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L'Ordine scrive alla SISAC, al Comitato Zonale Ambulatoriale di Roma e alle rappresentanze sindacali

riguardo l'applicazione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professionalità sanitarie

Spett.le SISAC
c.a. coordinatore
dott. Franco Rossi

Spett.le ufficio Comitato Zonale Ambulatoriale di Roma
c.a. dott.ssa Gigliola Valgiusti

Spett.le AUPI
c.a Dott. Mario Sellini

Spett.le SUMAI
c.a. Dott. Roberto Lala

Spett.le CGIL F.P. MEDICI
c.a. Dott. Nicola Preiti

Spett.le UIL F.P.L. MEDICI
c.a. Dott. Armando Masucci

 

OGGETTO: ILLEGITTIMA APPLICAZIONE ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, VETERINARI E ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE 23.03.2005

 

Premessa

In qualità di Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Lazio sono venuta a conoscenza di tre circostanze illegittime avvenute a danno di nostri iscritti:

-         alcuni psicologi sono stati illegittimamente esclusi dalle graduatorie regionali dei professionisti ambulatoriali poiché non in possesso del diploma di laurea in psicologia, pur essendo a tutti gli effetti di legge in possesso del titolo di psicologo.  Gli stessi soggetti, che erano stati ritenuti idonei ed inclusi nelle graduatorie del 2006, sono stati ingiustamente esclusi da quelle degli anni 2007 e2008, inbase alla sola mancanza del diploma di laurea.

-         una iscritta ha denunciato l’illegittima presenza, all’interno delle graduatorie ambulatoriali regionali, di una branca di psicologia riservata a soli medici.

-         un iscritto, psicologo e psicoterapeuta, pur avendo presentato domanda per l’inclusione in entrambe le categorie delle graduatorie ambulatoriali, è stato ammesso nella branca di psicoterapia ed escluso da quella di psicologia, poiché non in possesso di un diploma di specializzazione universitario.

Alle problematiche ora esposte si connette la rilevazione delle criticità correlate alla attuale configurazione dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali. Le suddette determinano situazioni illegittime in sede di formazione delle graduatorie ambulatoriali regionali.

 

Interpretazione del comma 5 art. 21

 Ai sensi dell’art. 21 dell’Accordo Collettivo Nazionale il professionista, medico specialista e delle altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) che aspiri a svolgere la propria attività professionale nell’ambito delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale deve inoltrare apposita domanda entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, alla scadenza del termine di presentazione della domanda l’aspirante deve essere in possesso di determinati requisiti:

-         l’iscrizione all’Albo professionale;

-         il titolo per l’inclusione nelle graduatorie delle branche principali della specialità medica o della categoria professionale interessata.

Il titolo è costituito dal diploma di specializzazione o dall’attestato di conseguita libera docenza in una delle branche principali della specialità.

In particolare, per la figura dello psicologo è ritenuto titolo valido, per l’inclusione in graduatoria, la psicoterapia riconosciuta ai sensi degli artt. 3 e 35 della legge n. 56/1989.

La legge n. 56/89, istitutiva dell’Ordinamento della professione di psicologo, ha previsto una disciplina transitoria in sede di prima applicazione della stessa.

Nello specifico, ai sensi dell’art. 32, l’iscrizione all’albo, ferme restando le disposizioni di cui alle lettere a), b) e d) dell’art. 7, è consentita su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla nomina del commissario di cui all’art 31:

a)     ai professori ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo e in quiescenza che insegnino o abbiano insegnato discipline psicologiche nelle università italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori e assistenti universitari di ruolo in discipline psicologiche e ai laureati che ricoprano o abbiano ricoperto un posto di ruolo presso una istituzione pubblica in materia psicologica per il cui accesso sia attualmente richiesto il diploma di laurea in psicologia;

b)    a coloro che ricoprano o abbiano ricoperto un posto di ruolo presso istituzioni pubbliche con un’attività di servizio attinente alla psicologia, per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea e che abbiano superato un pubblico concorso, ovvero che abbiano fruito delle disposizioni in materia di sanatoria;

c)     ai laureati che da almeno sette anni svolgano effettivamente in maniera continuativa attività di collaborazione o consulenza attinenti alla psicologia con enti o istituzioni pubbliche o private;

d)    a coloro che abbiano operato per almeno tre anni nelle discipline psicologiche ottenendo riconoscimenti nel campo specifico a livello nazionale o internazionale.

