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Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio

Revisionato e aggiornato con delibera consiliare n. 194/06


CAPITOLO PRIMO (Individuazione, costituzione ed attribuzione del Consiglio Regionale dell'Ordine)

Art. 1 | Individuazione

1. Gli iscritti all'albo degli psicologi del Lazio costituiscono l'Ordine degli psicologi del Lazio.

Art. 2 | Consigli interprovinciali

1. Qualora il numero degli iscritti all'albo nella regione superi le mille unità e ne facciano richiesta almeno duecento iscritti residenti in province diverse e tra loro contigue, da quella in cui ha sede l'Ordine regionale, può essere istituito nell'ambito della stessa regione un ulteriore Ordine con proprio Consiglio e con le stesse competenze previste per gli altri Consigli regionali e/o provinciali. L'istituzione avviene con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, sentito il Consiglio regionale ed il Consiglio nazionale dell'Ordine.

2. La richiesta va indirizzata al Ministro di Grazia e Giustizia, corredata da almeno duecento firme autenticate di iscritti all'albo della corrispondente regione e da una dichiarazione del Consiglio regionale dell'Ordine che certifica che i sottoscrittori della richiesta sono realmente iscritti all'albo, che sono in regola con il pagamento delle quote annuali, che non sono attualmente sottoposti a sanzioni disciplinari di sospensione o
radiazione e che non hanno in atto ricorsi al Tribunale. Copia autenticata di tale richiesta va inviata al Consiglio nazionale ed al Consiglio regionale.

3. Il Consiglio Nazionale, nel parere espresso al Ministero, dovrà suggerire le regole per il passaggio delle consegne, della quota parte contributi annuali, dei fascicoli personali, nonché per le funzioni commissariali per la prima elezione del nuovo Consiglio.

Art. 3 | Denominazioni ufficiali

Le denominazioni ufficiali esemplificativamente sono:

1. Ordine degli psicologi del Lazio;
2. Consiglio regionale degli psicologi del Lazio.

Art. 4 | Composizione e durata

1. Il Consiglio dell'Ordine, avendo in ruolo più di millecinquecento iscritti, è composto da quindici membri. Il Consiglio dura in carica quattro anni dalla data di proclamazione. Ciascuno dei membri non è eleggibile per più di due volte consecutive anche nel caso di interruzione del proprio mandato o di elezione in un Consiglio interprovinciale della stessa regione.

Art. 5 | Sede

1. Il Consiglio Regionale ha sede in Roma.

Art. 6 | Attribuzioni

1. Spetta al Consiglio Regionale:

a) eleggere, nel suo seno, entro trenta giorni dalle elezioni il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere;

b) conferire eventuali incarichi ai consiglieri, ove fosse necessario;

c) provvedere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine e curare il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ordine; provvedere alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

d) curare l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;

e) curare la tenuta e la pubblicazione dell'albo professionale, provvedere alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettuare la revisione dell'albo almeno ogni due anni;

f) provvedere alla trasmissione di copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministero di Grazia e Giustizia, al procuratore della Repubblica presso il Tribunale ove ha sede il Consiglio, nonché al Consiglio nazionale dell'Ordine;

g) designare a richiesta i rappresentanti dell'Ordine negli enti e nelle commissioni, a livello Regionale o Provinciale;

h) vigilare per la tutela del titolo professionale e svolgere le attività dirette ad impedire l'esercizio abusivo della professione;

i) adottare i provvedimenti disciplinari;

l) provvedere agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette;

m) promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;

n) curare la pubblicazione di un notiziario per gli iscritti;

o) promuovere ed esercitare la rappresentanza degli psicologi ai livelli istituzionali;

p) predisporre sulla base del Regolamento nazionale il Regolamento interno e trasmetterlo al Consiglio nazionale così come eventuali modifiche al regolamento stesso; definire ed approvare il regolamento organico e le piante organiche del personale del Consiglio; indire concorsi per eventuali assunzioni; stipulare i contratti;

q) resistere in contraddittorio nei ricorsi presso il Tribunale e promuovere eventuali azioni giudiziali, fatta salva una diversa valutazione di opportunità;

r) provvedere agli adempimenti previsti alla scadenza per le elezioni del Consiglio;

s) interagire con il Consiglio nazionale attraverso il proprio presidente.

2. Oltre ad esercitare tali attribuzioni il Consiglio istituisce commissioni e gruppi di lavoro, determina nel rispetto dei limiti previsti dal Consiglio nazionale, le indennità di carica per le Cariche regionali e le medaglie di presenza per la partecipazione dei Consiglieri e dei membri delle commissioni alle riunioni istituzionali e svolge ogni altro compito deliberativo ed esecutivo previsto dalla legge 56/89 o necessario alla gestione dell'Ordine regionale.

