
Interpetazione dell'art. 2, comma 2, del D.M. 11.12.1998, n. 509
In merito all’individuazione degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia, con nota n. 3890 del 17.11.2005, il MIUR, nel richiamare la normativa di cui all’art. 2, comma 2, del D.M. n. 509 del 11.12.1998, la quale prevede che il tirocinio per l’attività di psicoterapia, venga svolto presso strutture o servizi pubblici o privati accreditati, afferma che “la scrivente Direzione (direzione generale per l’Università) e la Commissione tecnico-consultiva nominata ai sensi dell’art. 3 del precitato decreto n. 509/1998, ritengono che per strutture e servizi pubblici debbano intendersi esclusivamente le ASL- Aziende Sanitarie Locali”.
L’Ordine degli Psicologi ha ritenuto tale interpretazione restrittiva e riduttiva ed è intervenuto chiedendo un parere al proprio legale, Avv. Luca Lentini, che poi ha provveduto a trasmettere alle istituzioni interessate.
A tal proposito, con circolare n.1549 del 14.05.2007, il MIUR ha precisato che "il legislatore ha inteso consentire la stipula di convenzioni (e quindi lo svolgimento del tirocinio) con tutti quei soggetti presso i quali è istituzionalmente possibile svolgere attività finalizzate alla formazione in psicoterapia e sempre che tali attività formino oggetto della convenzione stessa" , ribadendo, con circolare n. 2563 del 29.5.2008 che nelle convenzioni stipulate con tali enti deve risultare in maniera esplicita che presso gli stessi si svolgono attività psicoterapeutica e psicologico-clinica (psicodiagnosi e valutazione clinica) e siano presenti operatori (psicologi e psicoterapeuti) che svolgono tali attività con funzioni di tutor per gli specializzandi.
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