
Commento dell'Avvocato Luca Lentini
Seguendo l’ordine di esposizione della nota ministeriale del 4-4-2005, occorre osservare che la sentenza del T.A.R. Lazio Sezione III ter n.14062 del 18-11-2004 avvalora quanto finora sostenuto da codesto spettabile Ordine.
Infatti, al contrario di quanto afferma il Ministero, detta sentenza – della quale Le rimetto il relativo stralcio –, seppur incidentalmente, precisa che “L’E.C.M. s’appalesa obbligatoria solo per i sanitari dipendenti degli enti del S.S.N., e per quelli che con esso collaborano in ragione di convenzione o d’accreditamente, tant’è che questo se ne accolla i costi. Viceversa, per i professionisti, che erogano prestazioni sanitarie non coperte dal S.S.N., il controllo delle prestazioni connesso alla formazione e all’aggiornamento è rimesso, oltre che al mercato (ossia all’apprezzamento, o meno, del cliente-paziente), agli Ordini ed ai Collegi professionali, onde per costoro l’E.C.M. rappresenta un onere, non già un obbligo”.
Questa interpretazione, certamente conforme al dettato normativo, supera, ove ve ne fosse bisogno, il richiamo, da parte del Ministero, alla circolare del 5-3-2002 ed la P.S.N. 2003/2005 di cui al D.P.R. 23-5-2003.
Dico ove ve ne fosse bisogno, giacché in realtà la circolare del 5 marzo 2002 quando dice “il programma dell’E.C.M. è approvato a tutte le categorie professionali sanitarie (dipendenti, convenzionati o liberi professionisti)”, in realtà si riferisce sempre e comunque a coloro che abbiano rapporti con il S.S.N. Ciò si evince chiaramente anche dal P.S.N. sopra citato che naturalmente riguarda il S.S.N. (lo stesso P.S.N. nel citare il programma nazionale per la formazione continua fa riferimento a tutte le categorie professionali impegnate nella sanità, sottintendendo sanità pubblica).
Quanto alla conferenza Stato – Regioni del 20-12-2001 , in essa appare ancor più forte il riferimento al collegamento tra professionista e S.S.N. Lo si evince in premessa, ove la formazione continua si riconnette al miglioramento dell’efficacia, efficienza e appropriatezza dell’assistenza erogata dal S.S.N., così come nelle conclusioni dell’accordo, laddove si ribadisce tale concetto.
Ne consegue che anche l’accordo di cui alla Conferenza Stato – Regioni citata non fa alcun riferimento all’obbligatorietà dell’E.C.M. per i liberi professionisti.
Resta ora da vedere il contenuto del comunicato internet del Ministero, che non sono riuscito a scaricare e del quale La prego di voler verificare ancora la presenza sul sito ministeriale, nonché fornirmene copia.
Dobbiamo infatti capire che data porta e che tipo di conoscenze ha ingenerato circa gli intendimenti ministeriali.
Ciò al fine di valutare l’impugnabilità o meno della nota ministeriale del 4-4-2005 che, di fatto, si riporta a detto comunicato.
Avv. Luca Lentini
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