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Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 2005, n. 221

Disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione del consiglio nazionale e dei consigli territoriali, nonche' dei relativi organi disciplinari, dell'ordine degli psicologi, ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e dell'articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Pubblicato in G.U. del 29 ottobre 2005, n. 253


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87, quinto comma, 117, commi secondo, lettera
g), e sesto della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4,
cosi' come modificato dall'articolo 6, comma 4, della legge
19 ottobre 1999, n. 370;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 2001, n. 328;
Visto l'articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
Sentito l'ordine professionale interessato;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 15 luglio 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 ottobre 2005;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano
all'ordine degli psicologi.

Art. 2.

Composizione ed elezione dei consigli regionali e provinciali
dell'ordine degli psicologi

1. I consigli regionali e provinciali dell'ordine degli psicologi
sono formati da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B
dei rispettivi albi pari a:
a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera
cento;
b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera cento ma
non cinquecento;
c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera
cinquecento ma non millecinquecento;
d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera
millecinquecento.
2. I predetti consigli sono composti secondo quanto previsto nella
tabella di cui all'allegato 1, che fa parte integrante del presente
regolamento, e durano in carica quattro anni dalla data della
proclamazione. I consiglieri, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per piu'
di due volte consecutive.

3. I consiglieri regionali e provinciali rappresentano tutti i
professionisti appartenenti all'albo e sono eletti dagli iscritti
secondo le modalita' di cui al comma 4.

4. Il voto e' esercitato con le modalita' di cui agli articoli 20,
commi 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12 e 13; 21, commi 2 e 3; 22, commi 1, 3 e
4; 23; 24 e 25 della legge 18 febbraio 1989, n. 56. La prima
votazione inizia il sessantesimo giorno feriale successivo a quello
di indizione delle elezioni. L'eventuale seconda votazione inizia tra
il sesto ed il ventesimo giorno successivo alla prima votazione. In
caso di mancata indizione delle elezioni spetta al consiglio
nazionale indirle. Il presidente del consiglio regionale o
provinciale uscente, con il provvedimento di indizione delle
elezioni, nomina tra gli elettori non candidati il presidente, il
vice-presidente ed almeno due scrutatori del seggio elettorale. Gli
elettori esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito
nella sede del consiglio dell'ordine o in altra sede prescelta dal
presidente del consiglio dell'ordine con il provvedimento di indizione
delle elezioni. Le candidature sono indicate al consiglio dell'ordine
uscente fino a venti giorni prima della data fissata per la prima
votazione. Il consiglio dell'ordine ne assicura l'idonea diffusione
presso il seggio per l'intera durata delle elezioni. Nel caso in cui
non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla
sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla sezione B e' eleggibile.
Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono
eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non
siano state presentate candidature da parte di iscritti alla
sezione A, ciascun iscritto alla sezione A e' eleggibile. Non sono
ammesse nuove candidature nel tempo intercorrente tra la prima e
l'eventuale seconda votazione. E' fatta comunque salva la facolta'
dell'elettore di esprimere il proprio voto per un numero di candidati
che non sia superiore ai tre quinti di quelli da eleggere. Eventuali
arrotondamenti sono calcolati per eccesso.

5. Il consiglio dell'ordine uscente provvede a spedire l'avviso di
convocazione a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi
dall'esercizio della professione, per posta prioritaria o per telefax
o a mezzo posta elettronica certificata almeno trenta giorni prima
della data fissata per la prima votazione. L'avviso e', altresi',
pubblicato, entro il predetto termine, sul sito internet del
consiglio nazionale. L'avviso, che e' comunicato al consiglio
nazionale dell'ordine, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e
dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, nonche'
delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due
sezioni dell'albo alla data di indizione delle elezioni medesime, che
costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente
regolamento.

6. E' ammessa la votazione mediante lettera raccomandata.
L'elettore richiede alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente
timbrata e, prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire
la scheda stessa, chiusa in una busta sulla quale e' apposta la firma
del votante autenticata nei modi di legge, nonche' la dichiarazione
che la busta contiene la scheda di votazione, al presidente del
seggio presso la sede del seggio medesimo. Il presidente del seggio
conserva la scheda nella sede del seggio sotto la propria
responsabilita'. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il
presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrita',
apre la busta, ne estrae la scheda, senza aprirla, e la depone
nell'urna. Ove non sia raggiunto il quorum previsto per la prima
votazione, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del
calcolo del quorum della seconda votazione. L'iscritto che ha
esercitato il voto per corrispondenza puo' votare personalmente alla
seconda votazione.

7. I consigli regionali e provinciali eleggono, tra i propri
componenti iscritti alla sezione A dell'albo, un presidente ed un
vice-presidente. Il consiglio elegge altresi', tra i propri
componenti, un segretario ed un tesoriere.

Art. 3.

