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Sentenza del TAR n. 10538 del 29-10-2007

Vinto il ricorso dell'Ordine del Lazio contro la ASL Rm A e la FNOMCeO per l’annullamento dell’Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore della struttura complessa U.O.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio- Sede di Roma -Sezione III quater

composto dai seguenti magistrati:

Dr. Mario Di Giuseppe - Presidente

Dr. Linda Sandulli - Consigliere relatore

Dr. Carlo Taglienti - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 4340 del 2004 proposto dall'Ordine degli Psicologi del Lazio, in persona del rappresentante legale, rappresentato e difeso dall' avvocato Luca Lentini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Barberini 86;

CONTRO

L'Azienda Unità Sanitaria Locale Roma A; l'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Roma e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici ed Odontoiatri, ciascuno in persona del rappresentante legale in carica, rappresentata e difesa, la prima, dagli avvocati Enrica Possi e Alessia Alesii, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Ariosto 9, presso il servizio legale dell'Azienda e la terza, dall'avvocato Vito Bellini presso il cui studio in Roma, Via Orazio 3 è elettivamente domiciliata;

e nei confronti di

OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Coen e Vincenzo Antonio Reytani, elettivamente domciiliato presso lo studio del primo in Roma, Via di Priscilla n. 4;

per l'annullamento

dell'Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore della struttura complessa U.O. dipendenze patologiche II distretto, area medica e delle specialità mediche, disciplina medicina interna presso l'azienda sanitaria locale Roma A", di durata quinquennale, nella parte in cui riferisce l'incarico alla sola area medica e delle specialità mediche, disciplina di Medicina Interna, così illegittimamente escludendo la categoria professionale degli Psicologi dal novero dei possibili partecipanti alla selezione e, ove occorra, dell'atto aziendale di cui alla delibera 605 del 25 giugno 2003, nella parte in cui prevedesse, anche implicitamente, la riserva dell'incarico in questione alla sola categoria professionale dei Medici;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti della causa;

Nominato relatore all'Udienza Pubblica del 28 marzo 2007 il consigliere dr. Linda Sandulli e sentiti gli avvocati come da verbale d'udienza;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 13 aprile 2004 e depositato il 29 successivo l'Ordine degli Psicologi del Lazio impugna, chiedendone l'annullamento, l'avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore della struttura complessa U.O. dipendenze patologiche II distretto (Ser. T.) , area medica e delle specialità mediche, nella parte in cui riferisce l'incarico alla sola area medica e delle specialità mediche, disciplina di Medicina Interna, escludendo la categoria professionale degli Psicologi.

Deduce i seguenti motivi di illegittimità:

1) Violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e seguenti del dPR 10 dicembre 1997 n. 484; dell'articolo 15 ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502; degli articoli 26 e seguenti del CCLN- area dirigenza sanitaria professionale, tecnica e amministrativa del SSN 8.6.2000; dell'articolo 2 della legge 18 febbraio 1999 n. 45; del D.M. 30 novembre 1990 n. 444; del D.M. 30 gennaio 1998; del dPR 9 ottobre 1990 n. 309; degli articoli 4 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza e mancata valutazione di presupposti essenziali

2) Violazione e falsa applicazione dell'articolo 35, c.3, lettera a) del D.Lgs. 165 del 2001, dell'articolo 1 della legge n. 241 del 1990 e degli accordi sindacali per difetto di pubblicità. Violazione del principio di trasparenza.

3) Violazione dei principio costituzionali di uguaglianza e diritto al lavoro (articolo 3 e 4 Costituzione). Eccesso di potere per disparità di trattamento.

Si sono costituite in giudizio l'AUSL intimata e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri che con due distinte memorie hanno dedotto il difetto di giurisdizione e di legittimazione dell'Ordine ricorrente e controdedotto alle argomentazioni svolte dal medesimo Ordine concludendo con la richiesta di rigetto del gravame.

