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Incarichi dirigenziali nelle Strutture Complesse

L'Ordine respinge l'attacco dell'Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri presentato alla regione Lazio sulle nomine di Psicologi professionisti alla direzione di strutture complesse

Pubblichiamo di seguito la risposta del nostro Ordine all' Atto di invito ed avvertenza a firma del Presidente dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Roma pervenuto il 10 luglio 2007 con il quale si lamenta il conferimento di incarichi di direzione di strutture semplici e complesse a Dirigenti Psicologi ed illegittimamente si chiede l'esclusione della categoria professionale degli Psicologi dal novero dei possibili partecipanti alle procedure selettive per l'attribuzione di incarichi di direzione di Strutture Complesse.


Spett.le Ordine Provinciale di Roma dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri

c.a. Presidente Dott. Mario Falconi

Spett.le Ordine Provinciale di Roma dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri

nel domicilio eletto presso

Avvocato Francesco Caroleo

Spett.le Regione Lazio

c.a. Presidente On. Piero Marrazzo

Spett.le Assessorato Sanità

Regione Lazio

c.a. Assessore On. Augusto Battaglia

Spett.le Direzione Regionale Sanità

Regione Lazio

c.a. Direttore Dott. Silvio Natoli

Spett.le Commissione Sanità

Consiglio Regionale del Lazio

c.a. Presidente On. Franco Dalia

c.a. Vicepresidente On. Stefano De Lillo

c.a. Vicepresidente On. Luigi Canali

Spett.le ASL RM-A

c.a. Direttore Generale Dott. Carlo Saponetti

Spett.le ASL RM-B

c.a. Direttore Generale Dott.ssa Flori Degrassi

Spett.le ASL RM-C

c.a. Direttore Generale Dott.ssa Elisabetta Paccapelo

Spett.le ASL RM-D

c.a. Direttore Generale Dott.ssa Giuseppina Gabriele

Spett.le ASL RM-E

c.a. Direttore Generale Dott. Piero Grasso

Spett.le ASL RM-F

c.a. Direttore Generale Dott. Marco Biagini

Spett.le ASL RM-G

c.a. Direttore Generale Dott. Giovanni Di Pilla

Spett.le ASL RM-H

c.a. Direttore Generale Dott. Luciano Mingiacchi

e, p.c., Spett.le Consiglio Nazionale

dell'Ordine degli Psicologi

c.a. Presidente Dott. Pinluigi Palma

c.a. Coordinatore Commissione Deontologia e Tutela della Professione Dott. Giuseppe Bontempo

Spett.le Ministero della Salute

c.a. Consulente Professioni Sanitarie

Dott. Saverio Proia

Spett.le AUPI Lazio

c.a. Segretario Dott. Giuseppe Inneo

 

Oggetto: "Atto di invito ed avvertenza" dell'Ordine Provinciale dei Medici di Roma del 26-6-2007.

E' pervenuto in data 10-7-2007 allo scrivente Ordine degli Psicologi del Lazio l'"Atto di invito ed avvertenza" in oggetto, a firma del Presidente dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Roma ed indirizzato anche ai soggetti destinatari della presente, con il quale si lamenta il conferimento di incarichi di direzione di strutture semplici e complesse a Dirigenti Psicologi ed illegittimamente si chiede l'esclusione della categoria professionale degli Psicologi dal novero dei possibili partecipanti alle procedure selettive per l'attribuzione di incarichi di direzione dei D.S.M. e dei Ser.T.

Le premesse da cui muove l'Ordine dei Medici, già confutate a più riprese dalla giurisprudenza amministrativa e più recentemente anche dalla Regione Lazio, paiono del tutto erronee ed infondate, oltre che inveritiere nella parte in cui accennano alle ordinanze del T.A.R. Lazio del 6-12-2006 con le quali il giudice amministrativo ha semplicemente declinato la sua giurisdizione in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali senza pronunciarsi in alcun modo sul merito delle controversie.

Dette ordinanze, recanti i nn.6736/06 e 6737/06, recitano infatti: "Ritenuto che non sussistono le ragioni richieste dalla legge per l'accoglimento della domanda cautelare in relazione al difetto di giurisdizione del giudice amministrativo..." e non perché fosse in alcun modo fondata la posizione sostanziale dell'Ordine dei Medici.

Del resto, come noto, sull'argomento sono diverse le pronunce giurisprudenziali che hanno dichiarato il diritto degli Psicologi di partecipare alle procedure selettive per il conferimento di incarichi di direzione di strutture semplici e complesse, nonché di Dipartimenti ed i Distretti sanitari.

