
Disposizioni di attuazione al Codice di Procedura Civile
Art. 13. Albo dei consulenti tecnici. [I]. Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici. [II]. L'albo è diviso in categorie. [III]. Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1) medico-chirurgica; 2) industriale; 3) commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa.
Art. 14. Formazione dell'albo. [I]. L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista, iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine o dal collegio della categoria a cui appartiene il richiedente la iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici. [II]. Il consiglio predetto ha facoltà di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell'albo di altro ordine o collegio, previa comunicazione al consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il professionista stesso. [III]. Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione è fatta dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. [IV]. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.
Art. 15. Iscrizione nell'albo. [I]. Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali. [II]. Nessuno può essere iscritto in più di un albo. [III]. Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell'articolo precedente. [IV]. Contro il provvedimento del comitato e' ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'art. 5.
Art. 16. Domande d'iscrizione. [I]. Coloro che aspirano alla iscrizione nell'albo debbono farne domanda al presidente del tribunale. [II]. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 1) estratto dell'atto di nascita; 2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione; 3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale; 4) certificato di iscrizione all'associazione professionale; 5) i titoli e i documenti che l'aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica.
Art. 17. Informazioni. [I]. A cura del presidente del tribunale debbono essere assunte presso le autorità [politiche e] (1) di polizia specifiche informazioni sulla condotta pubblica e privata dell'aspirante.
Art. 18. Revisione dell'albo. [I]. L'albo è permanente. Ogni quattro anni il comitato di cui all'articolo 14 deve provvedere alla revisione dell'albo per eliminare i consulenti per il quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo 15 o è sorto impedimento a esercitare l'ufficio.
Art. 19. Disciplina. [I]. La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del presidente dell'associazione professionale, può promuovere procedimento disciplinare [21] contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale [e politica] (1) specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti. [II]. Per il giudizio disciplinare è competente il comitato indicato nell'art. 14. (1) v. nota 1 sub art. 15.
Art. 20. Sanzioni disciplinari. [I]. Ai consulenti che non hanno osservato i doveri indicati nell'articolo precedente possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari: 1) l'avvertimento; 2) la sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno; 3) la cancellazione dall'albo.
Art. 21. Procedimento disciplinare. [I]. Prima di promuovere il procedimento disciplinare, il presidente del tribunale contesta l'addebito al consulente e ne raccoglie la risposta scritta. [II]. Il presidente, se dopo la contestazione ritiene di dovere continuare il procedimento, fa invitare il consulente, con biglietto di cancelleria, davanti al comitato disciplinare. [III]. Il comitato decide sentito il consulente. Contro il provvedimento è ammesso reclamo a norma dell'articolo 15 ultimo comma.
Art. 22. Distribuzione degli incarichi. [I]. Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesimo. [II]. Il giudice istruttore che conferisce un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, deve sentire il presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta. [III]. Le funzioni di consulente presso la Corte d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Se l'incarico e' conferito ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo, deve essere sentito il primo presidente e debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta.
Art. 23. Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi. [I]. Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo. [II]. Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice. [III]. Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente e' iscritto. [IV]. Il primo presidente della Corte d'appello esercita la vigilanza prevista nel primo comma per gli incarichi che vengono affidati dalla Corte.
Art. 61. Consulente tecnico. [I].Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica [191 ss]. [II]. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice [13 ss. att.]
Art. 62. Attività del consulente. [I]. Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e 463 [424, 445; 90 ss. att.]
Art. 63. Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente. [I]. Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo [146 att.] ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione [192]. [II]. Il consulente può essere ricusato dalle parti per motivi indicati nell'articolo 51. [III]. Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l'ha nominato. [89 att.].
Art. 64. Responsabilità del consulente. [I]. Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti [314, 366, 373, 376, 377, 384 c.p.]. [II]. In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli con richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a lire venti milioni. Si applica l'articolo 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti (1). (1) Comma così sostituito dall'art. 25 1. 4 giugno 1985, n. 281.
Art. 191. Nomina del consulente tecnico. [I]. Nei casi di cui agli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con l'ordinanza prevista nell'articolo 187, ultimo comma, (1) o con altra successiva, nomina un consulente tecnico [22,146 att.] e fissa l'udienza nella quale questi deve comparire. [II]. Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone. (1) Rectius, articolo 187 comma 4.
Art. 192. Astensione e ricusazione del consulente. [I]. L'ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal giudice. [II]. Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione [63 commi 2 e 3], depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore. [III]. Questi provvede con ordinanza non impugnabile [177 comma 3; 89 att.].
Art. 193. Giuramento del consulente. [I]. All'udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità [123 comma 3].
Art. 194. Attività del consulente. [I]. Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore [197]; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi [261]. [II]. Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici [201] e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze [90, 91, 92 att.].
Art. 195. Processo verbale e relazione. [I]. Delle indagini del consulente si forma processo verbale [126, 130], quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta. [II]. Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti. [III]. La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa [91 comma 2, 92 att.].
Art. 196. Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente. [I]. Il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico. [64].
Art. 197. Assistenza all'udienza e audizione in camera di consiglio. [I]. Quando lo ritiene opportuno il presidente invita il consulente tecnico ad assistere alla discussione davanti al collegio [275] e ad esprimere il suo parere in camera di consiglio in presenza delle parti, le quali possono chiarire e svolgere le loro ragioni per mezzo dei difensori [201 comma 2, 441].