
Commento alla sentenza
L'art. 1 della legge 56/89 istitutiva della professione di psicologo ne indica gli strumenti, le finalità e i committenti/utenti: "la professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito". L'art. 3 regolamenta l'accesso all'esercizio della psicoterapia.
Le professioni, come è evidente, si trasformano nel tempo a seguito delle evoluzioni storiche, culturali, tecnologiche: la psicologia, come le altre, sta avendo in questi ultimi anni un notevole cambiamento spostando sempre di più la propria attenzione dagli studi e interventi sulla patologia a quelli sulla salute, dalla psicoterapia ad altri ambiti di attività che riguardano lo sviluppo del benessere di persone, gruppi e organizzazioni. A questa evoluzione, oltre che per l'accresciuta sensibilità e riconoscimento da parte della committenza, è da riferire la sempre più massiccia presenza di psicologi nelle aziende italiane.
La legge 56/89 ha generato un dibattito volto a definire quali attività, nelle realtà produttive e dei servizi, debbano essere di pertinenza degli psicologi ed in quali casi, quindi, la pratica di tale attività, da parte di altre figure professionali, costituisca esercizio abusivo.
La recente sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale monocratico di Milano il 28 maggio 2003 nei confronti di tal Alessandro Platè costituisce una prima presa di posizione da parte della magistratura in merito alla psicologia applicata al mondo produttivo. La sentenza condanna l'interessato, oltre che alla pena detentiva anche al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno morale e materiale in favore della parte civile costituita dall'Ordine degli Psicologi e dai lavoratori. A questa disposizione si è giunti in quanto Platè, sprovvisto di laurea in psicologia, aveva attuato presso gli uffici della Regione Lombardia, su committenza di quest'ultima, una procedura di valutazione del potenziale, volta ad una crescita di carriera di alcuni lavoratori. Nella circostanza venivano utilizzati come strumenti di indagine gli assessment center, con prove di gruppo ed individuali.
In particolare, è stato accertato, come afferma la stessa sentenza, che in base all'art. 1 della legge 56/89 "l'attività di valutazione del potenziale si è concretata proprio nell'uso di strumenti conoscitivi per una diagnosi in ambito psicologico: invero per ciascun dipendente è stato redatto un articolato quadro di personalità, comprensivo degli aspetti emotivi, razionali ed attitudinali, che è stato posto a base della valutazione dell'impatto delle caratteristiche rilevate con lo specifico ruolo da rivestire. Tale attività non può che essere qualificata di diagnosi psicologica, che viene definita (come risulta dalla sua stessa etimologia) il riconoscimento dei segni, assunti come indizi per la valutazione di facoltà specifiche della persona o del quadro globale della personalità il cui principale metodo di indagine è il test...."
L'aspetto più rilevante di questa sentenza è che, nonostante l'argomentata opposizione della difesa dell'imputato, sia stato riconosciuto il diritto dell'Ordine professionale (competente per territorio) di costituirsi parte civile e di ottenere il ristoro dei danni subìti a seguito della lesione del suo interesse all'esercizio esclusivo della professione da parte degli iscritti nella sua area territoriale. Si parla di danno morale (quello cioè derivante dalla commissione di un atto illecito) sotto il profilo del pregiudizio all'immagine, tanto più grave nei casi in cui la vicenda abbia avuto, come nel caso di specie, una risonanza sugli organi di informazione.
In conclusione la sentenza conferma quanto indicato dalla legge 56/89 e cioè stabilisce che ogni diagnosi sul profilo psicologico negli interventi di selezione del personale e di valutazione delle risorse umane, con l'utilizzo dei vari strumenti di indagine (colloqui psicoattitudinali, test, assessment center, questionari), deve essere effettuata da professionisti iscritti all'Albo degli psicologi. E ciò sia quando queste procedure siano attuate dalle aziende con personale interno, sia quando si ricorra a consulenti esterni. E' infine da segnalare che, oltre alle conseguenze penali per l'effettivo esercente abusivo, potrebbe ragionevolmente ipotizzarsi un concorso del committente in questi reati, con la conseguente responsabilità per i danni cagionati a terzi: ciò nel caso in cui all'atto del conferimento dell'incarico il committente/datore di lavoro non si accerti con diligenza del possesso, da parte del professionista, dei requisiti minimi per l'esercizio della professione di psicologo e, quindi, del suo numero di iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Psicologi.
Per quanto fin qui detto, si è dunque ritenuto necessario intraprendere, in questa prima fase, un'attività informativa sulle tematiche sopra esposte rivolta a committenti, opinione pubblica, consulenti, forze sindacali e organi di informazione.
A completamento delle informazioni facciamo presente quali mansioni possono essere svolte dai laureati in psicologia con laurea triennale. La legge 11 luglio 2003 n. 170 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca" ha infatti istituito la sezione B nell'Albo professionale dell'Ordine degli psicologi ai cui iscritti spetta il titolo di "dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro" (si tratta, come detto, dei possessori di laurea breve) e ne ha specificato le attività professionali che sono le seguenti:
-realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello stress e la qualità della vita;
-applicazione di protocolli per l'orientamento professionale, per l'analisi dei bisogni formativi, per la selezione e la valorizzazione delle risorse umane;
-applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell'interazione tra individui e specifici contesti di attività;
-esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza;
-utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
-elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;
-collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;
-attività didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore.
Il fatto che la legge n. 170/03 sia così recente non ha favorito il dibattito e la riflessione sugli aspetti interpretativi e applicativi, ma da una prima analisi notiamo che si tratta in genere di attività professionale in ausilio e supporto al lavoro degli psicologi con laurea quinquennale.