Era nota, infatti, l'illegittima tendenza delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale ad escludere aprioristicamente gli Psicologi Dirigenti dal novero dei possibili partecipanti alle procedure selettive per l'attribuzione di tali incarichi. In concreto accadeva che, salvo rare eccezioni, soprattutto gli incarichi apicali venivano riservati dalle Aziende ai soli appartenenti all'Area medica e delle specialità mediche, ad esempio nelle discipline di Psichiatria, Neuropsichiatria e Neuropsichiatria Infantile.

In tal modo si vedevano illegittimamente esclusi dalle selezioni gli Psicologi Dirigenti, che pure appartengono alle altre categorie professionali del ruolo sanitario di cui al D.P.R. 10-12-1997, n.484 (Regolamento per l'accesso all'ex II livello dirigenziale nel S.S.N.) e per i quali non esiste alcuna preclusione normativa o contrattuale collettiva all'accesso agli incarichi di direzione di strutture complesse delle quali notoriamente costituiscono asse portante insieme ai Medici.

Sul punto è utile ricordare che il rapporto di lavoro dei Dirigenti del S.S.N. è disciplinato dai CC.CC.NN.LL. dell'Area Medico-Veterinaria e dai CC.CC.NN.LL. dell'Area Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa cui appartengono gli Psicologi, del 5-12-1996, dell'8-6-2000 e del 3-11-2005.

La disciplina contrattuale è imperniata sulle disposizioni dettate dall'ultima riforma del S.S.N., cosiddetta "riforma Bindi" di cui al D.L.vo 19-6-1999, n.229, contenente modifiche al D.L.vo 30-1-2-1992, n.502.

Oggi esiste un ruolo unico della Dirigenza sanitaria, del quale fanno parte anche gli Psicologi e nel quale sono confluiti gli ex IX, X ed XI livello (quest'ultimo cosiddetto livello apicale), passando per un periodo in cui gli ex IX e X livello erano stati accorpati nel I livello dirigenziale e l'ex XI livello (apicale) era stato denominato II livello dirigenziale.

In questo ruolo unico sono gli incarichi a fare la differenza tra i singoli Dirigenti, sia dal punto di vista delle responsabilità che dal punto di vista economico.

In particolare, ogni Dirigente con almeno cinque anni di anzianità deve essere assegnatario di un incarico che può essere: - di direzione di struttura complessa (v. art.15 ter D.L.vo n.502/92); - di direzione di struttura semplice; - di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo.

Per ogni Dirigente deve essere stipulato un contratto individuale di lavoro, nel quale devono essere specificati, oltre all'area e disciplina di appartenenza, anche l'incarico conferito, la relativa tipologia e la sede di destinazione.

L'incarico dirigenziale è divenuto quindi elemento portante del rapporto di lavoro, intorno al quale ruotano tutte le altre disposizioni che riguardano la vita lavorativo-professionale del dipendente.

L'affidamento degli incarichi di direzione di struttura complessa è disciplinato dagli artt.29 dei due contratti dell'area medica e non medica del 2000, secondo cui "Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti ai dirigenti... con le procedura previste dal DPR 484/97 nel limite del numero stabilito dall'atto aziendale...".

Il Capo II del D.P.R. n.484/97 (artt.3 e seguenti) disciplina l'accesso agli incarichi di (ex II livello dirigenziale, ora di) direzione di struttura complessa. In particolare gli artt.3 e 4 includono gli Psicologi tra le categorie professionali cui detti incarichi possono essere assegnati, nelle discipline "Psicologia" e "Psicoterapia riservata agli psicologi ed ai laureati in medicina e chirurgia, legittimati all'esercizio dell'attività di psicoterapia".

Ne consegue che qualora gli incarichi da attribuire afferiscano a servizi che vedono congiuntamente impegnati Medici e Psicologi (tra cui C.S.M., T.S.M.R.E.E., SER.T., ecc.) e che per tale ragione non vengono denominati Servizi Psichiatrici (come invece accade per il Servizio ospedaliero Psichiatrico di Diagnosi e Cura - S.P.D.C.), gli Psicologi non possono esserne aprioristicamente esclusi. Si tratta infatti di servizi nell'ambito dei quali la multidisciplinarità, il lavoro di gruppo, l'integrazione socio-sanitaria e l'approccio globale alla persona costituiscono elementi essenziali delle prestazioni fornite agli utenti.

