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L'intervento dello psicologo nel procedimento dell'interruzione volontaria della gravidanza

           
Si chiede allo scrivente un parere legale in merito alla seguente richiesta di un Vostro iscritto, Psicologo Dirigente in servizio presso un Consultorio Familiare: “...spesso mi è stata richiesta una generica “relazione psicologica” dal medico per la donna che avrebbe dovuto affrontare l’intervento (di interruzione volontaria della gravidanza, n.d.r.). Ho pertanto inteso la consulenza come uno strumento utile ad aiutare la donna a cercare la soluzione più sostenibile per lei, congruente quanto più possibile alle sue personali posizioni etico-religiose-ideologiche e che sia soprattutto in sintonia con il suo modo unico di sentire. In questo modo è la donna a compiere la scelta più utile per il suo benessere psicologico e per il suo stato di salute mentale. Altri colleghi psicologi invece ritengono che l’agire secondo “scienza e coscienza” imponga loro di diagnosticare esclusivamente la capacità di adattamento della donna all’evenienza della nascita di un figlio malformato... sarei grata se potessi avere un... parere su tale questione”.

Il quesito riguarda l’applicazione degli artt.4 e 6 della legge sull’aborto 22-5-1978, n.194, che così recitano:

- art.4 “Per l’interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico...”.

- art.6 “L’interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata: a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna; b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalia o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna”.

Dalla lettura delle due disposizioni sopra riportate, si ricava che nel caso previsto dall’art.4, di richiesta di interruzione della gravidanza nei primi novanta giorni, l’accertamento cui può essere chiamato lo Psicologo nei confronti dell’interessata è finalizzato alla verifica circa la sussistenza di “...un serio pericolo per la... salute... psichica, in relazione al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito”, serio pericolo determinato dalle circostanze accusate dalla donna.

In questo caso, pare evidente che l’esame dello Psicologo comporta anche una valutazione di tipo probabilistico, basata sul rapporto causale tra le “circostanze” accusate dalla donna e le loro potenziali conseguenze in termini di “serio pericolo” sulla sua salute psichica.

Nel caso, invece, di richiesta di interruzione della gravidanza dopo novanta giorni, il cosiddetto aborto terapeutico  previsto dall’art.6, lettera b), il Legislatore chiede una verifica circa la sussistenza di un “...grave pericolo per la salute... psichica della donna” che sia determinato da “...accertati processi patologici...”, ma non specifica se tali processi patologici debbano essere in atto al momento della verifica o possano anche essere solo potenziali.

Su questo punto è intervenuta la SupremaCorte di Cassazione, sia in sede penale che civile, per precisare che il processo morboso deve essere in atto e quindi accertato al momento della verifica, a nulla rilevando una sua mera potenzialità ai fini dell’accesso all’aborto terapeutico:

- “...alla lett. b) della disposizione, perché possa procedersi all’interruzione di gravidanza non è sufficiente la presenza di anomalie o malformazioni del nascituro, ma è necessario che tale presenza determini processi patologici consistenti in un “grave” pericolo per la salute fisica o psichica della madre. I processi patologici idonei a consentire l’interruzione della gravidanza devono poi essere in atto e devono essere accertati (v. anche art.7, comma 1)” (Cassazione Civile Sezione III sentenza 24-3-1999, n.2793);

- “L’art.7 impone che i processi patologici, indicati dall’articolo precedente, vengano “accertati” e “certificati” esistenti dal medico del servizio ostetrico-ginecologico.... Se nell’accertamento dei processi patologici il medico ostetrico-ginecologo può avvalersi della collaborazione di specialisti, l’accertamento stesso e la correlativa certificazione rimangono attività che competono esclusivamente a lui. L’ausilio di uno psichiatra o di uno psicologo nel caso di processo morboso determinante grave pericolo per la salute psichica della donna... non esonera l’ostetrico dalla diretta responsabilità in ordine all’accertamento come alla “certificazione”. Tutto questo deve comportare la necessità di approfondimento della relazione proveniente dallo specialista, l’abbandono di posizioni acritiche, la piena presa di coscienza in ordine all’esistenza dei processi patologici giustificativi dell’IVG. La legge, tenuto conto degli importanti risvolti psicologici, morali e sociali dell’IVG dopo il primo trimestre, ha voluto porre, a garanzia che il sacrificio del feto sia consentito solo nelle prospettate ipotesi di necessità, un punto fermo di consapevole responsabilità ricollegando conseguenze di ordine penale anche al rispetto delle modalità procedimentali, prima tra tutte la certificazione dell’esistenza del processo morboso determinante il grave pericolo” (Cassazione Penale Sezione V sentenza 6-3-1998, n.2866).

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In via incidentale rispetto all’oggetto del presente parere, giova sottolineare che, come si evince dall’ultima sentenza sopra riportata, lo Psicologo è riconosciuto dalla Cassazione - al pari del Medico Psichiatra - quale “specialista” sul quale può fare affidamento il Medico del Servizio Ostertrico-Ginecologico di cui all’art.7 della legge in esame.

Ed anche se la legge indica quest’ultimo quale unico soggetto competente ai fini dell’accertamento e della certificazione necessari per potersi procedere all’aborto terapeutico, ciò non esclude che lo Psicologo, chiamato a rendere in via prodromica la sua consulenza specialistica, possa assolvere il compito a mezzo di certificazione diagnostica oltre che a mezzo di una “relazione psicologica”.

Roma, lì 3 novembre 2008

Avv. Luca Lentini