 

CAPITOLO SECONDO (Elezioni del Consiglio dell'Ordine)

Art. 7 | Elezioni

1. L'elezione del Consiglio si effettua nei trenta giorni precedenti la scadenza del mandato del Consiglio in carica e la data è fissata dal Presidente del Consiglio uscente sentito il parere del Consiglio, oppure dall'eventuale commissario. La prima votazione inizia il sessantesimo giorno feriale successivo a quello di indizione delle elezioni. L'eventuale seconda votazione inizia tra il sesto ed il ventesimo giorno successivo alla prima votazione. In caso di mancata indizione delle elezioni spetta al Consiglio nazionale indirle.

2. Il Consiglio dell'Ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

3. Gli iscritti all'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del Consiglio dell'Ordine o in un'altra sede prescelta dal Presidente. Il seggio, a cura del presidente, è costituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali. Le candidature sono indicate al Consiglio dell'ordine uscente fino a venti giorni prima della data fissata per la prima votazione. Il Consiglio dell'ordine ne assicura l'idonea diffusione presso il seggio per l'intera durata delle elezioni. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla sezione B è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i Consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto alla sezione A è eleggibile. Non sono ammesse nuove
candidature nel tempo intercorrente tra la prima e l'eventuale seconda votazione.

4. Il Consiglio dell'ordine uscente provvede a spedire l'avviso di convocazione a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria o per telefax o a mezzo posta elettronica certificata almeno trenta giorni prima della data fissata per la prima votazione. L'avviso è, altresì, pubblicato, entro il predetto termine, sul sito internet del Consiglio nazionale.

5. L'avviso di convocazione, che è comunicato al Consiglio nazionale dell'Ordine, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e delle ore di inizio e di chiusura delle operazioni di voto in prima e seconda convocazione, con la specificazione dellʹimportanza di raggiungere il quorum sin dalla prima convocazione, nonché delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni dell'albo alla data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al D.P.R. 25/10/2005, n. 221, nonché le istruzioni per l'eventuale votazione per corrispondenza.

6. La seconda convocazione è fissata a non meno di dieci giorni dalla prima.

7. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

8. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la riconsegna chiusa al presidente del seggio o della sezione elettorale a cui appartiene come da successivo comma 1 dellʹarticolo 8, il quale la depone nell'urna.

9. Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.

10. E' ammessa la votazione mediante lettera raccomandata. L'elettore richiede alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente timbrata e, prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, chiusa in una busta sulla quale è apposta la firma del votante autenticata nei modi di legge, nonché la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione, al presidente del seggio presso la sede del seggio medesimo. Il presidente del seggio conserva la scheda nella sede del seggio medesimo. Il presidente del seggio conserva la scheda nella sede del seggio sotto la propria responsabilità. Ove sia
raggiunto il quorum costitutivo, il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la scheda, senza aprirla, e la depone nell'urna. Ove non sia raggiunto il quorum previsto per la prima votazione, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo del quorum della seconda votazione. L'iscritto che ha esercitato il voto pre corrispondenza può votare personalmente alla seconda votazione.

11. L'elettore per corrispondenza si assume i rischi dovuti ad eventuale ritardo di consegna della scheda o a suo smarrimento.

12. La votazione si svolge pubblicamente almeno per otto ore al giorno e per non più di tre giorni consecutivi. Viene chiusa in prima convocazione qualora abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto.

13. In caso contrario, sigillate le schede in busta, il presidente del seggio rinvia alla seconda convocazione dandone comunicazione al Presidente del Consiglio uscente che provvede ad informare gli iscritti. In tal caso la votazione è valida qualora abbia votato almeno un sesto degli aventi diritto.

Art. 8 | Composizione del seggio elettorale

1. Il presidente del Consiglio dell'Ordine uscente o il commissario, può ripartire in distinte sezioni il seggio elettorale in base al numero degli aventi diritto al voto. Il presidente del Consiglio dell'Ordine uscente, o il commissario, con il provvedimento di indizione delle elezioni nomina tra gli elettori non candidati il presidente e il vicepresidente di seggio, i presidenti e i vicepresidenti e almeno due scrutatori per ogni sezione. In caso di successiva assenza o impedimento dei nominativi prescelti, il presidente del Consiglio dellʹOrdine uscente o il commissario può nominare dei sostituti, anche nel corso delle operazioni di voto, al fine di garantire il corretto svolgimento delle stesse.

2. Il segretario del Consiglio dell'Ordine uscente esercita le funzioni di segretario del seggio; in caso di impedimento è sostituito da un consigliere scelto dal presidente dello stesso consiglio dell'Ordine. Il Presidente del Consiglio dellʹOrdine uscente designa, altresì, per ciascuna sezione il Consigliere deputato a svolgere le funzioni di segretario di sezione. Nel caso in cui, per impedimento di uno o più Consiglieri designati, non possa essere nominato Segretario di sezione un Consigliere, il Presidente può indicare per tale funzione un iscritto all'albo degli psicologi del Lazio.

3. Durante la votazione è sufficiente per ogni sezione la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

4. Per l'espletamento dei compiti loro affidati i componenti del seggio percepiscono al termine delle operazioni una somma congruente ai parametri deliberati dal Consiglio nazionale per tutto il territorio nazionale.

