
invitando a non inserire la psicologia clinica tra gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area medica o a revocare eventuali determinazioni già assunte in tal senso. La nota è stata inviata a tutte le Università italiane che hanno attivato corsi di specializzazione in Psicologia Clinica.
Oggetto: Sentenza Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4483/2007.
Con la presente si invia copia della Sentenza con cui si è concluso il giudizio proposto dal Ministero dell'Università e della Ricerca e dal Ministero della Salute contro l'Ordine degli Psicologi del Lazio per la riforma della pronuncia con cui il TAR Lazio, all'esito del giudizio di primo grado, aveva annullato il D.M. 1 agosto 2005 relativo al riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria, nella parte in cui era stata inserita la psicologia clinica tra gli ordinamenti didattici della scuole di specializzazione di area medica.
Come le SS.LL. avranno modo di constatare, la Sesta sezione del Consiglio di Stato ha confermato la decisione del Giudice di primo grado espressamente enunciando che il combinato disposto degli artt. 2 e 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56 "nello stabilire che la professione di psicologo può essere esercitata solo dagli psicologi, mentre solo la psicoterapia può essere esercitata anche dai medici, chiaramente individua un ambito professionale dal quale la regola generale esclude i medici, mentre la norma speciale li ammette al più ristretto ambito professionale della psicoterapia.
In altri termini il massimo organo di giustizia amministrativa ha sancito il principio in base al quale ai laureati in medicina non è consentito conseguire specializzazioni psicologiche diverse dalla psicoterapia poiché tutte le aree inerenti la psicologia, ad eccezione della psicoterapia, sono normativamente riservate agli psicologi.
Ha proseguito l'Ecc.mo Consesso chiarendo che solo la riconducibilità della psicologia clinica nell'ambito della psicoterapia consentirebbe l'apertura della specializzazione anche ai medici, ma ha poi escluso detta riconducibilità sulla base del fatto che "la specializzazione in psicologia clinica consente l'accesso alla professione di psicoterapeuta, ma consente anche l'accesso a differenti aree dell'intervento psicologico".
In ottemperanza alla pronuncia che si allega, le SS.LL. sono, dunque, chiamate a non inserire la psicologia clinica tra gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area medica o a revocare eventuali determinazioni già assunte in tal senso.
Distinti saluti
Il Presidente
dott.ssa Marialori Zaccaria