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Gli studi di settore


Cosa si intende per studi di settore?
Gli studi di settore sono dei questionari che il Fisco usa come strumenti di accertamento per monitorare l'attività delle varie categorie di contribuenti.
Il nuovo strumento di accertamento riguarda dall'anno 2000 (dichiarazione dei redditi 2001 - anno d'imposta 2000) seppure in modo sperimentale anche la categoria degli psicologi. Il questionario è composto da un insieme di domande di tipo statistico-economico riguardanti la propria attività cui bisogna rispondere con dati contabili ed extracontabili. L'elaborazione delle risposte esplicitate fa emergere un risultato valido ai fini del reddito e del volume d'affari I.V.A. per l'anno in esame.



Se ci viene attribuito un guadagno superiore a quello realmente avuto?
Lo studio di settore è applicato alla dichiarazione dei redditi (Mod.Unico), mediante un confronto tra il risultato ottenuto dalla dichiarazione e quello elaborato dal questionario.
Dobbiamo ricordare che in questa prima fase gli studi di settore per le categorie professionali hanno carattere sperimentale avendo previsto il legislatore un avvio soft che esclude ogni conseguenza automatica, per consentire di calibrarli al meglio, prima di dare loro piena efficacia.
Nel caso in cui il risultato dello studio di settore sia diverso da quello ottenuto dalla dichiarazione dei redditi si pongono varie possibilità:
- se i compensi dichiarati sono superiori a quello dello studio di settore non c'è alcun problema perche' si rientra nei parametri del Fisco.
- se i compensi dichiarati sono inferiori a quello dello studio di settore il contribuente può:
a) adeguarsi ai compensi risultanti dagli studi di settore evitando la possibilità di accertamento sulla base dei più elevati compensi che potrebbero essere attribuiti al contribuente con lo studio di settore che sarà approvato al termine della fase di sperimentazione;
b) non adeguarsi e di conseguenza i compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi d'imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

Ci si deve necessariamente adeguare agli Studi di Settore?

Quesito
Sarebbe gradita una comunicazione dell'Ordine al fine di chiarire ciò che sta accadendo in questi giorni riguardo gli (onerosi) Studi di Settore e di ricevere indicazioni su come comportarsi vista la ormai vicina, pur se sarà spostata di qualche giorno, scadenza per i versamenti dei saldi 2006 e degli acconti 2007.
Da molte parti si leggono/sentono indicazioni per non adeguarsi ma non vengono mai chiarite le conseguenze di questo atto, ne sono evidenziati con chiarezza i costi cui si va incontro nel caso, a seguito del non adeguamento, si avii un (estremamente probabile) contenzioso con l'Agenzia delle Entrate

Risposta
Il quesito da Lei posto rappresenta un problema di generale interesse che merita una trattazione sistematica, peraltro in passato già affrontato dall'Ordine, che tuttavia a seguito degli ultimi provvedimenti normativi ed interpretativi trova qualificazioni nuove.
Infatti l'Agenzia delle Entrate ha emesso una serie di documenti interpretativi, a volte anche contraddittori, che hanno lasciato alcune perplessità sulla valenza probatoria degli Studi di Settore.
Lo Psicologo che risulti congruo e coerente non avrà alcun problema specifico da risolvere in relazione agli Studi di Settore salvo quelli normalmente previsti dalle ordinarie procedure di accertamento utilizzabili dall'Amministrazione Finanziaria per la verifica delle dichiarazioni dei redditi ivi inclusa quella di verificare la corrispondenza delle informazioni extracontabili riportate nello Studio di Settore.
In tutti gli altri casi, tuttavia, gli Studi di Settore costituiscono un indicatore utilizzato dall'Agenzia delle Entrate al fine di individuare i soggetti da sottoporre a controllo.
In via generale la non coerenza attiva nei sistemi informatizzati di controllo dell'Agenzia delle Entrate una spia importante sull'attendibilità complessiva dei dati forniti dal contribuente e può dar luogo ad un accertamento di tipo analitico presuntivo ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera d), del DPR n. 600 del 1973 e 54 del D.P.R n. 633 del 1972, previa verifica con il contribuente delle motivazioni della non coerenza e, successivamente, utilizzando l'istituto dell'accertamento con adesione.

