Ordine degli Psicologi del Lazio - il portale dello Psicologo

Logo stampa
Ordine degli Psicologi del Lazio - Home Page
 
 

Area iscritti

Sei in: home » Esercitare la professione » Deontologia professionale » Consenso informato

Consenso Informato al trattamento sanitario

Introduzione e modulistica


Qualunque trattamento sanitario, ivi comprese le attività cliniche svolte in ambito psicologico, necessita del preventivo consenso del paziente, il quale deve essere adeguatamente informato circa le prestazioni che riceverà, le finalità e le modalità delle stesse.
In particolare il destinatario del trattamento terapeutico deve essere informato in ordine al tipo di trattamento, alle alternative terapeutiche, alle finalità, alle possibilità di successo, ai possibili rischi e/o agli effetti collaterali in modo da poter essere libero di scegliere se sottoporsi o meno al trattamento.

Il fine della richiesta del consenso informato al trattamento sanitario è dunque quello di promuovere l'autonomia dell'individuo nelle scelte che riguardano la sua salute.

Gli imprescindibili riferimenti normativi, art. 13 e art.32 della Costituzione, sono esplicitati nel brano di una sentenza della cassazione (Cass. civ. sez.III 25 novembre 1994 n.10014): "[...] tale informazione e' condizione indispensabile per la validita' del consenso, che deve essere consapevole, al trattamento terapeutico e chirurgico, senza del quale l'intervento sarebbe impedito al chirurgo tanto dall'art. 32 comma 2 della Costituzione, a norma del quale nessuno puo' essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, quanto dall'art. 13 cost., che garantisce l'inviolabilita' della liberta' personale con riferimento anche alla liberta' di salvaguardia della propria salute e della propria integrita' fisica [...] "

In armonia con i precetti costituzionali, Codice deontologico degli Psicologi Italiani - all'art. 24 - prevede espressamente che lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisca all'individuo, al gruppo, all'istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, lo psicologo è tenuto ad operare in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato.

E' sempre preferibile acquisire il consenso informato al trattamento sanitario in forma scritta e l'acquisizione dello stesso non è sostitutiva del consenso al trattamento dei dati sensibili e personali (vedi Vademecum sulla Privacy), che deve essere altresì acquisito laddove ne ricorrano i presupposti.

E' importante precisare, inoltre, che il consenso deve essere rilasciato ad ogni professionista che si occupi del paziente, anche se, ad esempio, associato al collega che lo ha già ottenuto oppure facente parte dello stesso studio, ecc.

Di seguito pubblichiamo dei fac simile di consenso informato, specifici per l'attività di consulenza psicologica e per l'attività di psicoterapia , che possono essere presi a modello. E' opportuno che il professionista conservi l'originale del consenso informato e provveda a rilasciarne una copia al paziente.