Art. 9 | Votazioni

1. Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte in un unico modello predeterminato dal Consiglio Nazionale con il timbro del Consiglio dell'Ordine del Lazio. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio della votazione sono firmate all'esterno da uno degli scrutatori in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto decurtato del numero risultante dall'elenco di coloro che hanno effettuato il voto tramite corrispondenza, elenco firmato ed in consegna al segretario del seggio. Le schede saranno accompagnate da un breve promemoria circa le modalità del voto, che relativamente alle schede di voto per corrispondenza, conterrà anche le indicazioni per il sigillo e la spedizione delle stesse.

2. E' fatta comunque salva la facoltà dell'elettore di esprimere il proprio voto per un numero di candidati che non sia superiore ai tre quinti di quelli da eleggere. Eventuali arrotondamenti sono calcolati per eccesso.

3. Nel seggio e nel locale adibito a cabina elettorale sono visibili e disponibili per la consultazione solo gli elenchi ufficiali di tutti gli iscritti all'albo con incluse le annotazioni disciplinari ai sensi dell'articolo 26 della legge 56/89. Tali elenchi sono forniti dalla segreteria del Consiglio dell'Ordine con firma del presidente e del segretario. Non sono ammesse all'interno dei locali del seggio liste di candidati. Il presidente del seggio e i presidenti delle sezioni vigilano perché da tutti gli elettori sia osservata tale disposizione di non appendere o lasciare liste e indicazioni di voto all'interno del seggio o della cabina elettorale.

4. Le operazioni elettorali si svolgono secondo i principi generali della pubblicità e della trasparenza.

5. Previo accreditamento, concesso dal presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio, sono ammessi al seggio osservatori delle operazioni di voto e scrutinio. Ciascun iscritto può essere accreditato a seguito di richiesta scritta, da presentarsi entro il decimo giorno precedente la data di inizio delle elezioni, indirizzata al segretario del Consiglio dell'Ordine del Lazio e corredata da almeno venti firme di psicologi iscritti all'albo regionale. Ogni iscritto può firmare una sola richiesta di accreditamento. Le firme che corredano tale richiesta devono essere accompagnate dalla precisazione del nome, cognome, luogo, data di nascita e fotocopia di un documento di riconoscimento. Durante le operazioni di voto gli osservatori accreditati possono avanzare al presidente di sezione o di seggio la richiesta di messa a verbale di una o più dichiarazioni.

Art. 10 | Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio inizieranno a chiusura del seggio. Le schede non utilizzate, firmate e non, dovranno essere contate e chiuse in un plico che verrà sigillato e firmato dal presidente di seggio e di sezione. In caso di decisione inerente lo spostamento di inizio delle operazioni di scrutinio le urne e tutti i documenti relativi alle votazioni dovranno essere sigillati e, in relazione a ciascuna sezione, vi dovrà essere apposta la firma del presidente e del segretario del seggio, oltre che del presidente e del segretario della relativa sezione.

2. Una volta constatata la regolarità di tutte le operazioni i presidenti delle sezioni, su indicazione del presidente del seggio, apriranno le urne e, aiutati dai propri scrutatori inizieranno ad aprire le schede dichiarando, al contempo, il voto espresso. Durante tali operazioni di scrutinio gli osservatori accreditati possono avanzare al presidente di sezione la richiesta di messa a verbale di una o più dichiarazioni.

3. Le schede contestate vanno annotate e conservate separatamente, accompagnate da un breve verbale nel quale è indicato il motivo della contestazione. Esse saranno valutate al termine dello spoglio dai presidenti di sezione riuniti in un'unica commissione che sarà presieduta dal presidente del seggio e che provvederà ad eleggere al suo interno il segretario verbalizzante.

4. Nel verbale di scrutinio di ciascuna sezione verrà indicato il numero delle schede bianche e di quelle nulle.

5. Le schede bianche e le schede nulle verranno sigillate in due plichi separati.

Art. 11 | Proclamazione degli eletti e comunicazione dell'esito delle votazioni

1. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

2. Il presidente del seggio provvede immediatamente a comunicare alla presidenza del Consiglio dellʹOrdine uscente i nominativi di tutti coloro che hanno riportato voti e provvede alla pubblicazione delle graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del Consiglio dellʹOrdine. Il presidente del seggio unitamente al presidente del Consiglio dellʹOrdine uscente comunica i risultati delle elezioni, con i nominativi di tutti coloro che hanno riportato voti
al Consiglio nazionale dell'Ordine, al Ministro di Grazia e Giustizia, nonché al Procuratore della Repubblica del Tribunale in cui ha sede il Consiglio Regionale dellʹOrdine.

Art. 12 | Insediamento del Consiglio

1. Il presidente del Consiglio dell'Ordine uscente, o il commissario, entro venti giorni dalla proclamazione invia comunicazione ai nuovi eletti convocandoli per l'insediamento e per l'elezione delle cariche che, comunque, devono avvenire entro trenta giorni dalle elezioni del Consiglio.