La non congruità invece autorizza l'Agenzia delle Entrate ad utilizzare i ricavi o i compensi puntuali di riferimento calcolati dallo Studio di Settore, ai fini della emissione di un accertamento, previo contraddittorio, ma senza necessità di verifica sul posto o di esame delle scritture contabili. L'art. 10, legge 8 maggio 1998, n. 146, stabilisce le modalità di applicazione degli accertamenti basati sugli Studi di Settore.

Con l' art. 37 commi 2 e 3 del D.L.223/2006 è stata rimossa la condizione che la non congruità debba verificarsi per almeno due anni su tre consecutivi, ma sarà sufficiente anche un solo esercizio di non congruità per l'attivazione di un meccanismo di accertamento induttivo. Inoltre non è più previsto che per gli Psicologi che adottano un sistema di contabilità ordinaria l'Agenzia delle Entrate possa effettuare accertamenti sulla base degli Studi di Settore, a condizione che preventivamente constati l'inattendibilità della contabilità.

Con l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono state esplicitamente previste modalità e regole per l'effettuazione degli accertamenti basati sugli Studi di Settore che seguono le seguenti linee guida:
condizioni di applicabilità degli Studi di Settore graduate in relazione agli obblighi contabili dei contribuenti;
considerazione delle cause di esclusione dalla applicazione degli Studi di Settore nelle ipotesi in cui fossero sorte perplessità sulla loro attendibilità;
verifiche sui prototipi degli Studi di Settore da approvare, affidate alla Commissione di Esperti che esprime un giudizio sulla idoneità dei predetti studi a presentare la realtà analizzata.
Anche la disciplina successiva è stata rivolta a considerare solo le "gravi" incongruenze tra i compensi dichiarati e quelli ottenuti dall'applicazione degli Studi di Settore, genericamente previste dall'articolo 62-sexies del D.P.R. 331 del 1993.

La valenza probatoria dei risultati degli Studi di Settore posti a base di eventuali avvisi di accertamento dall'Amministrazione Finanziaria nello svolgimento di un eventuale contenzioso risulta controversa.

In tal senso l'Agenzia delle entrate ha emesso un Comunicato del 7 giugno 2006 e due circolari la C.M.12.6.2007 n.38/E e la C.M. 6.7.2007 n.41/E.

Il comunicato ribadiva quanto previsto dalla normativa secondo il seguente testo:" Gli studi di settore non sono uno strumento di accertamento automatico e i contribuenti non hanno alcun obbligo di adeguarsi agli stessi se ritengono che non rispecchiano la loro realta'. L'Agenzia delle Entrate ribadisce che gli studi, come peraltro stabilito dalla normativa, sono uno strumento utilizzabile come punto di riferimento dal contribuente, che adeguandosi puo' stare piu' tranquillo rispetto ad eventuali successivi controlli, e per l'Amministrazione stessa, ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a verifica e controllo. Pertanto tutti i contribuenti che, per qualsiasi ragione, ritengono di non rientrare nei parametri di congruita' fissati dagli studi sono liberi di non adeguarsi.

La Circolare 41/E dell'Agenzia delle Entrate da un lato concede al contribuente di risultare congruo adeguandosi al ricavo puntuale, se maggiore, e non a quello minimo che tiene in considerazione gli Indicatori di Normalità Economica, introdotti dalla Legge 296/2006 art.1 commi 13 e 14. Dall'altro invece sostiene (come già la circ. 27/06/2002 n. 58 par. 12.1) la valenza probatoria dei risultati degli Studi di Settore quale presunzione legale relativa (contro la quale il contribuente può opporre prova contraria gravando tuttavia su questi l'onere probatorio).

la Corte di Cassazione con la sentenza 2891/2002 si è pronunciata in merito e L'Agenzia delle Entrate ritiene con questa confermata la legittimità degli accertamenti di tipo parametrico, pertanto viene spesso richiamata nelle controdeduzioni degli uffici per affermare il principio dell'inversione dell'onere della prova a carico dei contribuenti.
Altra dottrina invece sottolinea il passaggio della sentenza 2891/2002 in cui si afferma che l'art. 39 comma 1 lett. d) del DPR n. 600 del 1973 consente la presunzione di attività non dichiarate risultanti da uno strumento parametrico quale lo studio di settore solo se confortate da altri indizi qualora lo scostamento renda non credibile il risultato della dichiarazione.

