
La Legge Regionale 24 dicembre n. 26 recante “Norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare”, più volte dichiarata illegittima ed incostituzionale dall’Ordine degli Psicologi del Lazio, è adesso all’esame della Corte Costituzionale.
A seguito delle segnalazioni da parte dell’Ordine del Lazio e del CNOP, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha, infatti, deciso di sottoporre al giudizio della Corte Costituzionale il contrasto fra la Legge Regionale ed il principio fondamentale secondo cui la potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni già individuate e definite dalla normativa statale.
La presidente dell’Ordine, Marialori Zaccaria, aveva già dichiarato in un Comunicato Stampa dello scorso dicembre che «la Legge mostra un profilo di illegittimità poiché istituisce una nuova figura professionale e interviene su una materia come quella delle professioni, le cui competenze sono riservate allo Stato», ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione e del D.Lgs. 30/2006.
In una comunicazione inviata lo scorso febbraio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministro per i Rapporti con le Regioni, la presidente Zaccaria ricorda come già due sentenze della Corte Costituzionale abbiano stabilito l’illegittimità costituzionale di leggi regionali istitutive di registri o elenchi di figure professionali non ancora indicate dal legislatore statale.
Secondo la Corte, infatti, esula dai limiti della competenza legislativa delle regioni «l’istituzione di nuovi e diversi albi (rispetto a quelli istituiti dalle leggi statali) per l’esercizio di attività professionali» (sent. 355/2005).
L’istituzione di simili albi o registri violerebbe, inoltre, «i “vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario” in tema di libera circolazione dei professionisti e di riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti in uno Stato membro, poiché le direttive comunitarie in materia non consentirebbero che l’istituzione di nuove figure professionali non sia garantita in tutto il territorio statale, realizzandosi altrimenti “trattamenti discriminatori tra cittadini residenti e cittadini provenienti da un altro Stato membro”» (sent. 353/2003).
Per queste ragioni, l’Ordine confida in un pronunciamento di incostituzionalità nei confronti della Legge Regionale da parte della Corte Costituzionale.