Peraltro, dal D.M. 30-1-1998 contenente "Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale", risultano per l'Area di Psicologia (comprendente Psicologia e Psicoterapia) tra i Servizi equipollenti ai fini dei titoli di carriera, limitandoci ad alcuni esempi, quelli di "Salute mentale, età evolutiva e adulti", "Consultori familiari", "SER.T.", "Psichiatria", "Neuropsichiatria", "Neuropsichiatria infantile", "Clinica delle malattie nervose e mentali", "Igiene mentale".

Deve altresì considerarsi che il contenuto sostanziale degli incarichi di direzione di struttura complessa è prettamente organizzativo, gestionale, di analisi di costi e aderenza agli obiettivi assegnati.

L'art.15 comma 6 del D.L.vo 30-12-1992, n.502 sottolinea, infatti, che "Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni di direzione ed organizzazione della struttura, da attuarsi, nell'ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa, e l'adozione delle relative decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio.... Il dirigente è responsabile dell'efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite...".

Ciò, è in linea con gli artt.4 e 17 del T.U. sul pubblico impiego di cui al D.L.vo n.165/01, che rimarcano a loro volta il carattere prettamente gestionale ed organizzativo delle funzioni dirigenziali.

In caso di attribuzione di strutture complesse, Medici e Psicologi, tolte le funzioni derivanti dalle loro specifiche competenze professionali - che di fatto i responsabili di struttura complessa non riescono più a svolgere, se non in via del tutto residuale -, vengono chiamati essenzialmente a dirigere ed organizzare.

Tanto è vero, che gli avvisi pubblici richiedono quale requisito per l'ammissione alle procedure selettive il possesso di un attestato di formazione manageriale o l'assunzione dell'obbligo a conseguirlo e prevedono altresì colloqui diretti all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione dei candidati.

Stante il quadro normativo sopra riportato, la giurisprudenza, che si è finora occupata proprio di alcune ipotesi riferite ai Ser.T., ha affermato un principio valido anche per le altre strutture complesse di cui sopra: gli Psicologi alla luce della vigente disciplina in materia di incarichi dirigenziali nel S.S.N. sono idonei alla direzione di strutture complesse nelle quali operino anche i Medici e, pertanto, devono essere inclusi nel novero dei possibili partecipanti alle relative selezioni.

Ad esempio, il T.A.R. Lazio Sez.I, con sentenza 5-4-1999, n.566 ha annullato l'art.6, comma 5 del D.M. 30-11-1990 nella parte in cui prevedeva, seppure in via transitoria di prima applicazione, che laddove le funzioni di Dirigente del Ser.T. non risultassero "già attribuite a personale appartenente ad altri profili, sono conferite a personale medico".

La motivazione di detta sentenza precisa che "E' agevole constatare come la disposizione consenta che la direzione del Sert sia acquisita anche da operatori appartenenti a professionalità diversa da quella medica, anche se non dotati della apposita specializzazione, che abbiano già ricevuto il relativo incarico. Se ne può dedurre che la norma esclude l'esistenza di un impedimento di carattere professionale a che la direzione sia assunta da uno psicologo, ma indica la figura del medico per una esigenza di celerità e di semplificazione nella fase di avviamento delle strutture. Una scelta siffatta, tuttavia, comprime la professionalità degli psicologi, i quali pur potendo aspirare alla direzione del Sert, ne sono esclusi senza motivi sufficientemente validi... Occorre dunque che l'Amministrazione... adotti una disciplina che... consenta anche agli Psicologi di accedere alla direzione del Sert".

Con ciò è stata spazzata via l'unica disposizione che abbia mai tentato di escludere, seppur temporaneamente, gli Psicologi dalla direzione di un Servizio afferente alla loro professionalità e nell'ambito del quale operano insieme ai Medici.

Su queste basi, il T.A.R. Sicilia Sez.I con sentenza 14-7-2003, n.1151 ha annullato il Piano Sanitario Regionale nella parte in cui escludeva gli Psicologi dalla direzione dei Ser.T. e dei servizi per le Dipendenze Patologiche.

In particolare si legge nella motivazione che "Le clausole del P.S.R. relative all'attribuzione degli incarichi di Responsabile del Dipartimento delle dipendenze patologiche e di responsabile di SERT... appaiono difformi dalle prescrizioni legislative in tema di conferimento dell'incarico di Direttore di Dipartimento e di responsabile di SERT in quanto individuano i soggetti potenzialmente destinatari di tali incarichi nei soli dirigenti medici, con esclusione degli psicologi; esse devono, quindi, essere considerate illegittime".

Secondo lo stesso T.A.R. Sicilia si deve "escludere che il conferimento di detti incarichi sia riservato ai soli dirigenti medici e ciò in considerazione sia della tipologia di trattamenti erogati (art.3, "trattamenti di carattere psicologico, socio-riabilitativo e medico farmacologico") che della previsione nei relativi organici di un ugual numero di posti per medici e psicologi".