Secondo la stessa Corte di Cassazione, sent. 15/12/2003 n. 19163 (relativa ai parametri ma estensibile agli studi di settore) la flessibilità degli strumenti presuntivi trova origine e fondamento proprio nell'art. 53 della Costituzione, non potendosi ammettere che il reddito venga determinato in maniera automatica, a prescindere da quella che e' la capacità contributiva del soggetto sottoposto a verifica

Secondo la Corte Costituzionale invece, sent.01/04/2003 n.105 (relativa ai parametri ma estensibile agli studi di settore), i parametri prevedono un sistema basato su una presunzione semplice la cui idoneità probatoria e' rimessa alla valutazione del giudice di merito.

La giurisprudenza di merito non è univoca ma in diversi casi ha ritenuto (ctp avellino, sez.I, sentenza 04/02/2003, n. 248 relativa ai parametri ma estensibile anche agli studi di settore) lo scostamento fra i ricavi dichiarati e quelli derivanti dall'applicazione dei parametri, presunzione semplice che non può costituire autonomo strumento di quantificazione del reddito, pertanto l'ufficio deve indicare in base a quali ulteriori elementi procedere alla rettifica induttiva, spiegando con adeguata motivazione su quali ulteriori elementi presuntivi si fondi l'accertamento.

A parere dello scrivente e secondo la normativa vigente sopra citata lo Studio di Settore genera una presunzione legale semplice che deve trovare altri elementi che abbiano un riscontro diretto ed immediatamente quantificabile sui ricavi dichiarati, per potersi trasformare in presunzioni legali relative ed invertire l'onere della prova.
Tuttavia come evidenziato le posizioni tra agenzia delle Entrate, Corte di Cassazione e Corte Costituzionale sono divergenti e spesso la valenza probatoria dei risultati degli Studi di settore deve trovare riconoscimento nella giurisprudenza di merito non sempre univoca.

In ogni caso qualora si riceva un accertamento fondato sugli studi di Settore è bene procedere alla costruzione di una difesa articolata non solo fondata sull'illegittimità probatoria dei soli Studi medesimi.

Nella fase iniziale del contenzioso è possibile, in contraddittorio, produrre, presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, tutti i ragionamenti che inducono a ritenere il procedimento seguito dallo Studio di Settore non corretto.

Si suggerisce di evidenziate circostanze specifiche che hanno alterato le condizioni di normale svolgimento dell'attività economica quali: marginalità dell'attività, altre occupazioni, infortuni, malattie, tariffari ministeriali o sanitari significativamente inferiori a quelli della categoria, presenza di attività part-time o di lavoro dipendente, attività di studi o ricerche etc..
Lo Psicologo dovrà tuttavia tenere presente che ogni ragionamento presuntivo, per trovare accoglimento, dovrà essere dimostrato tramite la produzione di documenti per lo più extracontabili, certi e non soggetti a valutazioni contrastanti.
L'atto di definizione di un accertamento basato sugli Studi di Settore, sottoscrivibile in sede di contraddittorio, deve, infatti, riportare gli elementi di valutazione addotti dal contribuente, i documenti prodotti, i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione dell'originaria pretesa dell'Amministrazione ed i criteri adottati per il ricalcalo della base imponibile, rilevati, a seguito del incontro svolto.
In mancanza di accordo con gli Uffici Finanziari, l'Agenzia delle Entrate provvede all'emissione di un accertamento nei confronti dello Psicologo dal quale ci si potrà difendere negli ordinari gradi di giudizio e secondo le normali regole del contenzioso tributario.

Mi auguro che le indicazioni fornite Le possano essere di ausilio nell'interpretazione del caso concreto, l'occasione mi è gradita per porgerLe cordiali saluti.

dott. Fabrizio Del Franco


Studi di settore per chi svolge l'attività di psicoterapeuta come attività secondaria

Quesito
Sono un lavoratore dipendente per [omissis]; dunque passo la maggior parte del tempo che dedico per il lavoro in Azienda. Da poco, tuttavia, per poter svolgere anche attività di psicoterapeuta a studio, ho aperta Partita IVA. La mole di lavoro "privata", tuttavia, è chiaramente esigua avendo pochissimo tempo a disposizione.

