Ordine degli Psicologi del Lazio - il portale dello Psicologo

Logo stampa
Ordine degli Psicologi del Lazio - Home Page
 
 

Area iscritti

Guida Operativa

Le nuove disposizioni


Il nuovo Atto di indirizzo sulla pubblicita' informativa delle attivita' professionali degli iscritti alla Sezione A e B dell'Albo

Il quadro normativo di riferimento
Approvato nella seduta di Consiglio del 13 giugno 2007 l'"Atto di Indirizzo sulla Pubblicita' Informativa delle Attivita' Professionali degli iscritti alla Sezione A e B dell'Albo" disciplina le attivita' di pubblicita' informativa delle attivita' degli psicologi e dei dottori in tecniche psicologiche in considerazione delle innovazioni in materia di pubblicita' professionale apportate dalla legge n. 248/2006.

Destinatari dell'Atto di Indirizzo
Tutti gli iscritti all'Ordine degli psicologi del Lazio, sez. A e sez. B dell'Albo. Le disposizioni dell'Atto di Indirizzo si estendono inoltre a societa' di persone, alle associazioni tra professionisti e a tutte le altre modalita' di esercizio della professione consentite dalla Legge.

I principi fondamentali
La pubblicita' informativa deve essere realizzata, sotto la responsabilita' del professionista, secondo criteri di correttezza, trasparenza e veridicita' del messaggio pubblicitario. La mancanza di trasparenza e veridicita' dei messaggi pubblicizzati costituisce violazione deontologica.
Costituiscono, altresi', violazione deontologica la diffusione di pubblicita' ingannevole nonche' la pubblicita' comparativa che contrasti con i criteri di rispetto reciproco, lealta' e colleganza e comunque con gli altri principi di cui al capo III del Codice Deontologico.

Contenuto dei messaggi pubblicitari
Puo' essere svolta pubblicita' informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonche' il prezzo ed i costi complessivi delle prestazioni.
Al fine di specificare le caratteristiche del servizio offerto, per una maggiore trasparenza nei confronti del cliente,

- l'iscritto alla sezione A dell'Albo, puo' inoltre pubblicizzare il contesto professionale e l'area di intervento

- lo psicologo-psicoterapeuta, puo' inoltre pubblicizzare il modello teorico di riferimento relativo alla formazione conseguita e l'indirizzo

- l'iscritto alla sezione B dell'Albo, puo' inoltre pubblicizzare i settori specifici nei quali esercita la professione, le attivita' professionali di cui all'articolo 3, comma 1-quiquies della L. 170/2003

I mezzi per la diffusione dei messaggi pubblicitari
E' consentita pubblicita' mediante targhe apposte sull'edificio nel quale il professionista svolge attivita', inserzioni sugli elenchi telefonici, sugli elenchi generali di categoria ed attraverso giornali, quotidiani e periodici di informazione. L'informazione pubblicitaria e' inoltre consentita su carta intestata, su biglietti da visita e con ogni altro mezzo, purche' venga realizzata secondo criteri di correttezza, trasparenza e veridicita' del messaggio e in un'ottica di servizio alla collettivita', prestando particolare attenzione alla sua influenza sull'utenza. In particolare, le inserzioni sulle pagine Web di Internet devono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni del "Codice di condotta relativo all'utilizzo di tecnologie per la comunicazione a distanza nell'attivita' professionale degli psicologi".

Cosa cambia rispetto al passato
Le nuove norme comportano un cambiamento nel rapporto tra l'Ordine e i suoi iscritti. Una piccola rivoluzione copernicana che nell'ambito della pubblicita' della professione da una parte conferisce all'Ordine le funzioni di affiancamento e tutoraggio sostituendosi alla tradizionale funzione di vigilanza, e dall'altra impone agli iscritti una maggiore responsabilizzazione rispetto alla diffusione dei messaggi pubblicitari.
I risvolti operativi di tale cambiamento si possono cosi' sintetizzare:

- Gli iscritti non hanno piu' l'obbligo di richiesta del Nulla osta alla pubblicita' come avveniva in precedenza.

- Qualora sussistano dubbi circa la liceita' della pubblicita', il professionista puo' rivolgersi all'Ordine per chiedere una preventiva valutazione.

- L'Ordine su impulso di parte o d'ufficio, verifica la liceita' delle pubblicita' diffuse o che comunque risultino ingannevoli, non trasparenti, non veritiere o difformi rispetto ai criteri dettati dall'Atto di indirizzo.