2. Nella riunione, presieduta dal consigliere più anziano per età e coadiuvato dal consigliere più giovane come segretario verbalizzante, si procede all'elezione tra i componenti iscritti alla sezione A dell'albo del presidente, del vicepresidente. Il Consiglio elegge altresì, tra i propri componenti, un segretario ed un tesoriere. L'elezione avviene per scrutinio segreto, carica per carica a cominciare da quella del presidente. Per la validità dell'adunanza elettiva è necessaria la presenza dei due terzi dei consiglieri. Risultano eletti coloro che ottengono la maggioranza dei voti dei presenti. Di tale elezione il presidente eletto dà comunicazione al Consiglio nazionale dell'Ordine e al Ministro di Grazia e Giustizia, trasmettendo il verbale dell'elezione.

Art. 13 | Surroga

1. I componenti eletti che siano ʺvenuti a mancare per qualsiasi causaʺ, sia prima della proclamazione degli eletti che successivamente, possono essere sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che per minor numero di voti ricevuti seguono immediatamente nell'ordine. Nel caso la notizia del "venire a mancare per qualsiasi causa" sia di natura certa perché di pubblico dominio, come nel caso di decesso, dimissioni volontarie, cancellazione, rinuncia, radiazione o sospensione dall'albo e trasferimento, il Consiglio dichiara la decadenza del Consigliere assente e procede alla sua surroga.

2. Ove un consigliere eletto non si presenti alla seduta di insediamento senza produrre motivazioni o risulti assente ingiustificato alle adunanze del Consiglio per tre volte consecutive, il Consiglio dovrà accertare induttivamente la causa di tali assenze mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Dopo il trentesimo giorno dalla consegna della raccomandata, se l'eletto non ha formalmente motivato la propria assenza, il Consiglio può dichiararne la decadenza e procedere alla sua surroga.

3. Qualora venga a mancare la metà più uno dei consiglieri si procede a nuove elezioni.

 

CAPITOLO TERZO | Cariche Regionali

Art. 14 | Cariche Regionali

1. Le cariche istituzionali sono le seguenti:

a) Presidente: il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge 56/89, dal presente regolamento e/o da altre norme, ovvero dal Consiglio.
E' componente di diritto del Consiglio nazionale.
In particolare il presidente rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti, convoca e presiede il Consiglio attenendosi alle norme del regolamento, vota per ultimo e il suo voto prevale in caso di votazione palese paritaria.
Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, dirige l'attività degli uffici regionali coadiuvato dal segretario, firma i mandati di pagamento rimettendoli al tesoriere. Il presidente sta in giudizio, sia come attore, sia come convenuto e stipula i contratti per conto dell'Ordine, previa deliberazione del Consiglio.
Appone la sua firma ai verbali delle sedute consiliari ed agli altri documenti del Consiglio e d'ufficio. E' il direttore responsabile del Notiziario dell'Ordine o propone al Consiglio un altro nominativo scelto tra i Consiglieri.
Fissa, sentito il Consiglio, l'elezione del Consiglio nei trenta giorni precedenti la scadenza del mandato. Convoca gli iscritti per le elezioni comunicando l'avviso al Consiglio nazionale. Reperisce il locale idoneo al seggio elettorale. Nomina fra gli elettori il presidente e il vicepresidente di seggio, i presidenti e i vicepresidenti e gli scrutatori di ogni sezione e nel caso di impedimento del segretario del Consiglio, un altro consigliere.
Dà comunicazione agli eletti nel Consiglio dell'avvenuta proclamazione e li convoca per l'insediamento. Dà comunicazione, unitamente al presidente del seggio, della elezione delle cariche regionali al Consiglio nazionale ed al Ministro di Grazia e Giustizia.
Al fine di coordinare l'attività amministrativa, di promuovere la migliore funzionalità degli uffici e di predisporre gli atti e la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute consiliari, il presidente riunisce ogni volta che sia necessario, e comunque prima delle sedute del Consiglio, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere.

b) Vicepresidente: il vicepresidente ha funzioni vicarie del presidente, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente stesso. In caso di assenza del presidente e del vicepresidente nelle riunioni di Consiglio, la presidenza è momentaneamente assunta dal consigliere più anziano per età che non ricopra la carica di segretario o tesoriere.

c) Segretario: il segretario coadiuva il presidente nelle sedute di Consiglio curando la compilazione dei verbali, assicura la regolare tenuta dei registri delle deliberazioni e sovrintende al funzionamento dell'archivio. Firma i verbali, le deliberazioni e coadiuva il presidente nella direzione degli uffici. Autentica le copie delle deliberazioni e degli altri atti che vengono rilasciati a pubblici uffici o, nei casi consentiti, ai singoli interessati. Tiene aggiornato l'albo. E' responsabile per i pareri di congruità sulle parcelle professionali degli iscritti che ne facciano formale richiesta.
E' responsabile del rilascio dei nulla osta sulle richieste degli iscritti in materia pubblicitaria.
Nelle elezioni del Consiglio funge da segretario del seggio.
In caso di assenza o impedimento è sostituito, nelle riunioni di Consiglio, dal componente del Consiglio più giovane per età che non ricopra la carica di presidente, vice presidente o tesoriere.