Si pone, ora, il problema della Dichiarazione dei redditi. So che esistono Studi di Settore specifici per l'attività di Psicoterapeuta. Immagino, tuttavia, che tali studi prendano in considerazione la fattispecie di uno psicoterapeuta che svolga a tempo pieno tale attività. Per farla breve credo che l'attività che andrò a dichiarare sarà sotto il range minimo previsto dagli studi di settore.

Questo comporterà necessariamente una indagine da parte del fisco? Se si, è possibile addurre la reale motivazione della mia esigua attività fornendo certificazione della mia attività come dipendente? E' prevista dagli studi di settore una fattispecie simile alla mia?

Risposta
Gli studi di settore rientrano tra gli strumenti di accertamento e in particolare di accertamento induttivo che l'Amministrazione può esercitare entro un termine di decadenza sulle dichiarazioni e sugli atti utilizzati dal contribuente per l'autodeterminazione dell'imposta al fine della sua liquidazione. L'accertamento induttivo si applica ai redditi derivanti da attività d'impresa, compresa l'impresa minore, e di lavoro autonomo in senso stretto (arti e professioni); riguarda perciò esclusivamente i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.
Mediante l'accertamento induttivo si perviene ad una ricostruzione extra-contabile del reddito e del volume di affari, basata sui dati e le notizie comunque raccolte dagli Uffici.
Sia ai fini delle imposte dirette che ai fini IVA esistono 2 tipologie di accertamento induttivo:
- accertamento tradizionale, ammissibile solo al verificarsi di gravi violazioni contabili, determinate dalla legge;
- accertamento basato sugli studi di settore e sui parametri, cioè su strumenti statistico-matematici, diffusi negli ultimi anni, in aggiunta a quello ordinario, con riferimento, ai soggetti di ridotte dimensioni. Tali metodologie hanno la caratteristica comune di consentire agli Uffici la determinazione di un reddito (o di un volume di affari) sul quale basare l'accertamento, senza la necessità di dover fornire altre prove.
Gli studi di settore sono finalizzati ad individuare le condizioni effettive di operatività di imprese e professionisti e a determinare i ricavi e i compensi che con ragionevole probabilità possono essere loro attribuiti, attraverso la rilevazione delle caratteristiche strutturali di ogni specifica attività economica (art. 62 bis DL 33 1/93).
Pertanto lo scostamento dei ricavi o compensi dichiarati, rispetto a quelli attribuibili in base allo studio di settore approvato per la specifica attività svolta, costituisce una presunzione relativa grave, precisa e concordante su cui fondare l'accertamento. (Circ.Min. 11 aprile 2002 n. 29/E). In pratica, si realizza l'inversione dell'onere della prova in quanto spetta al contribuente dimostrare l'infondatezza degli studi in relazione alla propria situazione concreta. Per tale motivo, l'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, deve invitare il contribuente a comparire, al fine di definire in contraddittorio l'accertamento mediante concordato.
Gli studi sono applicabili, in sostituzione dei parametri, a partire dal periodo d'imposta 1998, in relazione alla data della loro approvazione. A partire da tale anno ne sono stati approvati numerosi, aventi decorrenza progressiva. (45 nel 1998, 41 nel 1999, ecc.). Negli anni successivi si applicheranno anche quelli che verranno di volta in volta approvati.
Alcuni studi sono stati poi revisionati e/o accorpati da nuovi studi più evoluti; dal 2003 gli studi revisionati sono contraddistinti dalla lettera "T".
Di norma gli studi di settore sono soggetti a revisione al massimo ogni 3 anni dalla data di entrata in vigore ovvero da quella dell'ultima revisione (art. 10 bis 1. 146/98).
In generale, che sono interessati all'applicazione degli studi di settore, indipendentemente dalla natura giuridica e dal regime contabile adottato, i soggetti -- imprese, società, enti commerciali e non, artisti e professionisti -- che per il periodo d'imposta di riferimento hanno indicato nella dichiarazione dei redditi ricavi (impresa) o compensi (arti e professioni) per un importo non superiore a 5.164.568,99 euro Dal periodo d'imposta in corso alla data del l gennaio 2007 il limite è aumentato a 7.500.000 euro.
Sono altresì interessati i soggetti che applicano il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (legge 388/2000).
Non rileva la circostanza che il contribuente, per effetto dei componenti negativi di reddito, deducibili sia in perdita.
In base alla Circolare Ministeriale 21 maggio 1999 n. 110/E sono comunque esclusi i contribuenti che determinano il reddito con criteri di tipo forfetario e gli incaricati alle vendite a domicilio.
