
Occorre premettere che gli psicologi sono esonerati dall’obbligo di notificazione da specifiche autorizzazioni del Garante, in particolare le autorizzazioni 2/2008 e 4/2008.
Per quanto concerne l’esercizio della libera professione psicologica e dell’attività psicoterapeutica non esiste obbligo della notificazione, con alcune eccezioni.
Hanno l’obbligo della notificazione al Garante gli psicologi che in forma autonoma/libero professionale o in forma imprenditoriale (societaria) svolgano attività di selezione di personale per conto terzi e che in tale attività registrino e utilizzino dati sensibili in banche di dati.
Per questi casi specifici si consiglia sempre di chiedere consiglio al proprio commercialista per vedere se essi rientrano o meno tra quelli che richiedono la comunicazione al Garante.