
di Antonino Urso e Luca Lentini
I moderni "dottori dell'anima" (psichiatri e psicologi-psicoterapeuti) sono spesso criticati e accusati di non fare molto di più di ciò che farebbe un buon amico o un buon parroco, pronti anch'essi ad ascoltare ed a aiutare. Ma un amico o un sacerdote non si fanno pagare per ascoltare e consigliare. Eppure l'A.P.A. (l'associazione che riunisce gli psicologi statunitensi), nel primo significativo documento dedicato all'etica professionale dello psicologo, -l'Ethical Standard of Psychologist (1953)- afferma già nella prefazione che: "Lo psicologo crede nella dignità e nel valore di ogni essere umano e si dedica ad accrescere la comprensione che l'uomo ha di se stesso e degli altri. Mentre persegue questo scopo, egli protegge il benessere di chiunque richieda i suoi servizi o di chiunque, uomo o animale, sia oggetto dei suoi studi". Tale affermazione sembra confermare che lo psicologo rientri nella categoria di quei professionisti che svolgono un'attività ad alto contenuto sociale, che presuppone quindi in chi la svolge una ferma volontà di aiutare l'altro: una specie di missione. Ma, come sostiene Spinsanti (1987), "La volontà di aiutare non è una condizione sufficiente per giustificare l'intervento psicoterapeutico. La morale individuale a cui si aderisce può prevedere l'obbligo di assistere, con le proprie risorse materiali e spirituali, il prossimo in necessità. Ma lo spirito missionario, anche se espressione autentica di un essere umano che ha superato il narcisismo solipsistico per aprirsi alla dimensione della reciprocità, non conferisce di per sé un diritto a entrare nello spazio psicologico dell'altro. La professione psicoterapeutica non si può fondare sulla missionarietà".
Del resto, come afferma Szazs (1965) :"L'analista non ha prodotti da vendere; non può curare una malattia, prescrivere una medicina per alleviare l'ansia del paziente o fornire una giustificazione medica per un impegno del paziente. Egli può unicamente contrattare la vendita di tempo e di servizi... Il paziente, da parte sua, ha bisogno e desidera un aiuto psicoterapeutico; in cambio offre al terapista denaro e una responsabile collaborazione nella terapia... Su questa base essi possono negoziare e contrattare tra loro in maniera significativa". Paziente e psicoterapeuta negoziano il rapporto psicoterapico che andranno a stabilire già dal loro primo incontro: ne contrattano i termini, stabiliscono ciò di cui hanno bisogno e ciò che scambievolmente si offrono; ma, sostiene ancora Szazs (1965), "Il negoziato è impossibile o tende a fallire ogniqualvolta c'è un eccessivo squilibrio tra la posizione di contrattazione del paziente e quella del terapista". Da tutto ciò deriva l'opinione generalmente condivisa tra gli psicoterapeuti che il fatto che i clienti paghino per il loro trattamento influisca positivamente sul risultato della terapia. Sostengono infatti Kendall e Norton-Ford (1982) che: "Teorie terapeutiche diverse affrontano il problema in modo alquanto diverso, ma la prospettiva psicoanalitica costituisce un esempio chiarificatore. Da questo punto di vista, il fatto che il cliente deve pagare è considerato un impegno simbolico alla terapia". Szazs (1965) aggiunge: "Trovo quindi difficile immaginare come la terapia contrattuale possa funzionare senza che il paziente paghi l'onorario all'analista, in quanto è il pagare l'analista che più di ogni altra cosa mette il paziente in condizioni di essere parte negoziante responsabile in un contratto con lui..."
Oggi la situazione torna di grande attualità; infatti da una parte assistiamo alla rinnovata attenzione della classe politica nazionale ed internazionale circa la necessità di offrire servizi psicologici alla portata di tutti, - ivi compresi i soggetti appartenenti alle classi sociali economicamente più disagiate -; dall'altra, quanti ne hanno la possibilità fanno ancor più ricorso a forme di assistenza assicurativa privata, spostando il rapporto economico all'esterno della relazione terapeutica - sono infatti terze persone (le assicurazioni) a regolare l'onorario dello psicologo-psicoterapeuta -. Nel recente passato ciò ha condotto:
Questo processo di offerta di servizi di psicologia a tutti i cittadini ha incontrato non pochi ostacoli lungo il suo percorso; ci riferiamo soprattutto alle resistenze mostrate da:
Risulta fin troppo facile rispondere ad entrambe queste obiezioni:
Tutto ciò fa concludere a Kendall e Norton-Ford (1982) che "In generale, la regolazione dell'onorario non appare correlata al risultato, quando si tiene conto della diagnosi e dello stato socio-economico".
BIBLIOGRAFIA
- Kendall P.C. e Norton-Ford J.D. Clinical Psychology. Scientific and Professional Dimensions, N.Y., John Wiley &Sons, 1982 (ed. Italiana: Psicologia Clinica, il Mulino, 1986).
- Migone P. "Valutazione dei risultati terapeutici in psicoterapia" in P. Pancheri, G.B. Cassano e al. (a cura di) Trattato Italiano di Psichiatria (2à ed.), Masson, vol. 3, 3148-3164.
- Spinsanti S. Etica biomedica, Paoline, 1987.
- Szazs T.S. The Ethics of Psychoanalysis. Theory and Method of Autonomous Psychotherapy, Basic Book Inc. Pubbl., ey York - London, 1965 (ed. it. L'etica della psicoanalisi, Armando, 1979).
ALLEGATO
Decreto Legge "Bersani": commento dell'avvocato Luca Lentini, consulente legale Ordine Psicologi del Lazio.
Il Decreto Legge 4-7-2006, n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153), meglio noto come "Decreto Bersani" all'articolo 2 ("Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali") così disponeva: "1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:
a) la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
b) il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni;
c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.
2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti."
Consultando, poi, la Legge 4-8-2006 n. 248, recante la "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006, n. 186), si rinviene la seguente nuova formulazione dell'articolo 2 (parimenti intitolato "Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali"): "1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:
a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine;
......
2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali".
Dal raffronto delle due stesure della norma emerge come il Legislatore, dopo più meditata ponderazione, abbia sostituito al divieto di fissare tariffe professionali minime il divieto di rendere vincolanti dette tariffe.
Pertanto, rientra tuttora tra i poteri degli Ordini professionali quello di assegnare alle varie tipologie di prestazioni un valore economico minimo, da considerare come soglia identificativa di uno standard di qualità.
Anche la legge di conversione del Decreto Bersani mantiene ferma la possibilità per il singolo professionista di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti e introduce, rispetto alla decretazione d’urgenza, l’ulteriore correttivo secondo cui in caso di liquidazione giudiziale il Giudice provvede a determinare i compensi professionali sulla base della tariffa professionale, che perciò conserva ufficialmente la propria legittimazione tra gli istituti della materia ordinistica.
Stante quanto sopra, ad oggi l'Ordine professionale resta investito del potere di individuare un valore standard minimo di ciascuna prestazione. Peraltro, attualmente l'ordinamento non sembra dotare l'Ordine di un potere punitivo nei confronti di un iscritto che concordi con il cittadino compensi inferiori, potendo l'Ordine semplicemente emettere, in proposito, raccomandazioni e favorire occasioni di incontro e di confronto volte a rafforzare la consapevolezza della valenza deontologica della giusta valorizzazione economica delle attività professionali erogate.