Composizione, elezione e presidenza del consiglio nazionale
dell'ordine

1. Il consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, composto ai
sensi della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e' integrato dalla
rappresentanza elettiva della sezione B dell'albo determinata sulla
base della tabella di cui all'allegato 2, che fa parte integrante del
presente regolamento. Qualora il numero dei componenti di diritto
della sezione A dovesse subire variazioni in applicazione
dell'articolo 6 della predetta legge, il numero dei componenti
elettivi della sezione B sara' determinato sulla base della tabella
di cui all'allegato 3, che fa parte integrante del presente
regolamento.

2. I consiglieri del consiglio nazionale rappresentano tutti i
professionisti iscritti negli albi tenuti dagli ordini regionali e
provinciali e restano in carica quattro anni; i membri elettivi, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
non possono essere eletti per piu' di due volte consecutive.

3. I rappresentanti della sezione B nel consiglio nazionale sono
eletti dai consigli regionali e provinciali. Secondo quanto previsto
dalla tabella di cui all'allegato 4, che fa parte integrante del
presente regolamento, a ciascun consiglio spetta un voto per ogni
cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti, ed un
voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni
trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.

4. Ai fini della elezione dei rappresentanti della sezione B nel
consiglio nazionale, il Ministero della giustizia convoca i consigli
regionali e provinciali, indicando il giorno in cui gli stessi devono
riunirsi per procedere alle elezioni, che devono comunque svolgersi
entro il trentesimo giorno successivo alla data dell'ultima
proclamazione dei risultati delle elezioni di cui all'articolo 2.
Ciascun consiglio delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, i
nomi degli iscritti nella sezione B da eleggere tra coloro che si
sono candidati nel rispetto della procedura di cui al comma 5. Della
seduta e' redatto apposito verbale, che e' sottoscritto dai
consiglieri che vi hanno partecipato, ed il presidente dell'ordine
trascrive i nominativi dei candidati votati nella scheda, predisposta
dal Ministero della giustizia con un numero di righe pari a quello
dei consiglieri da eleggere ed il numero di voti spettanti a ciascun
ordine. Si considerano non apposti i nominativi trascritti dopo
quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere. La
scheda e' immediatamente trasmessa per telefax al predetto Ministero.
Ad ogni nominativo indicato nella scheda sono attribuiti tutti i voti
spettanti all'ordine.

5. Le candidature sono comunicate al consiglio nazionale entro il
termine stabilito dal Ministero della giustizia nell'avviso di
convocazione di cui al comma 4. Entro le successive quarantotto ore
il consiglio nazionale provvede a pubblicare le candidature sul
proprio sito internet. Nel caso in cui non siano state presentate
candidature da parte di iscritti alla sezione B, ciascun iscritto
alla sezione B e' eleggibile.

6. In caso di parita' e' preferito il candidato che abbia maggior
anzianita' di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale
anzianita', il maggiore di eta'.

7. Il Ministero della giustizia provvede alla proclamazione degli
eletti mediante decreto avente natura non regolamentare.

8. I consiglieri elettivi che sono venuti a mancare per qualsiasi
causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che
per minor numero di voti ricevuti seguono immediatamente nell'ordine.

9. Il consiglio nazionale elegge, tra i propri componenti iscritti
nella sezione A dell'albo, un presidente ed un vice-presidente. Il
consiglio elegge altresi', tra i propri componenti, un segretario ed
un tesoriere.


Art. 4.

Procedimenti disciplinari

1. Fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento professionale per
l'istruttoria, il consiglio regionale o provinciale dell'ordine degli
psicologi, composto dai consiglieri appartenenti alla sezione del
professionista assoggettato al procedimento, giudica gli iscritti.

2. Ove il numero dei consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo
sia inferiore a tre, il consiglio giudica in composizione
monocratica, nella persona del consigliere con maggiore anzianita' di
iscrizione nella sezione B dell'albo.

3. In caso di parita' di voti, prevale quello del consigliere con
maggiore anzianita' di iscrizione. Tale disposizione si applica
qualora il numero dei consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo
sia almeno pari a tre.

4. In mancanza di consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo,
giudica il consiglio territorialmente piu' vicino che abbia tra i
suoi componenti almeno un consigliere iscritto alla stessa sezione
dell'albo. Ove tale criterio risulti inapplicabile per mancanza di
rappresentanti iscritti alla sezione B dell'albo giudica il consiglio
al quale appartiene l'incolpato, anche se composto esclusivamente
dagli appartenenti alla sezione A.


Art. 5.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge 18 febbraio
1989, n. 56: l'articolo 12, comma 1, l'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6
e 10, l'articolo 21, comma 1, l'articolo 22, comma 2, nonche'
l'articolo 28, comma 1, limitatamente al periodo: «Esso dura in
carica tre anni.», e comma 3.


Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 25 ottobre 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Castelli, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2005
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 ottobre 2005