
Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole. Pubblicata in G.U. del 19 gennaio 1999, n. 14.
1. Differimento di termini e altre disposizioni relative al settore universitario e della ricerca scientifica.
1. omissis
2. All'articolo 35, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56 , le parole: «laureati da almeno cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «laureatisi entro l'ultima sessione di laurea, ordinaria o straordinaria, dell'anno accademico 1992-1993».
3. Il termine di cui all'articolo 35, comma 3, della legge 18 febbraio 1989, n. 56 , è differito fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. È autorizzata l'iscrizione all'albo degli psicologi di coloro che, ammessi con riserva all'esame di Stato di cui all'articolo 34 della legge 18 febbraio 1989, n. 56 , lo abbiano successivamente superato. Le disposizioni del predetto articolo 34 continuano ad applicarsi fino alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda per l'ammissione alla prima sessione dell'esame di Stato successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
omissis