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L'equipollenza dei titoli di specializzazione a fini concorsuali alla luce delle nuove normative


A seguito della mancata ammissione a un concorso pubblico per la disciplina di psicologia da parte di un'iscritta specializzata in psicoterapia ai sensi dell'Art. 3 della L. 56/89, scuola privata riconosciuta, il nostro consulente legale, Avv. Luca Lentini, ha redatto il parere che di seguito riportiamo.


PARERE

Con la presente siamo a fornirLe risposta al quesito circa la Sua mancata ammissione al concorso in oggetto, fondata sul presunto difetto del requisito specifico della specializzazione nella disciplina di Psicologia o in disciplina equipollente o affine ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) del D. Lgs 28-7-2000 n. 254 (nota A.S.L. 3 Genovese prot. n. 76309 dell'11-4-2008).

Detta esclusione appare illegittima per le seguenti ragioni.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 29-12-2000, n. 401 "Il titolo di specializzazione in psicoterapia, riconosciuto, ai sensi degli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come equipollente al diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole di specializzazione universitaria, deve intendersi valido anche ai fini dell'inquadramento nei posti organici di psicologo per la disciplina di psicologia e di medico o psicologo per la disciplina di psicoterapia, fermi restando gli altri requisiti previsti per i due profili professionali".

Nonostante alcune oscillazioni interpretative, non è sfuggito alla giurisprudenza ed alla dottrina più avvedute che con questa norma il Legislatore ha dato interpretazione autentica alla disciplina dettata dagli artt. 3 e 35 della legge n. 56/89, con valenza per tutti i concorsi pubblici e non solo ai fini della stabilizzazione del precariato ("...l'enunciato della norma conduce univocamente a tale conclusione, laddove il Legislatore usa l'espressione "deve intendersi", che necessariamente presuppone la volontà di chiarire il significato di una norma già in vigore. Inoltre... la "ratio" della norma sarebbe difficilmente riconoscibile, laddove essa contenesse il riconoscimento dell'equipollenza dei due titoli solo a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in assenza di qualsiasi modificazione nei termini sostanziali della tematica", così T.A.R. Sardegna 25-6-2003, n. 768; cfr. T.A.R. Veneto 8-6-2002, n. 2738).

Ebbene, ad oggi questa lettura è stata confermata dall'art. 24 sexies della legge 28-2-2008, n.31 di conversione, con modificazioni, del D.L. 31-12-2007, n. 248.
Detta disposizione, intitolata "Equiparazione di titoli ai fini dell'accesso ai concorsi presso il Servizio sanitario nazionale...", prevede che: "1. I titoli di specializzazione rilasciati ai sensi dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e il riconoscimento di cui al comma 1 dell'art. 35 della medesima legge, e successive modificazioni, sono validi quale requisito per l'ammissione ai concorsi per i posti organici presso il Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 2, comma 3, della legge 29 dicembre 2000, n.401, fermi restando gli altri requisiti previsti..." (art. 24 sexies, comma 1).

In altre parole detti titoli sono validi quale requisito per l'ammissione ai concorsi banditi per "...posti organici di psicologo per la disciplina di psicologia e di medico o psicologo per la disciplina di psicoterapia..." (cfr. art. 2, comma 3, legge n. 401/00, come richiamato dall'art. 24 sexies, comma 1 della legge n. 31/08).
Anche l'art. 24 sexies ha, chiaramente, natura di interpretazione autentica e va pertanto applicato pure alle fattispecie concorsuali già in essere.
Che il quadro normativo di riferimento in materia di equiparazione dei titoli sia stato, negli ultimi tempi, sostanzialmente e complessivamente modificato dal Legislatore risulta, inoltre, evidente esaminando le novità introdotte dal Decreto 24-7-2006 del Ministero dell'Università e della Ricerca avente ad oggetto il "Riassetto delle scuole di specializzazione di area psicologica".

Alla luce di quanto sopra esposto, il titolo di specializzazione in Psicoterapia da Lei conseguito ai sensi dell'art. 3 della legge n. 56/89, equipollente al diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole di specializzazione universitarie, è da considerarsi valido ai fini dell'inquadramento nei posti organici di Psicologo presso il Servizio Sanitario Nazionale anche per la disciplina di Psicologia ed Ella deve essere ammessa al concorso in oggetto.

Quanto al provvedimento di esclusione adottato dall'Azienda Sanitaria Locale 3 Genovese, è probabile che nel caso di specie sia semplicemente sfuggita all'Amministrazione la novella di cui alla legge n. 31/08, il che può essere peraltro comprensibile data l'infelice collocazione sistematica della norma nell'ambito del provvedimento cosiddetto "milleproroghe".

Potrà quindi allegare la presente nota ad un'eventuale istanza di annullamento e/o revoca del provvedimento di esclusione, tenendo comunque conto del fatto che tale istanza non interromperebbe né sospenderebbe il termine decadenziale di sessanta giorni per l'impugnazione giurisdizionale dinanzi al T.A.R. Liguria.