Gli studi di settore sono realizzati rilevando, per ogni singola attività economica, le relazioni esistenti tra le variabili contabili e quelle strutturali, sia interne che esterne all'azienda. Essi tengono conto altresì della suddivisione per aree territoriali omogenee, in quanto il livello dei prezzi, le condizioni e le modalità operative, ecc. dipendono dal luogo ove la specifica attività è esercitata.
Dal 2007, ai fini dell' elaborazione e della revisione degli studi di settore si tiene anche conto di valori di coerenza, risultanti specifici indicatori definiti da ciascuno studio, rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico. Fino all'elaborazione e revisione degli studi, con effetto dal per odo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, si tiene altresì conto di specifici indicatori di normalità economica, di significativa rilevanza, idonei all'individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta (art. 1 c. 13 , 14 L. 296/2006).
Al fine di richiedere ai contribuenti soggetti agli studi di settore i dati necessari per costruire la base informativa, sono stati predisposti dei modelli nei quali indicare i dati contabili e strutturali (extracontabili) rilevanti. Tali modelli costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi. Inserendo i valori contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria (GE.RI.CO.) è possibile verificare la posizione del contribuente. In particolare il programma GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
- alla congruità dei ricavi dichiarati;
- alla coerenza dei principali indicatori economici che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.
- La correttezza dei comportamenti del contribuente dipende da entrambi gli aspetti.
Qualora i valori determinati sulla base degli studi siano superiori a quelli determinati dal contribuente, il contribuente può adeguare spontaneamente i ricavi, i compensi ed il volume d'affari ai risultati degli stessi.
L'adeguamento rileva sia ai fini delle imposte dirette che ai fini IVA e IRAP. L'adeguamento va effettuato tenendo conto del valore clic nell'applicazione GE.RI.CO. viene indicato quale ricavo di riferimento puntuale.
I soggetti che dichiarano ricavi inferiori a quelli risultanti dagli studi di settore corrono il rischio di subire un accertamento induttivo da parte dell'Amministrazione. E' comunque possibile farsi attestare da professionisti abilitati le cause che giustificano l'eventuale scostamento, riducendo così il rischio di subire l'accertamento.
Il contribuente può giustificare lo scostamento non solo in base a prove documentali certe, che abbiano un riscontro diretto ed immediatamente quantificabile sui ricavi dichiarati, ma anche in base ad un ragionamento di tipo presuntivo che si fondi su elementi certi e che conduca a valutazioni che abbiano una reale capacità di convincimento dell'Ufficio.
La conclusione dell'accertamento basato sugli studi di settore non preclude agli Uffici la possibilità di effettuare, per il medesimo periodo d'imposta, un'ulteriore azione accertatrice riguardante anche le medesime categorie reddituali, nonché ulteriori operazioni rilevanti ai t dell'IVA.
Considerando quanto scritto a proposito degli studi di settore e venendo al quesito in esame, si può rispondere che i dati extracontabili dello studio di settore tengono conto del tempo di attività svolta (numero di settimane lavorate nell'anno, ore settimanali lavorate nell'anno) e del fatto che si svolga anche l'attività da lavoro dipendente. Tengono conto quindi di fattispecie relative all'attività svolta da lavoro dipendente e contemporaneamente di lavoro autonomo però considerando soggettivamente la quantità di tempo dedicato all'attività professionale.
Per quanto concerne l'ipotesi di che i compensi dichiarati risultino inferiori a quelli elaborati dallo studio di settore relativo alla sua attività dobbiamo ribadire che il contribuente ha la possibilità come detto sopra di adeguarsi spontaneamente oppure di non adeguarsi. In questo ultimo caso l'accertamento non è effettato automaticamente, ma gli Uffici devono valutare in contraddittorio con il contribuente le cause dello scostamento, tenendo conto delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento con adesione. In particolare sarà inviato al contribuente un invito al contraddittorio contenente gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento, al fine di pervenire alla definizione. Il contribuente può giustificare lo scostamento come già detto, ma nel caso specifico il fatto di svolgere attività da dipendente contemporaneamente all'attività di lavoro autonomo è già preso in considerazione nello studio stesso come elemento extracontabile e quindi non può considerarsi una prova aggiuntiva da addurre per la giustificazione di cui sopra.