Da ultimo il Consiglio di Stato Sez.V con sentenza 20-10-2005, n.5885 ha precisato che "...il decreto ministeriale 30 novembre 1990 n.444, emanato in forza della L. 26 giugno 1990 n.162 (poi inglobato nel testo unico delle leggi in materia di stupefacenti...), contenente disposizioni sulle strutture e sulle funzioni dei SERT... pone sullo stesso piano medici e psicologi, nella definizione della tabella organica allegata al decreto, e non conferisce alcuna prevalenza ai trattamenti medico farmacologici rispetto a quelli di carattere psicologico e socio-riabilitativo che devono essere assicurati dalle strutture regionali. Al contrario il complesso delle disposizioni sulla materia, annettono, sul piano logico, prima ancora che giuridico, specifico rilievo alla attività di prevenzione e recupero degli interessati alla vita normale, rispetto alle quali preminente rilievo deve essere attribuito alla figura professionale degli psicologi i quali, del resto, sono iscritti con il personale medico, nel ruolo sanitario a norma del D.P.R. 28 dicembre1979. A posteriori... la legge n.45 del 1999 ha definitivamente chiarito la coincidente posizione di psicologi e medici con riferimento al servizio in questione e conclamato la possibilità che la posizione apicale sia conferita ad uno psicologo...".

Più recentemente, come accennato, si è espressa la Regione Lazio con le circolari prot. n.35608 del 22-3-2006 e prot. n.68890 del 12-6-2006, chiarendo in via definitiva ed inequivocabile l'obbligo delle Amministrazioni di considerare i Dirigenti Psicologi nel novero dei possibili aspiranti all'assegnazione di incarichi di direzione di strutture complesse e di Dipartimenti.

In particolare, con la circolare prot. n.35608 del 22-3-2006, avente ad oggetto "Dirigenti Psicologi S.S.N., incarichi direzione struttura complessa e direzione dipartimento" la Regione, previo richiamo delle stesse pronunce giurisprudenziali di cui sopra, ha chiarito che "Dalla lettura della giurisprudenza, nonché in ragione di quanto previsto dal D.L.vo n.165/01, si evince che le funzioni dirigenziali sono di carattere prettamente gestionale ed organizzativo e, pertanto, si rileva con estrema chiarezza che il Dirigente Psicologo non può essere aprioristicamente escluso né dalle procedure selettive per l'attribuzione di incarichi dirigenziali di Struttura complessa, né, come precisato dal T.A.R. Sicilia, dalla direzione dei Dipartimenti... Nel caso del D.S.M., le Strutture complesse ad esso afferenti possono di volta in volta essere affidate a Direttori Psicologi o Medici Psichiatri, come si è detto senza aprioristiche preclusioni nei confronti dei primi, ad esclusione di strutture quali il SPDC per l'area medica e le U.O. di psicologia, per l'area di psicologia, le quali non possono che essere dirette, rispettivamente, da dirigenti appartenenti alla disciplina di medicina ed appartenenti alla disciplina di psicologia. Pertanto le Aziende del S.S.N. nelle procedure selettive devono aprire anche ai Dirigenti Psicologi ai fini dell'attribuzione degli incarichi di direzione di Strutture complesse, ed includere gli stessi tra i possibili destinatari di incarichi di direzione di Dipartimenti".

A conferma di questa indicazione la stessa Regione Lazio, con successiva circolare prot. n.68890 del 12-6-2006, ha ulteriormente precisato che "...fermo restando il richiamo alle Aziende a voler consentire a tutte le categorie dirigenziali del ruolo sanitario adeguate opportunità di accesso alle posizioni apicali... si conferma che la partecipazione agli avvisi per il conferimento di incarichi di struttura complessa è consentita a più categorie nelle specifiche discipline per le quali il D.P.R. 484/97 prevede tali modalità di "accesso pluricategoriale...".

Ciò nonostante, persiste un'ingiustificata tendenza ostruzionistica da parte dell'Ordine dei medici verso la categoria professionale degli Psicologi, come prova la nota in commento le cui premesse, si è dimostrato, paiono prive di consistenza giuridica e tendono ad indurre in errore le Amministrazioni destinatarie, che certamente non vorranno discostarsi dal sopra ricostruito panorama giurisprudenziale e dalle correlate disposizioni della Regione Lazio.

 

Il Presidente dell'Ordine degli Psicologi del Lazio

Dott.ssa Marialori Zaccaria