Ai sensi dell’art. 33, nella fase di prima applicazione della legge si è tenuta una sessione speciale di esame di Stato per titoli alla quale sono stati ammessi:

a)     coloro che ricoprissero o avessero ricoperto un posto presso un’istituzione pubblica in materia psicologica per il cui accesso era richiesto il diploma di laurea;

b)    coloro i quali fossero laureati in psicologia da almeno due anni, ovvero i laureati in possesso di diploma universitario in psicologia o in uno dei suoi rami, conseguito dopo un corso di specializzazione almeno biennale ovvero di perfezionamento o di qualificazione almeno triennale, o quanti possedessero da almeno due anni titoli accademici in psicologia conseguiti presso istituzioni universitarie che fossero riconosciute, con decreto del Ministro della pubblica istruzione su parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i possessori di tali titoli non avessero richiesto l’equipollenza con la laurea in psicologia conseguita nelle università italiane, e che documentassero altresì di aver svolto per almeno due anni attività che forma oggetto della professione di psicologo;

c)     i laureati in discipline diverse dalla psicologia, che avessero svolto dopo la laurea almeno due anni di attività che forma oggetto della professione di psicologo contrattualmente riconosciuta dall’università, nonché i laureati che documentassero di avere esercitato con continuità tale attività, presso enti o istituti soggetti a controllo o vigilanza da parte della pubblica amministrazione, per almeno due anni dopo la laurea;

d)    coloro che fossero stati dichiarati, a seguito di pubblico concorso, idonei a ricoprire un posto in materia psicologica presso un’istituzione pubblica per il cui accesso era richiesto il diploma di laurea.

Alla luce della disciplina transitoria di attuazione della Lg 56/89, può definirsi psicologo colui che in possesso di laurea in psicologia  o in altra disciplina, è iscritto all’Albo.

Qualsivoglia discriminazione tra iscritti all’Albo in possesso di laurea in psicologia e iscritti in possesso di altra laurea violerebbe il dettato normativo sopra esposto.

Tale disparità si è tuttavia verificata con riguardo ad alcuni iscritti presso l’Albo degli psicologi del Lazio i quali, pur essendo a tutti gli effetti di legge in possesso del titolo di psicologo, sono stati esclusi illegittimamente dalle graduatorie regionali dei professionisti ambulatoriali in quanto sprovvisti del diploma di laurea in psicologia.

La mancanza di tale requisito non aveva costituito un problema per l’inclusione dei medesimi psicologi nelle graduatorie del 2006, sotto la vigenza dell’ACN 23 marzo 2005, costituiva invece motivo di esclusione a partire dall’anno 2007, sotto la vigenza del citato ACN.

Come rilevato, dalla lettera del comma 5 dell’art. 21 ACN 2005 non emerge né espressamente, né implicitamente, che il possesso del diploma di laurea in psicologia sia da considerarsi quale requisito esclusivo essenziale per l’accesso alle graduatorie regionali ambulatoriali.

Dal momento in cui si prevede quale requisito per l’ammissione nelle graduatorie regionali l’iscrizione ad un Albo professionale, ed il richiedente risulta essere iscritto al medesimo (perché in possesso delle prerogative richieste), respingere la sua istanza significa mettere in dubbio la funzione stessa dell’Albo.

Si ricorda, altresì, che fra i titoli per l’inclusione nelle graduatorie previsti nell’allegato A citato dalla lettera b, comma 5 dell’art 21 non si fa espressa menzione della laurea in psicologia, costituendo il voto di laurea, al pari degli altri titoli professionali, esclusivamente un criterio decimale di punteggio finalizzato alla realizzazione delle graduatorie e non un requisito essenziale per l’inclusione nelle stesse.

Giova rilevare, a tal proposito, che in tale sede si fa riferimento al solo voto di laurea, senza che alcun peso sia dato alla disciplina prescelta, e che, con riferimento alle specializzazioni, viene ribadita l’equipollenza della specializzazione in psicoterapia riconosciuta ai sensi dell’art. 3 e dell’art. 35 della Lg 56/1989.

