
1. Quando il contratto è affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il Consiglio dell’Ordine, con propria deliberazione di carattere generale, stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:
a) il prezzo;
b) la qualità;
c) le caratteristiche estetiche e funzionali;
d) il costo di utilizzazione e manutenzione;
e) la redditività;
f) il servizio successivo alla vendita;
g) l’assistenza tecnica;
h) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
i) l’impegno in materia di pezzi di ricambio;
l) la sicurezza di approvvigionamento;
2. Sulla base della deliberazione di cui al precedente comma, il Responsabile del Procedimento redige l’invito per i candidati nel quale devono essere elencati i criteri di valutazione indicati dal Consiglio e precisa la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi.
3. Il Responsabile del Procedimento, quando ritenga la ponderazione di cui al comma 2 impossibile per ragioni dimostrabili, indica nell’invito l’ordine decrescente di importanza dei criteri.
4. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell’offerta, il Responsabile del Procedimento utilizza metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l’offerta più vantaggiosa.
Art. 8 Cauzione
1. Agaranzia dell’esecuzione dei contratti di fornitura i soggetti prestano cauzioni pari almeno al 10% del valore del contratto.
2. I progettisti devono essere, altresì, coperti da assicurazione professionale.
3. Non sono soggetti a cauzione i contratti di importo inferiore ad Euro 20.000, al netto dell’IVA.
Art. 9 Penali
1. Nei contratti stipulati in forma scritta, purché non si tratti di contratti per adesione, devono essere previste le penalità per inadempienze o ritardo nell’esecuzione.
Capo II
Servizi e forniture in economia
Art. 10 Acquisizione di servizi e forniture in economia
1. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 193.000 euro, al netto dell’IVA.
2. L’acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con deliberazione del Consiglio dell’Ordine, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. A mero titolo esemplificativo, i servizi e le forniture acquisibili in economia sono individuati nell’ambito delle seguenti categorie generali:
Forniture di beni in economia
a) apparati e accessori di telefonia e trasmissione dati;
b) arredamenti e complementi di arredo;
c) ausili per disabili;
d) apparecchiature e materiali per sicurezza;
e) impianti tecnici e logistici (ad es. apparecchiature di raffreddamento e ventilazione);
f) veicoli, auto e motoveicoli;
g) licenze software;
h) hardware;
i) macchine d’ufficio;
j) materiale igienico-sanitario;
k) cancelleria;
l) elettronica, fotografia, audio e video;
m) macchine per ufficio;
n) bevande e generi alimentari;
o) valori bollati;
p) materiale elettrico;
q) materiale bibliografico e documentario, libri e giornali;
r) fiori, piante
Servizi in economia
a) servizi amministrativi di supporto;
b) prelievo, sgombero e smaltimento dei rifiuti;
c) servizi di pulizia;
d) servizi bancari ed assicurativi;
e) servizi tipografici;
f) servizi di locazione, noleggio e leasing;
g) servizi sostitutivi di mensa a mezzo buoni pasto;
h) servizi pubblicitari (es. bandi di concorso e iniziative culturali);
i) servizi di rappresentanza e vigilanza;
j) servizi di trasloco, trasporto e custodia;
k) ricerche, studi, indagini statistiche;
l) servizi di traduzione e interpretariato;
m) servizi di editoria e di stampa;
n) servizi postali, telegrafici, telefonici, elettrici, di riscaldamento e idrici;
o) servizi di viaggio e servizi alberghieri;
p) servizi di manutenzione dei beni e degli impianti in dotazione all’Ente manutenzione e riparazione di mobili, utensili, strumenti e materiale scientifico, didattico e di sperimentazione, e macchine d’ufficio;
q) servizi relativi a convegni, conferenze e seminari organizzati dall’Ordine;
3. Il ricorso all’acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria, per un periodo massimo di n. 6 mesi;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.
Art. 11 Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario nell’acquisizione di servizi e forniture in economia
1. Quando non ricorre all’amministrazione diretta e quando la prestazione da svolgere sia di importo inferiore a Euro 193.000, al netto dell’IVA, il Consiglio dell’Ordine può deliberare l’acquisto di servizi e forniture, indicando i criteri di natura qualitativa, quantitativa ed i costi massimi, cui dovrà attenersi il Responsabile del Procedimento.
2. Il Consiglio dell’Ordine può, in alternativa, predisporre, generalmente all’inizio dell’anno finanziario, una delibera di carattere generale e programmatorio nella quale determini le proprie esigenze di acquisizione di beni e servizi da acquisire nel corso dell’anno, indicando i criteri di natura qualitativa, quantitativa ed i costi massimi, cui dovrà attenersi il Responsabile del Procedimento per ogni singola categoria di beni e servizi individuata.
3. Sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti, il Responsabile del Procedimento dovrà redigere la lettera d’invito contenente, a titolo esemplificativo,
a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche ed il suo importo massimo previsto, espresso senza tenere conto dell’IVA.
b) le garanzie richieste all’affidatario del contratto;
c) il termine di presentazione delle offerte;
d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
e) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
h) la clausola (solo eventuale e non obbligatoria) che preveda di non procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione di un’unica offerta valida;
i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice dei contratti pubblici;
l) l’obbligo dell’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
m) l’indicazione dei termini di pagamento;
n) i requisiti soggettivi richiesti all’operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti richiesti.
4. Per l’acquisizione di beni e servizi per un importo pari o superiore ad Euro 20.000,00 il Responsabile del Procedimento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, provvede a selezionare l’operatore economico con cui stipulare il contratto, sulla base dei criteri indicati dal Consiglio dell’Ordine nella deliberazione e di quanto contenuto nella lettera di invito.
5. Il contratto è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere, nel caso in cui l’importo dello stesso sia inferiore a € 20.000,00 oltre IVA, in apposito scambio di lettere con cui il Responsabile del Procedimento dispone l’ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.
Art. 12 Affidamento diretto di servizi e forniture
1. In ogni caso, per l’acquisizione di servizi o forniture di importo inferiore a Euro 20.000,00, esclusa IVA, il Responsabile del Procedimento provvede ad affidamento diretto nel rispetto dei criteri generali predisposti dal Consiglio.
2. Per necessità sopravvenute, non delineate dal Consiglio, il Dirigente o a chi ne fa le veci ha il potere di procedere autonomamente all’affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a Euro 20.000,00, al netto dell’IVA, nell’ambito delle categorie generali individuate all’articolo 10, con onere di informazione al Consiglio nella I seduta utile.
Capo III
Lavori in economia
Art. 13 Acquisizione dei lavori in economia
1. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori ad Euro 200.000, al netto dell’IVA. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore ad Euro 50.000.
2. I lavori eseguibili in economia sono individuati nell’ambito delle seguenti categorie generali:
a) manutenzione e riparazione di locali e relativi impianti;
b) lavori di modesta entità;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.
3. Il programma annuale dei lavori è corredato dell’elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.
Art. 14 Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario nell’affidamento dei lavori in economia
1. Quando non ricorre all’amministrazione diretta e quando il lavoro da affidare sia di importo non superiore ad Euro 200.000,00 il Consiglio dell’Ordine può deliberare l’affidamento mediante cottimo fiduciario, indicando i criteri di natura qualitativa, quantitativa ed i costi massimi, cui dovrà attenersi il Responsabile del Procedimento.
2. Il Consiglio dell’Ordine può, in alternativa, predisporre, generalmente all’inizio dell’anno finanziario, una delibera di carattere generale e programmatorio nella quale determini le proprie esigenze di acquisizione di lavori da effettuare nel corso dell’anno attraverso la procedura di cottimo fiduciario, indicando i criteri di natura qualitativa, quantitativa ed i costi massimi, cui dovrà attenersi il Responsabile del Procedimento per ogni singola categoria di lavori individuata.
3. Sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti, il Responsabile del Procedimento dovrà redigere la lettera di invito contenente, a titolo esemplificativo:
a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche ed il suo importo massimo previsto, espresso senza tenere conto dell’IVA.
b) le garanzie richieste all’affidatario del contratto;
c) il termine di presentazione delle offerte;
d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
e) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
h) la clausola (solo eventuale e non obbligatoria) che preveda di non procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione di un’unica offerta valida;
i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice dei contratti pubblici e del presente regolamento;
l) l’obbligo dell’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
m) l’indicazione dei termini di pagamento;
n) i requisiti soggettivi richiesti all’operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti richiesti.
4. Per l’acquisizione di lavori per un importo pari o superiore a Euro 40.000,00 il Responsabile del Procedimento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, provvede a selezionare l’operatore economico con cui stipulare il contratto, sulla base dei criteri indicati dal Consiglio dell’Ordine nella deliberazione e di quanto contenuto nella lettera di invito.
5. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata.
Art. 15 Affidamento diretto di lavori in economia
1. In ogni caso, per l’acquisizione di lavori di importo inferiore a Euro 40.000,00, esclusa IVA, il Responsabile del Procedimento provvede ad affidamento diretto nel rispetto dei criteri generali predisposti dal Consiglio.
2. Per necessità sopravvenute, non delineate dal Consiglio, il Dirigente o a chi ne fa le veci ha il potere di procedere autonomamente all’affidamento diretto di lavori di importo inferiore a Euro 40.000,00, al netto dell’IVA, nell’ambito delle categorie generali individuate all’articolo 13, con onere di informazione al Consiglio nella I seduta utile.