Paolo De Angelis

Cosa s'intende per prestazione negli studi di settore ?

Quesito
Lavoro presso una struttura sanitaria privata a rapporto libero professionale e fatturo come consulenza psicologica per 21h settimanali.
Nel modelloTK2OU, quadro D, rigo D08 'tipologia dell'attività' mi viene richiesto il numero di prestazioni svolte.
Ma cosa s'intende per prestazione?
1. L'equivalente in ore svolte o tutto ciò che richiede la prestazione: osservazione del trattamento, valutazione, colloquio, intervento psicologico, colloquio con la famiglia, riunioni d'equipe con la famiglia, con la scuola, riunioni d'equipe per progetto e aggiornamento del progetto riabilitativo, scrittura in cartella etc.. In sostanza una prestazione, dal mio punto di vista non equivale ad un ora, ma 2h o più ore a seconda dei casi.
2. Oppure s'intende il rapporto numerico determinato dal fatturato diviso la tariffa concordata ad ore.
La differenza è notevole, perché il valore da indicare nel suddetto rigo D08 non corrisponde alla mia realtà lavorativa, se dovessi applicare il secondo punto. Faccio un esempio:
Supponiamo che il mio fatturato sia di 20000euro/annue e la tariffa concordata 20euro/h.
Nel primo caso considerando un minimo di 2h a prestazione il numero di prestazioni, (np), da indicare nel rigo D08 sarebbe:
np = fatturato/ 2h tariffa = 500prestazioni
Nel secondo caso la stessa 'prestazione' sarebbe doppia:
np = fatturato/ 1h tariffa = 1000prestazioni
Nel primo caso, come ho, difatti, calcolato fino all'anno passato, non rientro nei parametri previsti dagli studi di settore e dovrei adeguarmi ad essi, ma non corrisponde alla mia realtà lavorativa. Nel secondo caso ho la possibilità di rientrare nei parametri degli studi di settore avvicinandomi di più alla mia realtà lavorativa.
Nel rigo G07 del suddetto modello TK2OU, quadro G, 'elementi contabili', la nota esplicativa afferma: 'i compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali'. Dal momento che i 'Contributi Previdenziali' comprendono un contributo soggettivo + integrativo + maternità: sia nella dichiarazione per gli studi di settore che nella dichiarazione dei redditi, cosa si porta in detrazione? L'intero ammontare (soggettivo + integrativo + maternità), oppure solo il solo contributo soggettivo?

Risposta
In merito al quesito posto sulla compilazione del "quadro D" dello Studio di Settore TK20U riferito all'attività svolta da Psicologi, e su cosa debba intendersi per "prestazione" ritengo opportuno fare riferimento alle istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate. Per la compilazione dei righi da D05 a D015 le istruzioni richiedono genericamente l'indicazione delle prestazioni/incarichi svolti anche se non ultimati nel corso dell'anno. In sede di utilizzo del software GE.RI.CO. 2007, nel compilare il "rigo D01" (Modalità di determinazione dei compensi) si legge: "Compensi a prestazione (determinati per singola prestazione: colloqui, sedute, incontri, indagini ecc.).
Alla luce di queste poche indicazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria si ritiene che per "prestazione" debba intendersi ogni attività di fatto svolta per il paziente e quindi i colloqui, le riunioni di gruppo, le indagini ecc. finalizzata alla cura del paziente e singolarmente remunerata, mentre non vi è nessun riferimento specifico al numero delle ore impiegate o alla tariffa oraria applicata.
In ogni caso Le ricordo che l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 38 del 12/06/2007 sugli studi di settore per il periodo d'imposta 2006, consente di utilizzare la sezione "note aggiuntive" del software GE.RI.CO. 2007 per specificare la situazione personale che ha dato luogo alla "non congruità" o che, comunque, diverge dalle modalità di svolgimento dell'attività' prese in considerazione dallo studio di settore.
Per quanto riguarda l'importo dei compensi da inserire al "rigo G07", va indicato il valore dei compensi al netto del solo contributo integrativo (2%), come richiesto anche per la compilazione del "rigo RE2" nel "quadro RE"

Fabrizio Del Franco

Cosa fare nel caso di una determinazione presuntiva dei compensi dall'Agenzia delle Entrate?