Con la sentenza n.11607 del 2005 questa Sezione, dopo essersi pronunciata sulle eccezioni in rito sollevate dalle parti costituite, ritenendole infondate, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del dr. OMISSIS

Questa è stata regolarmente effettuata dalla parte ricorrente e, conseguentemente, una volta intervenuto l'adempimento predetto e acquisite al fascicolo di causa le ulteriori memorie delle parti, la causa è stata chiamata all'udienza del 28 marzo 2007 e trattenuta in decisione.

DIRITTO

L'Ordine degli Psicologi del Lazio ha impugnato l'avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore di struttura complessa U.O. - Dipendenze Psicologiche SER.T II Distretto, area medica, indetto dalla Azienda intimata, nella parte in cui ha riservato la partecipazione ai soli medici senza prevedere gli psicologi.

Questa Sezione si è già pronunciata con la sentenza n. 11607 del 2005 sulle dedotte eccezioni di difetto di giurisdizione e di difetto di legittimazione ad agire del ricorrente Ordine, respingendole entrambe.

Deve, ora, esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'atto di costituzione in giudizio della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri sollevata dall' Ordine degli Psicologi ricorrente, in ragione della sua pretesa irritualità.

Assume quest'ultimo che finalità del gravame è quella di ampliare la sfera dei possibili partecipanti alla selezione e non di escludere la categoria professionale dei Medici sicchè la FNOMCeO avrebbe dovuto costituirsi con un atto di intervento ad opponendum e non nella veste di controinteressata, resistente.

L'eccezione è infondata.

Ed invero nel processo amministrativo è solo l'interesse di fatto a tipizzare l'intervento adesivo ad opponendum, poiché l'eventuale diretto riferimento di un atto nella sfera giuridica dell'interveniente (con un interesse legittimo alla sua conservazione), deve configurare la costituzione in giudizio della parte come controinteressato (ex multis: Consiglio Stato, sezione IV, 30 maggio 2005, n. 2795; T.A.R. Umbria, Perugia, 09 novembre 2005, n. 488) qualità, quest'ultima, che deve essere riconosciuta, invece, a colui che è portatore di un interesse analogo e contrario a quello del ricorrente (c.d. elemento sostanziale) e che sia, inoltre, nominativamente indicato nel provvedimento o sia agevolmente individuabile (c.d. elemento formale).

Controinteressato è, pertanto, colui che, nominato espressamente nel provvedimento impugnato (ovvero facilmente individuabile dagli elementi in esso contenuto), vanta un interesse qualificato alla conservazione dell'atto di cui il ricorrente chiede l'annullamento. (Consiglio Stato, sezione IV, 20 settembre 2006, n. 5491).

Nel caso in esame, soffermandosi sui profili generali dell'avviso pubblico che sono quelli a venire in esame in questo giudizio, la categoria immediatamente interessata alla conservazione dell'atto gravato è quella dei medici, rappresentata dalla Federazione costituita nel presente giudizio, sicchè essa può essere ritenuta titolare non di un interesse di fatto ma di un interesse sostanziale alla conservazione del provvedimento gravato assumendo, per ciò, la veste di controinteressata.

Deve ora procedersi all'esame della questione nel merito.

Si tratta di stabilire se l'atto impugnato nel prevedere come unica categoria partecipante alla selezione per cui è causa quella dei medici, senza ammettere la categoria degli psicologi, può dirsi legittimo.

E per essere legittimo, tale provvedimento deve trovare il suo fondamento giuridico in una norma di legge o di regolamento che consenta l'esclusione degli psicologi dalla possibilità di conferimento dell'incarico di dirigente di struttura complessa Unità Operativa dipendenze patologiche (Ser.T.).

Ebbene, sembra al Collegio che tale norma non sussista, così come comprova anche la mancata indicazione di essa dalle parti costituite le quali a dimostrazione della legittimità dell'operato contestato forniscono ragioni di merito (la natura e la qualità della preparazione del personale medico rispetto a quello psicologo) soffermandosi, poi, sul carattere discrezionale della scelta ma omettono di fornire indicazioni sulle disposizioni che potrebbero giustificare la scelta operata dall'Azienda resistente.

D'altro canto le norme esistenti sul punto così come la giurisprudenza formatasi al riguardo chiariscono, in contrasto con la tesi delle parti resistenti, la sostanziale equiparazione - per ciò che concerne la questione sottoposta all'esame del Collegio - dei medici agli psicologi.

