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Sulle associazioni tra professionisti dopo la "legge Bersani"


Quesito

Se, con la nuova Legge Bersani, è possibile costituire una ASSOCIAZIONE FRA PROFESSIONISTI tra uno psicologo iscritto regolarmente al nostro Albo ed un collega sociologo che, non avendo alcun Albo-Ordine professionale, non ha la relativa iscrizione.

Risposta

La risposta al quesito è affermativa.
L'art. 2 comma 1, lettera c) del D.L. 4-7-2006 n. 223, cosiddetto Decreto Bersani sulle liberalizzazioni, convertito in legge con modificazioni (Legge 4-8-2006 n. 248), ha abrogato 2.. le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali: ... c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero professionale deve essere esclusivo, che li medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.

Pur non essendo la professione intellettuale di Sociologo inquadrata in uno specifico Ordine professionale, la stessa è certamente riconosciuta dal nostro ordinamento (a titolo esemplificativo basti citare la previsione si posti di lavoro per Sociologi nei ruoli del pubblico impiego) e trova titolo abilitante nella laurea universitaria.
Ne consegue che uno Psicologo iscritto all'Albo può certamente costituire una società di persone o associarsi, ai sensi della norma sopra riportata, con un Sociologo libero professionista al fine di rendere "...all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare..."

Non può infatti ritenersi, giacché non si ricava da alcun dato positivo, che la recente disciplina sulle liberalizzazioni di cui al Decreto Bersani tenda ad escludere dal novero dei liberi professionisti gli esercenti, in forma liberale (ed in regola fiscalmente), la professione di Sociologo o comunque gli esercenti professioni riconosciute dall'Ordinamento ma non tutelate mediante la costituzione di appositi Albi e non protette quanto alle relative attività mediante una previsione normative di esclusività delle stesse.

Resta fermo, stando alla disposizione sopra citata, che l'oggetto sociale potrà essere solo quello di rendere prestazioni libero-professionali afferenti alle sfere dei singoli soci o associati, che non potranno partecipare a più di una società o associazione e che assumeranno personalmente le responsabilità derivanti da ogni singola prestazione alla quale dovessero contribuire.

Resta parimenti fermo che le attività professionali protette, come quelle riservate allo Psicologo dall'art. 1 della Legge 56/89, non possono essere in alcun modo svolte da altre categorie professionali, nonostante eventuali associazioni interdisciplinari, pena la configurazione della fattispecie penale di esercizio abusivo della professione in capo al professionista non Psicologo - con o senza il concorso del socio o associato Psicologo - e pena la perseguibilità di quest'ultimo sotto il profilo disciplinare per violazione dell'art. 8 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani.

Avv. Luca Lentini