L’art. 17 del Codice deontologico prevede che la documentazione inerente al rapporto professionale deve essere conservata per almeno i cinque anni successivi alla sua conclusione.
Allo scadere di tale periodo i dati che consentono l’identificazione dell’interessato potranno essere conservati solo se resi anonimi e, pertanto, definitivamente epurati da qualsiasi elemento che consentirebbe l’identificazione del paziente.
I dati raccolti potranno:
- essere distrutti;
- essere ceduti ad altro titolare (con finalità analoghe), previa autorizzazione del paziente (sull’argomento è opportuno ricordare che l’art. 17 del Codice deontologico degli Psicologi Italiani prevede, al III comma, che lo psicologo deve assicurare continuità alla protezione dei dati da lui trattati e conservati, prevedendo in particolare che, in caso di sua morte o impedimento, tale protezione sia affidata ad un collega o all’Ordine professionale);
- essere conservati e/o ceduti per scopi storici, di ricerca e statistica, nel rispetto dei codici di deontologia e buona condotta;
- essere conservati per fini esclusivamente personali, effettuandone il trasferimento in archivio diverso, del quale sia in ogni caso garantita la riservatezza, anche attraverso l’epurazione di tutti gli elementi che consentirebbero l’identificazione del paziente.
Gli psicologi, non essendo tenuti a notificare l’inizio del trattamento dei dati in base alle autorizzazioni 2/2008 e 4/2008 del Garante, sono altresì esonerati dal comunicarne la cessazione all’Autorità del Garante.