Decisiva, a tale proposito, è la disposizione contenuta nell'articolo 2 della legge n. 45 del 18 febbraio 1999, riguardante il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze ove si prescrive soltanto il possesso di una precedente esperienza nei SERT ed il possesso dei titoli riguardanti l'attività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope ma non si circoscrive la validità di tali esperienze alla categoria professionale dei medici.

D'altro canto i compiti che vengono in rilievo nella fattispecie in esame non sono quelli relativi alla cura o alle cure da somministrare, rispetto alle quali, può venire in rilievo il tipo di preparazione professionale acquisito ma quelli di coordinamento e di direzione che sono propri della dirigenza di una struttura complessa e che richiedono un'attitudine diversa da quella necessaria per la somministrazione di una cura medica.

Inoltre, deve anche rilevarsi che l'articolo 3 del regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale contenuto nel d.P.R. 10-12-1997 n. 484 dispone che per poter accedere al secondo livello dirigenziale è necessario il possesso dei "requisiti e le condizioni soggettive ed oggettive minime per poter partecipare alla selezione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni" senza che tra questi figuri, il requisito della laurea in medicina, come requisito necessario in via esclusiva.

Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, il d.m. 30 novembre 1990 n. 444, emanato in forza della l. 26 giugno 1990 n. 162, contenente disposizioni sulle strutture e sulle funzioni dei SERT (servizio recupero tossicodipendenti) nell'ambito delle unità sanitarie locali, pone sullo stesso piano medici e psicologi, nella definizione della tabella organica allegata al decreto e non viene riconosciuta alcuna prevalenza ai trattamenti medico farmacologici rispetto a quelli di carattere psicologico e socio-riabilitativo, che devono essere assicurati dalle strutture regionali; al contrario, il complesso delle disposizioni nella materia annette, sul piano logico, prima ancora che giuridico, specifico rilievo all'attività di prevenzione e recupero degli interessati alla vita normale, rispetto alle quali preminente rilievo deve essere attribuito alla figura professionale degli psicologi i quali, del resto, sono iscritti, con il personale medico, nel ruolo sanitario a norma del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (Consiglio Stato, sezione V, 20 ottobre 2005, n. 5885).

Alla luce delle argomentazioni svolte il ricorso deve essere accolto con conseguente assorbimento di parte del terzo motivo, quello relativo alla pretesa violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e di diritto al lavoro mentre deve essere accolto l'ulteriore profilo di disparità di trattamento in quanto la diversità di considerazione riservata agli psicologi rispetto ai medici si rivela ingiustificata, alla luce delle argomentazioni svolte.

Infondato, invece, il secondo motivo con il quale l'Ordine ricorrente ha lamentato la violazione dell'articolo 35, comma 3 lettera a) del D.Lgs 165 del 2001 per difetto di pubblicità.

L'avvenuta pubblicazione dell'avviso de quo nella Gazzetta Ufficiale deve essere ritenuto adeguato mezzo di pubblicità notizia atteso che tale metodo di pubblicità perviene a chiunque, su tutto il territorio nazionale, abbia interesse alla partecipazione alla selezione per il conferimento dell'incarico.

Quanto al tempo messo a disposizione degli aspiranti all'incarico osserva il Collegio che tale termine oltre a rispondere alle esigenze degli aspiranti alla partecipazione alla selezione deve rispondere anche alle esigenze di celerità dell'Amministrazione interessata al conferimento dell'incarico sicchè perché la prima esigenza possa ritenersi inosservata è indispensabile che il termine consentito per la partecipazione alla procedura si riveli assolutamente inconferente cosa che non appare sussistente nel caso in esame.

Il ricorso, in ogni caso, deve essere accolto.

La particolarità della questione trattata consente al Collegio di disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sede di Roma - Sezione III quater

Accoglie il ricorso proposto dall'Ordine degli Psicologi, meglio specificato in epigrafe e per l'effetto annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 28 marzo 2007

Dr. Mario Di Giuseppe - Presidente

Dr. Linda Sandulli - Consigliere estensore