I soggetti in possesso di diploma di laurea diverso da quello in psicologia, ma iscritti all’Albo ai sensi della disciplina transitoria, a tutti gli effetti di legge possono fregiarsi del titolo di psicologo.

Escludere gli stessi dalle graduatorie ambulatoriali, sulla base di una restrittiva quanto inesatta interpretazione del comma 5 art. 21, che riterrebbe quale requisito obbligatorio la laurea in psicologia, costituisce una violazione del dettato normativo sopra citato, nonché del principio di uguaglianza previsto dalla Costituzione all’art. 3.

Giova infine rammentare che, assumendo come valida tale interpretazione, l’accordo collettivo andrebbe a derogare quanto previsto dalla Lg 56/89, ovvero da una fonte di diritto gerarchicamente superiore.

Si ritiene, pertanto, che una inequivocabile interpretazione del citato comma 5, che non trascuri l’esistenza di aspetti fondamentali della Lg 56/89, sia essenziale ai fini della immediata risoluzione della situazione discriminatoria venutasi a creare tra psicologi iscritti all’Albo in possesso di laurea e psicologi in possesso di altri titoli, oltre che a garantire la generalità degli iscritti dal riproporsi in futuro di simili problematiche.

 

Precisazioni sull’Allegato A prima parte

L’Allegato A, prima parte, dell’Accordo Collettivo Nazionale riporta fra le branche affini a quella principale di Psichiatria, le diciture: Psicologia, Psicologia clinica, Psicologia del ciclo di vita, Psicologia del lavoro e altre specializzazioni afferenti alla Psicologia.

Tale classificazione è illegittima, oltre che errata da un punto di vista logico, ed ingenera una anomalia nella costituzione delle graduatorie ambulatoriali regionali, nelle quali è prevista una branca denominata Psicologia alla quale sono ammessi laureati in medicina.

In forza di quanto previsto dalla disciplina normativa che regolamenta la professione di psicologo, nonché da due note sentenze del Consiglio di Stato emesse nel 2007 (n. 4483 e 4940) – a conferma di quanto già affermato in una pronuncia del 2004 - risulta evidente che l’accesso alla specializzazione in psicologia è riservata a coloro i quali, successivamente alla laurea in psicologia (o in altre materie, ai sensi della disciplina transitoria), siano iscritti al relativo Albo professionale ed abbiano conseguito la necessaria abilitazione superando l’esame di Stato.

Solo la specializzazione in psicoterapia è aperta, ai sensi dell’art. 3 Lg 56/89, congiuntamente ai laureati in psicologia e in medicina.

Il Consiglio di Stato ha affermato a chiare lettere l’illegittimità dell’istituzione di scuole di specializzazione in psicologia clinica nell’ambito della facoltà di medicina, sostenendo che ai laureati in medicina non è consentito acquisire specialità psicologiche diverse dalla psicoterapia.

La Legge 56/1989, come sottolinea la sentenza del Consiglio di Stato, individua il contenuto dell’attività professionale dello psicologo, delinea il percorso formativo che consente di ottenere tale qualifica professionale, ed individua una sola area afferente a tale ambito professionale che può riguardare congiuntamente chi ha formazione propria dello psicologo e chi ha la formazione del medico, tale area è la psicoterapia.

La psicologia clinica è una specializzazione che consente anche, ma non solo, l’esercizio della psicoterapia e, in quanto specializzazione della psicologia - che consente l’accesso a differenti aree dell’intervento psicologico - deve essere riservata ai soli psicologi.

Anche il Decreto ministeriale 24 luglio 2006, che ha previsto il riassetto delle scuole di specializzazione di area psicologica, stabilisce all’art 2 che le scuole di specializzazione di area psicologica afferiscono alle facoltà di Psicologia e l’accesso, pertanto, è consentito ai soli laureati in tale materia, siano essi appartenenti alla classe 58/A (Laurea specialistica) o all’ordinamento previgente il DM 509/99.