d) Tesoriere: il tesoriere ha la custodia e la responsabilità del fondo in contanti e dei valori di proprietà dell'Ordine. Tutte le risorse finanziarie devono essere depositate su di un conto corrente bancario presso uno o più istituti scelti dal Consiglio e su un conto corrente postale. Il tesoriere provvede alla riscossione delle entrate; paga, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, i mandati emessi e firmati dal presidente. E' responsabile del pagamento dei mandati eccedenti lo stanziamento del bilancio approvato. Il tesoriere assicura la regolare tenuta dei registri contabili previsti dal regolamento e da ogni altra scrittura sussidiaria che si rendesse utile istituire; predispone gli elementi per la formulazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
In caso di assenza o impedimento è sostituito dal presidente.

2. Ogni singola carica istituzionale si considera decaduta nel momento che la maggioranza dell'intero Consiglio ne vota la sfiducia.

Art. 15 | Altri incarichi

1. Il Consiglio può conferire ai consiglieri, ove fosse necessario, eventuali incarichi che non siano di competenza delle cariche Regionali. Tali incarichi non danno luogo ad alcuna indennità di carica.

 

CAPITOLO QUARTO (Riunioni del Consiglio)

Art. 16 | Riunioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce, su convocazione del presidente, non meno di due volte l'anno, di norma ogni due mesi, obbligatoriamente entro due mesi dalla richiesta di nuove iscrizioni all'albo e comunque ogni volta che se ne presenti la necessità o quando sia richiesto da almeno quattro dei suoi membri o da almeno un terzo degli iscritti all'albo.

2. All'inizio di ogni bimestre il presidente propone al Consiglio un calendario di massima per le riunioni.

Art. 17 | Convocazioni

1. Il Consiglio è convocato dal presidente con preavviso di almeno sette giorni al domicilio dei consiglieri, mediante e‐mail o fax o lettera o telegramma, e con la specificazione dellʹordine del giorno per ogni singolo argomento da esaminare e con la indicazione del giorno, del mese, dellʹanno, dellʹora di inizio e di conclusione e del luogo della riunione che di norma è la sede del Consiglio.

2. Nel caso di comprovata urgenza la convocazione può aver luogo con preavviso minimo di quarantotto ore via fax o telegraficamente.

3. Nel caso di convocazione su richiesta di almeno quattro componenti il Consiglio o almeno un terzo degli iscritti allʹAlbo Regionale, il presidente è tenuto a fissare la riunione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta medesima.

4. Con lʹavviso di convocazione ordinaria vengono trasmessi copia del verbale della seduta precedente e della documentazione relativa agli argomenti inclusi nellʹordine del giorno, con esclusione di quella afferente ai procedimenti in materia deontologica. Nella stesura degli argomenti da porre allʹordine del giorno il presidente riprende anche i punti non trattati dellʹordine del giorno della riunione precedente. Quando almeno un terzo del Consiglio propone la trattazione di uno o più argomenti, almeno uno di questi, scelto in ordine temporale di presentazione, dovrà essere iscritto fra i primi cinque punti dellʹO.d.g. della seduta successiva.

Art. 18 | Validità

1. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri. Constatata lʹesistenza del numero legale, il presidente dà avvio alla seduta. Se il numero legale non è raggiunto entro unʹora da quella fissata nellʹavviso di convocazione, la riunione non può aver luogo. Il termine di unʹora può essere prorogato dal presidente in caso di forza maggiore. Se durante la riunione viene a mancare il numero legale, la riunione viene sospesa per un massimo di trenta minuti, allo scadere dei quali, se non si è ricostituito il numero legale, il presidente dichiara sciolta la seduta. La richiesta di verifica del numero legale può essere richiesta da ogni consigliere. Tale verifica avviene per appello nominale.

Art. 19 | Funzioni del presidente e del segretario

1. Il presidente apre e chiude le sedute, assicura il buon andamento dei lavori del Consiglio, fa osservare il regolamento, concede la facoltà di parlare, dirige e modera la discussione, pone le questioni, stabilisce lʹordine delle votazioni e ne annuncia il risultato.

2. Il vicepresidente sostituisce il presidente nel caso di assenza o impedimento, qualora anche il vicepresidente sia assente o impedito ne fa le veci il consigliere più anziano di età che non ricopra la carica di segretario o tesoriere.

3. Il segretario, sotto la direzione del presidente, provvede a redigere il verbale, ne dà lettura, dà lettura delle proposte e della documentazione, tiene nota delle deliberazioni. In tali operazioni può farsi assistere da un dipendente dell'Ufficio. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal consigliere più giovane di età che non ricopra la carica di vice presidente, segretario o tesoriere.