Quesito

Sono una Psicologa , regolarmente iscritta all'Ordine degli Psicologi del Lazio, che opera con un studio professionale in un piccolo paese.Sono entrata, purtroppo, nel mirino dell'Amministrazione Finanziaria che, attraverso procedure automatizzate, ha effettuato, utilizzando i parametri previsti dal Decreto del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996, i seguenti accertamenti:

1. l'anno scorso ho subito il controllo dei compensi dichiarati per l'anno 1998 (poi archiviato perché la differenza era irrisoria e quindi non proficua per l'Ufficio instaurare una eventuale controversia)
2. quest'anno mi si contesta lo scostamento per l'anno 1999 eccessivo.

In base alla determinazione presuntiva, non avrei dichiarato un reddito di £. 32.989.000 (magari l'avessi guadagnati!) ed in base a ciò mi hanno determinato maggiori compensi per £.17.986.000.

Al contraddittorio mi hanno invitato a pagare €. 2.500 come maggiore imposta ridotta del 30%, altrimenti dovrò fare ricorso.

La nostra è una professione difficile; io opero in un piccolo paese. A distanza di 10-20 chilometri ci sono città più grandi dove operano altri colleghi e con strutture sanitarie adeguate.

Mi è restato difficile già guadagnare quello che ho dichiarato; la zona è povera e la gente viene dallo specialista come ultima spiaggia, altrimenti si fa curare dal medico di famiglia, figura di Tuttologo nei piccoli centri.

Ma tutte queste cose Voi le sapete meglio di me.

Se devo pagare le tasse non su redditi certi, ma su dati presunti sarò mio malgrado costretta a chiudere l'attività, non potrei andare avanti.

Vorrei un Vs consiglio al riguardo. Dovrò ricorrere sicuramente in Commissione Tributaria entro 60 gg.

L'Ordine ha fatto o sta facendo qualcosa riguardo la determinazione presuntiva dei compensi.

Esistono sentenze al riguardo da poter impugnare? Cosa devo fare?

Lettera firmata

PARERE
L'Ufficio può procedere a rettificare il reddito imponibile o l'imposta liquidata usando diversi metodi di accertamento. Il controllo formale è effettuato sulle dichiarazioni presentate dai contribuenti, mentre il controllo sostanziale è basato sull'attività istruttoria effettuata dall'Ufficio. Tale tipo di controllo può sfociare in un avviso di accertamento diverso a seconda del tipo di rettifica operata e della natura del contribuente destinatario.
Il controllo sostanziale ad esempio può riguardare il reddito complessivo del contribuente (e in questo caso avremo l'accertamento generale), ovvero riguardare solo alcuni redditi o operazioni (e in questo caso avremo l'accertamento parziale).

L'accertamento generale inoltre può essere:
1. analitico o contabile, applicabile a tutti in contribuenti;

2. induttivo o extra-contabile, applicabile agli imprenditori, artisti e professionisti;

3. sintetico, applicabile solo alle persone fisiche;

4. d'ufficio, applicabile a tutti i contribuenti in caso di omessa o nulla dichiarazione.

1. accertamento analitico o contabile
L'Ufficio procede alla rettifica se, ad esempio, gli elementi della dichiarazione differiscono da quelli del bilancio, se non sono state applicate correttamente le disposizioni fiscali oppure se si ravvisano controsensi tra quanto indicato in dichiarazione e quanto si desume dai dati indicati negli studi di settore etc...

3. accertamento sintetico
Tale forma di accertamento si basa sugli indici del redditometro. In questo caso se la differenza tra il reddito calcolato sulla base della disponibilità dei beni e servizi e quello effettivamente dichiarato al netto degli oneri, è pari almeno al 25% per un periodo di almeno due anni, l'Ufficio può procedere con l'accertamento sintetico del maggior reddito calcolato.