Appare chiaro, dunque, che ex lege l’accesso alla specializzazione in psicologia clinica debba essere riservato esclusivamente a coloro i quali abbiano una formazione psicologica. Tuttavia tale assunto non viene rispettato nell’allegato A prima parte dell’Accordo Collettivo Nazionale. Ciò dà luogo ad una situazione di palese illegittimità nella formazione delle graduatorie regionali ambulatoriali: nelle liste riservate ai laureati in medicina, infatti, compare la branca di psicologia. Tale dato, oltre ad essere in contrasto con quanto stabilito dal Consiglio di Stato, confligge con il dettato normativo della Lg 56/1989, ponendo in essere una situazione illegittima e discriminatoria nei confronti dei soggetti laureati in psicologia che, ex lege, hanno esclusivo diritto a comparire nella graduatoria degli psicologi specializzati in psicologia clinica.

Ignorando un dato di fondamentale rilevanza quale l’esclusività – per gli psicologi -  dell’accesso alla specializzazione in psicologia clinica, l’Accordo Collettivo Nazionale determina un illegittimo ingresso dei medici ad un’area riservata e penalizza gli psicologi, contravvenendo ad un dettato normativo la cui interpretazione risulta essere univoca in tre pronunce del Consiglio di Stato.

Si ritiene necessario, pertanto, un allineamento dell’ACN alle previsioni della Lg 56/89 e del DM 24 luglio 2006; risultato che può essere raggiunto attraverso una formulazione più attenta dell’allegato A e la conseguente eliminazione della branca di Psicologia tra le specializzazioni riservate ai medici.

 

Equipollenza dei titoli di specializzazione ai fini concorsuali

Ai sensi dell’art 2 comma 3 della Lg 401/2000 “il titolo di specializzazione in psicoterapia, riconosciuto, ai sensi degli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989 n. 56, come equipollente al diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole di specializzazione universitaria, deve intendersi valido anche ai fini dell’inquadramento nei posti organici di psicologo per la disciplina di psicologia e di medico o psicologo per la disciplina di psicoterapia, fermi restando gli altri requisiti previsti per i due profili professionali”.

La normativa in materia di organizzazione e personale sanitario ha esteso la possibilità di essere inquadrati nei posti organici di psicologo, per le discipline di psicologia e psicoterapia, anche agli specializzati ex art. 3 e 35 Lg 56/89.

A conferma di quanto previsto dalla Lg 401, è intervenuto l’art 24 sexies della Lg 28 febbraio 2008 n. 31 (Legge di conversione, con modificazioni, del DL 31.12.2007 n. 248), in forza del quale “I titoli di specializzazione rilasciati ai sensi dell’art. 3 della Lg 18 febbraio 1989 n.56, e il riconoscimento di cui al comma 1 dell’art 35 della medesima Legge, e successive modificazioni, sono validi quale requisito per l’ammissione ai concorsi per i posti organici presso il Servizio sanitario nazionale, di cui all’art 2, comma 3, della Lg 29 dicembre 2000 n. 401, fermi restando gli altri requisiti previsti”.

Nel caso di specie, si è verificato che nelle graduatorie regionali dei professionisti ambulatoriali, psicologi specializzati in psicoterapia ai sensi dei citati articoli della Legge 56 venissero esclusi dalla branca di psicologia, essendo riconosciuti esclusivamente i diplomi rilasciati da scuole di specializzazione universitaria.

Tale comportamento, oltre a creare un’ingiusta discriminazione e a ledere l’interesse di un gran numero di iscritti, è altresì illegittimo.

Alla luce di quanto sin ora esposto, si ritiene che dovrebbe essere dovere delle amministrazioni tenere conto delle equipollenze tra i titoli di studio, ed individuare con chiarezza i titoli richiesti per la partecipazione alle procedure concorsuali, senza negare o interpretare restrittivamente quanto sancito da norme dello Stato.

 

Osservazioni conclusive

Quanto sin ora esposto pone in evidenza la necessità di un incisivo intervento volto a superare le situazioni illegittime e discriminatorie venutesi a verificare a danno di nostri iscritti.

Solo con una chiara ed univoca interpretazione delle norme sin ora citate e attraverso la loro corretta applicazione in sede di procedure concorsuali, si potranno evitare in futuro situazioni illegittime e  disparità di trattamento tra soggetti aventi i medesimi diritti.

In assenza di un fattivo riscontro questo Ordine non esiterà ad impugnare le graduatorie suddette e ad adire le vie giudiziarie al fine di garantire adeguata tutela ai propri iscritti.

                                                                                     Il Presidente

                                                                        dott.ssa Marialori Zaccaria