Art. 20 | Verbale

1. Ferma restando l'immediata efficacia delle delibere consiliari dal momento della loro approvazione, salvo quelle aventi carattere ricettizio ai sensi del presente regolamento, a conclusione della seduta consiliare il Segretario dà lettura del verbale e si procede alla sua approvazione.

2. I verbali sono firmati dal segretario e dal presidente. Essi debbono indicare i consiglieri presenti e quelli assenti, gli eventuali contributi fatti pervenire dai consiglieri assenti, la sintesi delle proposte avanzate, le delibere adottate, lʹesito delle votazioni, nonché, su richiesta, la sintesi della discussione svoltasi e le dichiarazioni a verbale riguardanti prese di posizione di singoli consiglieri in ordine a specifici argomenti. Per le deliberazioni e i pareri ufficiali il verbale deve indicare anche il nome dei consiglieri che hanno votato a favore o contro o si sono astenuti. Del verbale fanno parte integrante i testi delle delibere ed eventuali allegati i cui dati saranno riassuntivamente riportati nel verbale stesso. Anche le delibere e gli allegati sono firmati dal segretario e dal presidente. I documenti sopra indicati sono a disposizione di coloro che, fra gli iscritti, avanzino istanza di visionarli o averne copia previo pagamento delle spese di riproduzione.

Art. 21 | Informazioni

1. Prima di iniziare la discussione degli argomenti posti allʹordine del giorno, il presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere e i coordinatori delle commissioni e dei gruppi di lavoro possono dare sintetiche informazioni al Consiglio circa lʹandamento dei lavori, lʹesecuzione delle delibere, lʹesito delle iniziative e quanto altro sia ritenuto utile. La sessione informativa non può protrarsi di norma oltre 45 minuti. Sulle informazioni non è concessa la parola se non per richiesta di brevissime chiarificazioni, né è ammessa la presentazione di proposte e la loro approvazione, quandʹanche fossero all'O.d.G. dei punti successivi.

Art. 22 | Ordine del giorno

1. Dopo la sessione informativa il presidente pone in discussione gli argomenti posti allʹordine del giorno nella sequenza disposta dalla lettera di convocazione, salvo richiesta di inversione che deve essere messa ai voti. Su tale richiesta sono ammessi a parlare un consigliere a favore e uno contrario, per non più di 5 minuti ciascuno. Eccezionalmente le richieste di modificare lʹordine della discussione degli argomenti possono essere fatte durante il prosieguo della riunione.

2. Il Consiglio può introdurre ulteriori argomenti allʹordine del giorno solo in apertura di seduta in via eccezionale e con il voto favorevole di almeno due terzi dei membri del Consiglio, salvo motivati casi particolari di deroga riconosciuti dal presidente. Fanno eccezione le proposte di inserimento allʹOdG di delibere relative a iscrizioni, cancellazioni o trasferimenti per le quali è sufficiente lʹapprovazione da parte della maggioranza semplice dei presenti.

Art. 23 | Ordine degli interventi

1.La discussione su ciascun argomento in trattazione è introdotta dal presidente che definisce il tempo consentito alla discussione. Sullʹargomento relazionano il presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere o i coordinatori delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro o singoli consiglieri incaricati o proponenti lʹoggetto allʹ ordine del giorno. Le relazioni di presentazione devono essere corredate, se necessario, dalla relativa documentazione.

2.Successivamente alla relazione ha inizio la discussione. I consiglieri intervengono nellʹordine delle rispettive richieste al presidente, il quale compone la lista degli iscritti a parlare. Ciascun consigliere ha diritto di esprimere compiutamente ma sinteticamente il proprio pensiero per non più di cinque minuti e per non più di due volte sullo stesso argomento. Ha diritto di non essere interrotto, salvo che dal presidente per richiamo al regolamento, ed ha il diritto di replica. Può fare osservazioni sulle relazioni presentate e può esercitare il diritto di proporre questioni pregiudiziali, sospensive, e mozioni dʹordine:

a) La ʺquestione pregiudizialeʺ si pone quando si ritiene che un dato argomento non debba essere discusso e/o votato prima che venga discusso e/o votato altro argomento preliminare;

b) La ʺquestione sospensivaʺ si pone quando si ritiene di sospendere e rinviare ad altra seduta o ad altro momento della seduta la discussione e/o la votazione dellʹargomento;

c) La ʺmozione dʹordineʺ si pone quando si intende richiamare lʹosservanza della Legge, del regolamento, della procedura dei lavori.

3. Ogni consigliere può chiedere al presidente la parola in qualunque momento della discussione per ʺfatto personaleʺ. Il ʺfatto personaleʺ si pone quando un consigliere ritenga di essere stato censurato nella propria condotta o gli vengano attribuite opinioni o dichiarazioni o fatti diversi o contrari a quelli effettivamente espressi o avvenuti, oppure gli vengano addebitate dichiarazioni non espresse o fatti non avvenuti. In questi casi la discussione viene temporaneamente sospesa e il presidente decide se il fatto sussiste o meno, se la decisione del presidente non è accettata dal richiedente questi può appellarsi direttamente al Consiglio che si pronuncia immediatamente con voto palese e senza discussione.

