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Disciplina relativa alle spese sostenute per i portatori di handicap e dei soggetti affetti da gravi patologie

PORTATORI DI HANDICAP.

Dobbiamo innanzitutto vedere come la normativa definisce un portatore di handicap.

Si considerano invalidi e portatori di handicap coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, d’integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

Sono tali i soggetti la cui invalidità sia stata riconosciuta da commissioni mediche pubbliche, oppure grandi invalidi di guerra. Non è sufficiente invece il solo riconoscimento dell’invalidità civile. (Circ.Min. 14 giugno 2001 n.55/E).

La sussistenza delle condizioni personali può essere attestata mediante autocertificazione.

Per questi soggetti rilevano, ai fini dell’IRPEF, diverse tipologie di spese che possiamo raggruppare in due categorie, in funzione della loro qualificazione quali oneri deducibili dal reddito o quali oneri che danno diritto alla detrazione d’imposta:

-sono oneri deducibili le spese mediche generiche e quelle di assistenza specifica;

-sono oneri detraibili le spese per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza del portatore di handicap, quelle per i servizi d’interpretariato dei soggetti sordomuti, nonché le spese relative ai mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione, ecc.

La deduzione/ detrazione spetta anche nel caso in cui le spese mediche siano rimborsate per effetto di contratti di assicurazione i cui premi non costituiscono oneri detraibili o per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il reddito del contribuente.

ONERI DEDUCIBILI: (art.10 lett.b DPR 917/86)

Sono interamente deducibili dal reddito complessivo le spese mediche generiche e quelle per la loro assistenza che per i soggetti comuni danno solitamente diritto alla detrazione. Sono deducibili anche le spese sostenute per i familiari (coniuge,figli,genitori,fratelli,sorelle,suoceri,nuore,generi ed adottandi), anche se non a carico fiscalmente.

Beneficiari della detrazione sono coloro che hanno effettivamente sostenuto il costo.

ONERI DETRAIBILI: (art.15 lett. c, c ter DPR 917/86)

Le seguenti spese, anche se sostenute dal familiare che ha a carico il portatore di handicap, danno diritto alla detrazione da calcolare sull’intero importo:

A)    spese per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità d’integrazione dei soggetti indicati(es. fax, modem, computer), nonché le spese sostenute per i servizi d’interpretariato dei soggetti riconosciuti sordomuti;

B)     spese relative ai mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione, l’accompagnamento ed il sollevamento, quali poltrone e veicoli per invalidi azionati con qualsiasi meccanismo di propulsione, spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza, ecc…

La detrazione per le spese di cui alla lettera B) spetta anche ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni. (art.30 c.7 L388/2000).

SOGGETTO AFFETTO DA GRAVI PATOLOGIE.

Un discorso a parte deve essere fatto per i soggetti affetti da gravi patologie.

Le spese sostenute nell’interesse dei familiari affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, consentono la detrazione, anche se i familiari non sono a carico. In questo caso la detrazione spetta per la parte che non trova capienza nell’imposta dovuta dai suddetti familiari, relativamente alle sole spese riguardanti tali patologie, ed entro il limite annuo di euro 6.197,48, ridotto della franchigia di euro di 129,11 (anche se è stata già applicata dal familiare stesso e indipendentemente dal numero dei soggetti affetti dalle patologie suddette). A tale riguardo, la riferibilità della spesa alla patologia esente deve risultare o da documentazione medica o da autocertificazione sottoscritta dal familiare affetto dalla patologia (Circ.Min. 20 aprile 2005 n.15/E).

E’ necessario che il documento che certifica la spesa sia intestato al contribuente che ha effettuato il pagamento e contenga l’indicazione del soggetto affetto dalla grave patologia. Nel caso in cui sia intestato a quest’ultimo, occorre che sia annotato quale parte della spesa è stata sostenuta dal familiare.

Infine è necessario che il contribuente documenti il tipo di patologia da cui è affetto il familiare mediante certificazione rilasciata dall’azienda sanitaria locale.

Infine per rispondere in modo puntuale al quesito posto dall’iscritta, si può dire che qualora il contribuente sia un portatore di handicap con invalidità riconosciuta dalle autorità preposte ed abbia sostenuto una spesa per consulenza psicologica validamente documentata, la stessa può essere riconosciuta come onere deducibile dal reddito complessivo nella misura del 100% sempreché possieda redditi e presenti la dichiarazione per operare la deduzione.

Roma, lì 22 ottobre 2008

                                                                                                                      Paolo De Angelis