Titolo III
Conferimento di incarichi individuali
Art. 16 Incarichi professionali e di consulenza ad esperti qualificati
1. Conformemente all’articolo 7 del D. Lgs. n.165/01 e ss. mm. e ii., per esigenze a cui non è possibile far fronte con personale dipendente, l’Ordine può conferire incarichi di lavoro autonomo, quali collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’Ordine conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
b) l’Ordine deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;-------------------------------------------------------------
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
2. Salvo quanto previsto espressamente nell’art. 22, devono essere inoltre garantite:
a) la parità nel diritto di accesso a tutti coloro interessati ad operare con l’Ordine;
b) la trasparenza nella scelta del candidato cui affidare in concreto la consulenza.
Art. 17 Individuazione del fabbisogno
1. Il Consiglio dell’Ordine accertati i requisiti indicati nell’articolo 16 alle lettere a) e b), delibera, ai sensi dell’articolo 2 del presente regolamento, di conferire un incarico di lavoro autonomo, collaborazione occasionale o coordinata e continuativa.
2. Il Consiglio, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e dei prezzi di mercato, deve specificare nella delibera:
a) il tipo di professionalità richiesta e la eventuale specializzazione, anche universitaria, richiesta;
b) il luogo di svolgimento dell’incarico;
c) l’oggetto dell’incarico;
d) il compenso massimo;
e) la durata dell’incarico.
3. Nell’assegnazione dell’incarico si deve dare atto della congruità del compenso corrisposto all’incaricato rispetto all’utilità conseguita dall’Ordine.
4. Nel caso in cui ricorra l’esigenza necessaria ed urgente di una consulenza e non sia possibile procedere tramite il Consiglio, spetterà al Presidente procedere all’individuazione del fabbisogno, con onere di informazione al Consiglio nella I seduta utile.
Art. 18 Avviso di conferimento dell’incarico
1. Il responsabile del Procedimento, avendo riguardo della deliberazione del Consiglio di cui all’articolo 17, predispone un apposito avviso di conferimento dell’incarico e lo pubblica sul sito dell’Ordine per almeno cinque giorni.
2. L’avviso deve contenere, a titolo esemplificativo:
a) l’estratto della deliberazione consiliare relativo al conferimento dell’incarico;
b) l’indicazione della tipologia di incarico da conferire (lavoro autonomo, collaborazione occasionale ovvero collaborazione coordinata e continuativa);
c) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione con l’indicazione degli eventuali documenti dimostrativi o della eventuale autocertificazione da allegare al curriculum e/o all’offerta;
e) la durata dell’incarico e gli eventuali periodi di sospensioni della prestazione;
f) il luogo di svolgimento dell’incarico;
g) le modalità di realizzazione;
h) il compenso massimo per la prestazione (ivi compresi il trattamento fiscale e previdenziale, la periodicità del pagamento);
i) i criteri attraverso i quali avviene la comparazione;
l) il termine e le modalità per presentare il curriculum e un’offerta tecnica;
m) il termine per la conclusione del procedimento e il conferimento dell’incarico;
n) l’invito a dichiarare di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso o, in caso contrario, a riportare la condanna riportata, nonché la data della sentenza dell’Autorità giudiziaria che l’ha emessa
o) l’invito ad indicare domicilio e il recapito, completo di codice di avviamento postale, al quale si desiderano che siano trasmesse le comunicazioni relative alla procedura comparativa;
p) l’indicazione del Responsabile del Procedimento e la sua sottoscrizione.
Art. 19 Requisito di particolare e comprovata specializzazione
1. Per “particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta” deve intendersi il complesso delle qualità personali e del concreto bagaglio tecnico e professionale che deve essere posseduto dal consulente esterno. Salvi i casi di cui al comma 3, per soddisfare tale requisito il candidato deve obbligatoriamente possedere:
a) un titolo di laurea Specialistica o Magistrale (ivi compresi in questa dicitura i corsi di laurea conseguiti in ordinamenti precedenti alla riforma universitaria entrata in vigore nell’anno 2001);
b) una specializzazione post-universitaria (dottorati, master di II livello ovvero collaborazioni consolidate con cattedre universitarie in ambiti affini a quelli per cui è richiesta la prestazione professionale).
2. Il titolo di cui alla lett. b) del comma precedente può essere sostituito da:
a) eventuali pubblicazioni nell’ambito dell’oggetto della prestazione conferita
b) eventuali pregresse esperienze professionali per non meno di cinque anni presso l’Ordine che bandisce l’avviso, ovvero presso altri Enti pubblici non economici.
3. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di lavoro autonomo, collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
4. Nei casi previsti dal comma 3, l’accertamento dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è comunque oggetto di valutazione comparativa ed attribuisce un punteggio superiore al candidato che li possieda. In caso di identico punteggio tra due candidati, è preferito quello in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.
Art. 20 Procedura comparativa
1. Scaduto il termine di presentazione delle offerte il Responsabile del Procedimento procede alla valutazione dei curricula e/o delle offerte pervenute.
2. La comparazione avviene attraverso attribuzione di un punteggio ad ogni curriculum e/o offerta, che tenga conto, oltre che di quanto previsto dall’articolo 19, anche de seguenti elementi e criteri, a titolo esemplificativo:
a) la qualificazione professionale e/o per l’offerta;
b) le esperienze già maturate nello specifico settore oggetto dell’incarico e grado di conoscenza delle normative di settore;
c) gli ulteriori requisiti strettamente legati alla specificità dell’incarico, della cui possibile valutazione deve essere data notizia nella sezione “Criteri di comparazione” all’interno dell’avviso di conferimento dell’incarico;
d) gli eventuali titoli post-universitari o per le pubblicazioni o altra attività di ricerca svolte nel settore richiesto dal consulente.
3. Qualora siano state rispettate le procedure previste dal presente regolamento l’incarico viene comunque affidato anche qualora sia pervenuto un solo curriculum e/o offerta.
4. Qualora non siano pervenute offerte ma il conferimento sia giustificato da ragioni di urgenza e necessità, il Responsabile del Procedimento provvede all’affidamento diretto, ad un soggetto fiduciario in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente regolamento, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di una nuova procedura comparativa.
5. E’ fatta salva in ogni caso la possibilità per il Consiglio di deliberare una procedura comparativa che preveda colloqui orali e/o prove scritte, in tale caso ad ogni prova verrà assegnato un punteggio.
Art. 21 Esito della procedura e pubblicazione del conferimento dell’incarico
1. Terminata la comparazione il Responsabile del Procedimento pubblica la graduatoria e stipula il contratto con il soggetto incaricato.
2. All’atto della sottoscrizione del contratto, il professionista rilascia l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini della normativa sulla privacy.
3. Tutti i contratti di incarichi professionali e di consulenza, dopo l’affidamento, sono pubblicati per estratto (contenente la data della stipula, la durata della prestazione, l’oggetto del compenso ed il nome del professionista incaricato) sul sito Internet dell’Ordine per tutta la durata del loro svolgimento.
Art. 22 Casi di esclusione
1. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscano in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non sia riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolga in maniera del tutto autonoma.
2. E’, altresì, escluso dalle predette procedure il conferimento degli incarichi il cui compenso sia inferiore ad Euro 20.000,00 al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali eventualmente dovuti.
3. E’ comunque riconosciuto in capo al Dirigente o a chi ne fa le veci la facoltà di avvalersi, per la risoluzione di problematiche che sorgano nell’ambito della gestione dell’attività amministrativa dell’Ente, di specifiche professionalità esterne all’Ente, fino ad un massimo di n. 6 pareri annui, con un limite di spesa unitario di € 5.000,00 onnicomprensivi.
Art. 23 Rinnovo e proroga del contratto
1. Il contratto affidato nelle forme di cui al presente Titolo non è rinnovabile senza l’espletamento di una nuova procedura comparativa.
2. Il contratto può essere prorogato solo al fine di completare i progetti non ancora conclusi per cause non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito.
Art. 24 Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico
1. Il Responsabile del Procedimento verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti.
2. In caso di prestazioni totalmente non conformi a quanto richiesto dal contratto il Responsabile del Procedimento può richiedere all’incaricato di integrare l’attività ed i risultati entro un temine prestabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero in caso di impossibilità dell’integrazione può risolvere il contratto per inadempienza.
3. In caso di prestazioni parzialmente soddisfacenti il Responsabile del Procedimento può richiedere all’incaricato di integrare l’attività ed i risultati entro un temine prestabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
Titolo IV
Entrata in vigore abrogazioni disposizioni transitorie e finali
Art. 25 Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio.
2. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito Internet dell’Ordine degli Psicologi del Lazio.
Art. 26 Abrogazioni
1. Dall’entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogato il Titolo IV, rubricato “Attività Contrattuale”, del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’Ordine degli Psicologi del Lazio approvato con deliberazione n. 82-2005, nonché tutte le norme regolamentari in vigore comunque confliggenti con il presente regolamento.
Art. 27 Disposizioni transitorie e finali
1. Al fine di non compromettere il buon andamento della Pubblica Amministrazione, tutti i contratti ricadenti nelle previsioni del presente regolamento sono da intendersi in prorogatio fino al compimento delle relative procedure di comparazione.
2. La prorogatio avrà termine, in ogni caso entro il 30 giugno 2011.