Art. 24 | Votazioni

1. Il presidente, esaurita la lista degli iscritti a parlare nel tempo previsto per la discussionedellʹargomento, pone in votazione le proposte deliberative nel seguente ordine:
a) proposta pregiudiziale;
b) proposta sospensiva;
c) proposta per mozione dʹordine;
d) proposta del relatore dellʹargomento;
e) proposte diverse da quelle del relatore, secondo lʹordine di presentazione.

2. Tutte le proposte deliberative da mettere in votazione devono essere presentate per iscritto o, previo consenso del presidente, dettate al segretario verbalizzante. Il Consiglio non può deliberare le proposte che comportino impegni di spesa, qualora non siano state depositate presso la segreteria degli uffici almeno quarantotto ore prima e non siano state accompagnate dalla relativa documentazione.

3. Prima del voto possono intervenire a parlare solo due consiglieri a favore e due contro. Le votazioni hanno luogo con voto palese per alzata di mano o appello nominale, eccetto che un terzo dei consiglieri chieda la votazione a scrutinio segreto. Si vota sempre a scrutinio segreto per eleggere ad incarichi o per revocare incarichi e, comunque su questioni concernenti persone e aspetti relativi alla Disciplina e Vigilanza, fatto salvo quanto previsto dallʹarticolo 30 del presente regolamento.

4. Le delibere sono approvate con la maggioranza dei voti espressi dai presenti, eccezion fatta per i casi per i quali il presente regolamento preveda una diversa maggioranza. Le astensioni sono calcolate neutrali. La maggioranza dei voti sarà calcolata sulla base del rapporto tra i voti favorevoli e i voti contrari.

5. Il presidente vota per ultimo ed in caso di parità di voti, nel voto palese, prevale il suo. In materia disciplinare, a parità di voto, prevale la posizione più favorevole allʹiscritto sottoposto a procedimento disciplinare.

6. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte a deliberazioni concernenti materie o situazioni in cui sono direttamente interessati, salvo non concernano le attività del Consiglio, o riguardanti i loro congiunti o affini fino al quarto grado civile.

Art. 25 | Interrogazioni e interpellanze

1. In ogni riunione del Consiglio e prima della sua chiusura il presidente deve riservare un tempo per la presentazione e la risposta ad interrogazioni e interpellanze dei consiglieri:

a)ʺLʹinterrogazioneʺ consiste nella domanda rivolta, o fatta pervenire per iscritto al presidente o, suo tramite, alle altre cariche regionali o, per quanto di competenza, ai coordinatori delle commissioni per conoscere se un fatto sia vero, se le informazioni pervenute siano esatte, se e quali provvedimenti siano presi o stiano per prendersi. Lʹinterrogazione non dà luogo a discussione o a votazione e la risposta può essere data immediatamente oppure differita ad altra seduta . Lʹinterrogante, a risposta avvenuta, ha diritto ad una brevissima replica per dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto e far registrare le dichiarazioni a verbale;

b)ʺLʹinterpellanzaʺ consiste nella domanda rivolta o fatta pervenire per iscritto al presidente o, suo tramite, alle altre cariche regionali e ai coordinatori delle Commissioni per conoscere i motivi o gli intendimenti del loro operato e delle loro decisioni. Lʹinterpellanza non dà luogo a discussione o votazione. La risposta alle interpellanze avviene nella riunione del Consiglio immediatamente successiva. Il presidente può rifiutare la risposta alle interpellanze. Se lʹinterpellante vuole provocare una discussione sulle mancate spiegazioni, deve presentare una mozione che dovrà trovare posto in un ordine del giorno successivo.

Art. 26 | Mozione

1. La mozione consiste in una proposta concreta intesa a promuovere una decisione da parte del Consiglio. Può anche riflettere un giudizio sullʹoperato del presidente e delle altre cariche regionali. Spetta al presidente iscrivere la discussione e la votazione delle mozioni allʹordine del giorno delle successive riunioni del Consiglio.

Art. 27 | Pubblicità delle riunioni e dei verbali

1.Le riunioni del Consiglio sono aperte ad esclusione di quelle dove si delibera in riferimento a procedimenti disciplinari. Il Consiglio regolamenta il flusso degli ascoltatori in base alla capienza della sala e delle sue strutture.

 

CAPITOLO QUINTO (Commissioni, Gruppi di lavoro e altri organismi)

Art. 28 | Funzione delle Commissioni

1. Le commissioni svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta per il Consiglio. Hanno il compito di riferire su singole materie individuate secondo le attribuzioni istituzionali del Consiglio. Le attività delle commissioni si svolgono esclusivamente sulla base di un mandato del Consiglio.

Art. 29 | Costituzione e individuazione

1. Il Consiglio, una volta eletto il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere, nelle sedute successive procede alla nomina delle Commissioni permanenti individuate in base alle attribuzioni del Consiglio ed alle finalità che il Consiglio stesso si propone.

