
L’Ordine invita la Regione Lazio a rettificare il bando.
L’Ordine ha chiesto alla Regione Lazio di modificare i requisiti per l’ammissione al concorso in oggetto poiché contrastanti con le norme che regolano la professione dello psicologo.
Prot. n. 466 del 19/01/2011
REGIONE LAZIO
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
00145 Roma
c.a. PRESIDENTE
ON. RENATA POLVERINI
c.a. DIRETTORE
DOTT. DONATO GIULIO MARIO
DIREZIONE REGIONALE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, DEMANIO E PATRIMONIO
Oggetto: Determinazione n.A7287 del 23.12.2010. Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n.1 posto a tempo pieno e indeterminato, di Dirigente Psicologo, nel ruolo del personale della Giunta Regionale.
Con la presente, siamo a significarvi quanto segue.
Il concorso pubblico per Dirigente Psicologo in oggetto, indica, quali requisiti per l’ammissione allo stesso, il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Scienze e tecniche Psicologiche (L-24), Servizio Sociale (L-39), Sociologia (L-40), Psicologia (LM-51) Servizio Sociale e Politiche Sociali (LM-87).
Invero, per l’esercizio della professione di psicologo occorre aver conseguito la laurea in Psicologia, la quale, tuttavia, non è sufficiente per esercitare l’attività medesima.
In effetti, ai sensi dell’art.2 co.1 L. 18.02.1989 n.56, “per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l’abilitazione in psicologia mediante l’esame di Stato ed essere iscritto nell’apposito albo professionale.”
Inoltre, il DPR 328/01, articolando l’Albo degli Psicologi in due sezioni, la sezione A (laurea quinquennale) e la sezione B (laurea triennale), dispone all’art.50 co. 2 che solamente “agli iscritti della sezione A spetta il titolo professionale di psicologo.”
Conseguentemente, coloro in possesso della laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24), Servizio Sociale (L-39), Sociologia (L-40), Servizio Sociale e Politiche sociali (LM-87) non possono esercitare la professione di psicologo né, tantomeno, ricoprire il ruolo di “Dirigente Psicologo“ come da Voi indicato.
Non solo. Chiunque esercita la professione di psicologo senza essere provvisto dei requisiti sopra indicati, incorre nella fattispecie criminosa dell’abusivo esercizio di una professione, prevista dall’art. 348 c.p..
Per tali motivi vi invitiamo ad operare una rettifica al bando del concorso suddetto.
In particolare, nell’ipotesi in cui la posizione dirigenziale suddetta si riferisca alla professione di psicologo siamo a chiedere la modifica dei requisiti per l’ammissione al concorso, e, nello specifico, l’inserimento dei seguenti: aver conseguito la laurea in Psicologia (LM-51), aver superato l’esame di stato per l’abilitazione alla professione e l’essere iscritto all’Albo degli Psicologi, Sezione A, con conseguente eliminazione degli altri titoli di studio sopra indicati.
Al contrario, nel caso in cui le mansioni del Dirigente Psicologo risultino essere diverse da quelle appartenenti alla professione dello psicologo, siamo a chiedere, la modifica della dicitura “Psicologo”.
Certi di un Vostro cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.
Il Presidente
dott.ssa Marialori Zaccaria