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Le novità del decreto-legge n. 138/2011

Nuove disposizioni in materia di sospensione dell’iscrizione all’Albo per mancata fatturazione.

Nuove disposizioni in materia di sospensione dell’iscrizione all’Albo per mancata fatturazione.

Il testo normativo.

All’articolo 12, intitolato “Sanzioni accessorie in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto”, del D.Lgs. 18-12-1997, n.471, recante la “Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi”, dopo il comma 2-quinquies, sono inseriti, in virtù dell’art.2, comma 5, del D.L. 13-8-2011 n.138, convertito in legge 14-9-2011, n.148, i seguenti nuovi commi 2-sexies e 2-septies:

2-sexies. Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini  professionali,  nel  corso  di  un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere  il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, è disposta in ogni caso la  sanzione  accessoria  della  sospensione dell’iscrizione all’albo o all’ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva,  la  sospensione è disposta  per  un periodo da quindici giorni a sei mesi.  In  deroga  all’articolo  19, comma 7, del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.472,  il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione  sono  comunicati  all'ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell'albo  affinché ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter.

2-septies. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 2-sexies siano commesse nell’esercizio in  forma associata di attività professionale, la sanzione accessoria di cui al medesimo comma è disposta nei confronti di tutti gli associati”.

 

La portata della norma con riferimento agli iscritti all’Albo degli Psicologi.

Con la disposizione sopra riportata, il Legislatore ha esteso ai professionisti iscritti ad Albi l’applicabilità della sanzione accessoria della sospensione in caso di mancata fatturazione, come noto già in vigore da qualche anno per punire la mancata emissione degli scontrini fiscali da parte degli esercizi commerciali.

La fattispecie che può dar luogo alla sospensione dell’iscrizione all’Albo si realizza qualora al professionista vengano contestate, nell’arco di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di fatturazione commesse in giorni diversi.

In tal caso la sospensione, immediatamente esecutiva, può essere comminata per un periodo minimo di tre giorni fino ad un massimo di un mese. L’eventuale recidiva incrementa la durata della sanzione, che in tal caso può andare da un minimo di quindici giorni fino ad un massimo di sei mesi. Trattasi di una sanzione accessoria che si aggiunge a quella fiscale e che può essere impugnata dinanzi la competente Commissione Tributaria.

L’autorità competente ad irrogare la sanzione è la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio in rapporto al domicilio fiscale del contribuente.

Il provvedimento di sospensione deve essere notificato dall’Agenzia delle Entrate al contribuente, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dalla contestazione della quarta violazione.

La stessa Direzione è tenuta ad informare l’Ordine professionale, che a sua volta deve dare pubblicazione della sospensione dell’iscritto sul suo sito internet.

Resta naturalmente salva la potestà disciplinare degli Ordini con riferimento alle violazioni contestate all’iscritto dall’autorità tributaria.

L’esecuzione e la verifica dell’effettivo adempimento della sospensione è effettuata dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza.

Quanto al numero di violazioni contestabili, deve trattarsi di violazioni commesse in giorni diversi. Pertanto, salvo diverse future indicazioni, deve ritenersi che la mancata emissione di più fatture in uno stesso giorno possa integrare una sola violazione nel computo delle quattro rilevanti ai fini della sospensione.

Per i professionisti che operano in forma associativa, la sospensione è disposta nei confronti di tutti gli associati.

Avv. Luca Lentini