Art. 30 | Composizione

1. Le commissioni sono composte da un minimo di tre ad un massimo di sette membri. Possono far parte delle commissioni membri, esterni al Consiglio, che abbiano particolare esperienza riguardo ai temi trattati nelle singole commissioni.

2. Il coordinatore di ciascuna commissione viene designato dal Consiglio. Il coordinatore designato, raccolte le indicazioni dei consiglieri, presenta una proposta complessiva sulla composizione della commissione. Il Presidente pone in discussione e in votazione tale proposta. Qualora il Consiglio, sulla base della proposta presentata, si esprima con voto favorevole di almeno quattro quinti dei presenti, tale proposta si intende approvata. Qualora non si raggiunga tale quorum il Consiglio procede votando a maggioranza semplice la determinazione del numero dei componenti la commissione. Procede quindi alla votazione nominativa con voto segreto in cui ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze pari alla metà più uno, arrotondato per difetto, dei
componenti da designare tratti dal totale dei possibili candidati precedentemente indicati.

3. Ciascun consigliere non può essere membro effettivo in più di due commissioni.

Art. 31 | Funzionamento

1. Nella seduta di insediamento di ciascuna commissione, convocata dal Presidente del Consiglio, viene eletto un Segretario verbalizzante. Le commissioni sono convocate dal coordinatore. Gli orientamenti della commissione sono adottati a maggioranza dei voti dei suoi componenti.

2. Le commissioni hanno facoltà di chiedere lʹintervento di esperti, previo assenso del Consiglio, per consultazioni specifiche. Per ogni seduta è redatto il verbale che deve essere depositato in segreteria. I membri del Consiglio possono partecipare a sedute delle commissioni diverse da quella a cui appartengono, senza voto e senza alcun onere a carico dell'Ordine.

Art. 32 | Gruppi di lavoro

1. Il Consiglio, per particolari e specifiche questioni, può costituire gruppi di lavoro con iscritti all'Ordine o esperti del settore coordinati da un consigliere. I gruppi di lavoro sono tenuti a svolgere i compiti loro affidati sulla base dei criteri, nei termini e con le modalità stabiliti dal Consiglio con apposita delibera. Per la loro composizione e funzionamento si fa riferimento alle norme di cui ai precedenti articoli 30 e 31 del presente regolamento.

Art. 33 | Comitato di Redazione del Notiziario

1. Il Comitato di Redazione nella sua composizione integrale viene nominato dal Consiglio a maggioranza semplice su proposta del Direttore Responsabile ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri incluso il Direttore Responsabile. Entro un mese dalla nomina, presenta al Consiglio un programma di sviluppo dell'attività editoriale che dovrà essere discusso e votato. Tale programma dovrà indicare i criteri generali a cui il notiziario si dovrà informare. Il Comitato di Redazione cura la veste tipografica del notiziario, attiva risorse attorno al progetto editoriale, sollecita e sceglie gli articoli da pubblicare, tiene i rapporti con la tipografia e con gli eventuali consulenti.

Art. 34 | Direttore responsabile

1. Il Direttore responsabile coordina il comitato di redazione e tiene i rapporti con i collaboratori. E' colui che normalmente concede il nulla osta per la stampa del notiziario. Può delegare le sue funzioni ad un componente del Comitato di Redazione, definito Capo-Redattore.

Art. 35 | Rubriche

1. Il Notiziario ha anche il compito di promuovere all'esterno l'immagine della professione dello psicologo e prevede, oltre agli spazi inerenti la vita dell'Ordine (dibattiti consiliari, comunicazioni previste dalla legge e/o di servizio, comunicazioni delle commissioni, ecc.), spazi adeguati alle singole branche della professione. Potranno essere pubblicati, oltre ai contributi inviati dai consiglieri, articoli e lettere inviati da iscritti all'Ordine. Il Comitato di Redazione si riserva di motivare agli autori le mancate pubblicazioni.

Art. 36 | Modalità e tempi di pubblicazione del Notiziario

1. Il notiziario ha carattere periodico. Tale periodicità viene stabilita dal Consiglio all'inizio del proprio mandato. Per consentire tale periodicità il termine ultimo di consegna degli articoli da sottoporre ad eventuale pubblicazione al Comitato di Redazione è improrogabilmente stabilito in trenta giorni prima della data fissata per il visto si stampi.

 

CAPITOLO SESTO (Espletamenti)

Art. 37 | Comunicazioni delle decisioni agli interessati

1. Le decisioni del Consiglio dell'Ordine sulle domande di iscrizione o in materia di cancellazione sono notificate entro venti giorni all'interessato e al Procuratore della Repubblica competente per territorio.

2. In caso di irreperibilità dell'interessato la comunicazione avviene mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede dell'Ordine ed all'Albo del Comune di ultima residenza dell'interessato.

Art. 38 | Ricorsi

1. Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine possono essere impugnate con ricorso al Tribunale ordinario competente per territorio dagli interessati, o dal Procuratore della Repubblica, presso il Tribunale stesso entro trenta giorni dalla loro notificazione o dal compimento del termine di affissione.