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Sole 24 Ore, Il
"Psicologi, dentologia anche senza Codice"
Data: 05/12/2007
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Il Sole-24 Ore
sezione: NORME GIUSTIZIA data: 2007-12-05 - pag: 39
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Radiato per relazione con paziente

Psicologi, dentologia anche senza Codice


Alessandro Galimberti
MILANO
La violazione dei comportamenti doverosi del professionista – nel caso specifico di uno psicologo –può essere sanzionata dall'Ordine di appartenenza pur in assenza di un codice deontologico, e anche mancando una tipizzazione delle condotte professionali non adeguate.
Il principio è stato stabilito dalla Terza sezione civile della Corte di cassazione (n.25183/07) in relazione al ricorso presentato da un iscritto all'Ordine degli psicologi del Lazio, radiato per aver intrattenuto rapporti equivoci con una paziente. Il ricorrente lamentava tra l'altro di essere stato colpito dal provvedimento di cancellazione- emesso dall'Ordine e confermato nei due gradi giurisdizionali di merito - sulla base di un'incolpazione generica e comunque non agganciata al Codice deontologico, emanato solo sei mesi dopo la segnalazione della paziente. La Cassazione, richiamando il provvedimento dell'Appello, ha statuito che «in tema di deontologia e di morale corrente non è necessaria una tipizzazione dei comportamenti doverosi per individuare le regole di cui si deve esigere il rispetto, (...) poichè la conoscenza delle regole di comportamento è (e deve essere) parte della formazione professionale e del patrimonio culturale del professionista ». La sanzione della radiazione, secondo la motivazione di merito dell'Appello- pertanto non censurabile in sede di legittimità - era stata determinata «dall'intero comportamento del professionista nella conduzione della cura».
La sentenza della Corte interviene anche sulla potestà regolamentare degli Ordini, in particolare sulla fissazione di termini di decadenza dell'azione disciplinare. Secondo i giudici di legittimità, l'articolo 39 del Regolamento per la vigilanza e la disciplina degli psicologi- che fissa il termine perentorio di un anno per la definizione del procedimento - di fatto otterrebbe «la sostanziale vanificazione dello scopo perseguito dalla legge» (n.56/1989) che invece «enuncia inequivocabilmente il principio secondo cui gli illeciti disciplinari debbono essere perseguiti e puniti». La norma regolamentare va quindi considerata inefficace perché in contrasto con norme imperative di legge».