
Ricordiamo che l’art. 28 del d.lgs 81/08 recita al comma 1 (grassetto nostro):
“La valutazione di cui all’art.17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro o delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro,deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari,tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza….. nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi”
L’entrata in vigore di tale disposizione normativa, inizialmente prevista per il 1° luglio 2008 e poi differita al 1° gennaio 1009 (art. 4, comma 2-bis D.L. 3 giugno 2008 n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008 n. 129) è stata rimandata al 16 maggio 2009 dall’art.32, comma 2 D.L. 30 dicembre 2008 n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009 n. 14.