4. accertamento d'ufficio
Tale forma di accertamento si concretizza in caso di omessa dichiarazione o dichiarazione ritenuta nulla. Viene eseguito sulla base delle notizie e dei dati di cui l'Amministrazione è in possesso.

2. accertamento induttivo
L'accertamento induttivo si applica ai redditi di impresa e di lavoro autonomo. Con tale accertamento, utilizzando dati e notizie raccolte dall'Ufficio, si ricostruisce in modo extra-contabile il reddito ed il volume di affari. Nella fattispecie esistono due tipi di accertamento induttivo:
1. accertamento tradizionale, ammissibile solo quando si verificano determinate violazioni contabili;
2. accertamento basato sui parametri e sugli studi di settore.

I parametri sono stati elaborati per vari settori economici. La loro applicazione si basa su tre operazioni principali: individuazione dell'attività prevalente, individuazione del gruppo di appartenenza e calcolo dei ricavi o compensi e del volume di affari e conseguente confronto tra valori presunti e valori dichiarati. Accanto ai parametri sono stati elaborati gli studi di settore, i quali, tramite il software Gerico, forniscono informazioni sulla congruità dei ricavi/compensi dichiarati e sulla coerenza dei principali indicatori economici. Se dal confronto tra i valori presunti e i valori dichiarati risulta che i ricavi/compensi sono inferiori rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del software, il contribuente potrà adeguarsi spontaneamente o, in mancanza, essere passibile di accertamento induttivo da parte dell'Amministrazione Finanziaria. L'accertamento in base ai parametri o sugli studi di settore può essere definito con l'accertamento con adesione, tramite il quale il contribuente può motivare e documentare le ragioni che hanno determinato tali scostamenti tra ricavi/compensi dichiarati e presunti.Nella fattispecie prevista dal quesito certamente in prima analisi occorre verificare l'ammontare puntuale dello scostamento tra il compenso dichiarato e quello presunto, ma soprattutto occorre verificare le motivazioni extra-economiche che hanno causato tale discrepanza. Sicuramente influisce il fatto che Lei opera in un centro di modeste dimensioni, nel quale buona percentuale dei pazienti si rivolge al medico di base. Si può far notare in Commissione che il bacino di utenza come quello del suo paese è sicuramente minore di quello di un grande centro, anche perché è noto che in città si soffrono maggiori stress e ansie rispetto ad un piccolo centro e di conseguenza il ricorso a cure psicologiche può essere minimo. In generale nel contenzioso occorre evidenziare ogni fatto che può aver determinato quel minor reddito oggetto dell'avviso di accertamento. Tale minor reddito può imputarsi al fatto che per diversi motivi ha dovuto dedicare poche ore all'attività professionale. Ad esempio perché ha avuto problemi di salute, una gravidanza, etc.E' altresì doveroso ribadire che i parametri ancorché costituiscano uno strumento di accertamento analitico-induttivo non devono essere applicati in ogni caso dall'Amministrazione finanziaria in modo acritico, cioè senza operare un minimo di riscontro di tipo contabile e/o documentale e soprattutto esulando dalla situazione personale del contribuente e del contesto in cui opera. L'appartenenza ad una determinata categoria professionale e il riferimento agli indici di redditività accertati mediamente per quella categoria può avere solo un valore orientativo, ma non esime l'Ufficio da uno specifico riferimento alla peculiare situazione del contribuente. Ed è anche per questo motivo che gradualmente i parametri sono stati sostituiti dagli studi di settore,strumento ritenuto più attendibile e più completo.

Si riportano di seguito gli estremi di alcune sentenze emesse da diverse Commissioni Tributarie Provinciali che hanno accolto i ricorsi promossi dai contribuenti:

1. Comm.ne Tributaria Provinciale di Torino Sezione II - sentenza n. 32 del 31/05/2001;
2. Comm.ne Tributaria Provinciale di Torino - sentenza n. 26 del 25/06/2001;
3. Comm.ne Tributaria Provinciale di Torino Sezione XIX - sentenza n. 46 del 19/06/2001;
4. Comm.ne Tributaria Provinciale di Salerno Sezione X - sentenza n. 67 del 24/04/2001.

Fabrizio Del Franco