
che dispone "ora per allora" l'inquadramento di n. 6 pedagogisti nel profilo professionale di Psicologo
Spett.le Azienda Unità Sanitaria Locale di Latina
c.a. Direttore Generale dott.ssa Ilde Coiro
Spett.le Regione Lazio, Dipartimento Sociale, Direzione Risorse Umane e Finanziarie del Servizio Sanitario Regionale - Area Risorse Umane e Formazione
c.a. Dirigente dott.ssa Maria Chiara Coletti
Oggetto: Illegittimità delibera Azienda U.S.L. LT n. 561 del 23-7-2009. Istanza di annullamento in autotutela da parte dell’Azienda e di intervento inibitorio urgente e controllo da parte della Regione Lazio.
Nella mia qualità di Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, sono costretta a segnalare la palese illegittimità della delibera in oggetto, con la quale l’Azienda U.S.L. di Latina ha disposto “ora per allora” l’inquadramento di n. 6 Pedagogisti nel profilo professionale di Psicologo, in aperta violazione sia delle norme menzionate nello stesso provvedimento, ultroneamente applicate, che delle norme vigenti in materia di esercizio della professione di Psicologo di cui alla legge n. 56 del 18-2-1989.
Per quanto riguarda le disposizioni richiamate nel provvedimento in oggetto, con particolare riferimento al D.P.R. 20-12-1979, n. 761, trattasi di norme non più applicabili nel caso di specie.
Con l’introduzione nell’ordinamento della citata legge n. 56/89, istitutiva dell’Albo degli Psicologi, il Legislatore ha effettuato una precisa scelta, ovviamente abrogativa di qualsiasi precedente disposizione contraria o incompatibile, con riferimento alla figura professionale dello Psicologo ed ai requisiti necessari ai fini dell’esercizio della stessa professione in qualsiasi contesto, pubblico o privato, stabilendo all’art. 1 una espressa riserva di attività professionali il cui abusivo esercizio integra la fattispecie di cui all’art. 348 del Codice penale, intitolato “Abusivo esercizio di una professione”.
Pare evidente che l’attuale coacervo normativo disciplinante la professione di Psicologo, sia del tutto incompatibile con un inquadramento “ora per allora” nel profilo professionale di Psicologo, di soggetti non in possesso dei titoli necessari ai fini dell’esercizio della relativa professione.
Le norme del D.P.R. n. 761/79, peraltro in gran parte disapplicate dai CC.NN.LL. di categoria, riguardavano ipotesi di inquadramento ad oggi non più attuabili, così come la giurisprudenza richiamata nel provvedimento in oggetto non ha nulla a che fare con la decisione oggi tardivamente assunta dall’Azienda U.S.L. di Latina e qui avversata.
La sentenza del Consiglio di Stato Sez. V 13-7-1994, n. 763, riguarda una ipotesi specifica di applicazione della legge di sanatoria 20-5-1985, n. 207, che, come noto, ha permesso l’inquadramento straordinario in ruolo di numerose unità di personale fino ad allora versante in condizioni di precarietà e legato alle ex UU.SS.LL. da rapporti definiti pseudoconvenzionali, ma non rileva in alcun modo nel caso di specie.
Anche le altre fonti, di varia natura, richiamate nella delibera in oggetto, non hanno alcuna valenza ai fini della decisione illegittimamente assunta dall’Azienda, giacché ampiamente superate dall’entrata in vigore della legge n. 56/89.
Quest’ultima reca delle disposizioni transitorie che, solo in sede di sua prima applicazione, hanno permesso l’iscrizione all’Albo degli Psicologi anche di soggetti non in possesso della laurea in Psicologia, purché dimostrassero di aver svolto attività di Psicologi prima dell’entrata in vigore della legge stessa, ma non risulta che i Pedagogisti menzionati nella delibera in oggetto ne abbiano richiesto l’applicazione in loro favore.
Dunque l’aberrante risultato che discenderebbe dalla permanenza in vita della delibera in oggetto, sarebbe quello di trovare nell’organico dell’Azienda U.S.L. di Latina n. 6 non Psicologi che svolgerebbero mansioni per le quali sono sprovvisti di qualsivoglia titolo abilitante nonché dell’iscrizione al relativo albo professionale, con le due seguenti conseguenze alternative: o se ne staranno con le mani in mano, non potendo esercitare la professione di Psicologo, oppure commetteranno, con il concorso dell’Azienda e la relativa responsabilità penale del Direttore Generale, il reato di esercizio abusivo di detta professione.
Chiedo, pertanto, al Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. di Latina di voler annullare in autotutela la delibera in oggetto, onde anche evitare, in caso contrario, un ineludibile contenzioso con questo Ordine. Chiedo, contestualmente, alla Regione Lazio di voler intervenire in via d’urgenza inibendo l’efficacia della delibera in oggetto e quindi di voler controllare approfonditamente l’operato della predetta Azienda nel caso di specie, con particolare riferimento anche all’impegno economico derivante dall’avversata delibera.
Roma, lì 3 agosto 2009
Distinti saluti.
Il Presidente
dott.ssa Marialori Zaccaria