| Roma - Uno strumento utile agli psicologi
che si occupano dell'ascolto e della valutazione clinico-forense dei
minori coinvolti nei percorsi giudiziari dei procedimenti penali. Sono le
''Linee guida per la diagnosi clinico-forense in relazione all'ascolto dei
minori in ipotesi di abuso nell'audizione protetta ed in caso di perizia o
consulenza'', la cui stesura e' stata affidata dall'Ordine degli psicologi
del Lazio a Paolo Capri (coordinatore), Alessandro Crisi, Ester Di Rienzo,
Anita Lanotte e Patrizia Pes. Considerate le difficolta' che i presunti
abusi sui bambini pongono, le linee guida si propongono due esigenze:
tutelare i minori, che rappresentano i soggetti piu' fragili della nostra
societa', affinche' il loro ascolto si svolga nel rispetto delle norme
nazionali e internazionali e del diritto imprescindibile alla salute
sancito dalla nostra Costituzione; garantire il diritto dell'imputato ad
un processo equo e imparziale.
Nell'ascolto e nella valutazione in ambito penale, vanno rispettate le
norme legislative che proteggono i diritti del minore quali la
possibilita' di ricevere un'informazione corretta, completa, accurata e
adeguata alle sue capacita' sul percorso che lo riguarda e sul suo
significato cognitivo ed emotivo. In particolare, la Convenzione di New
York sui diritti del fanciullo (20 Novembre 1989, ratificata in Italia con
Legge 27 Maggio 1991, n. 176), nell'art. 12, recepisce il principio
generale della necessita' di tenere conto dell'opinione del minore da
questi espressa in ogni procedimento giudiziario che lo riguarda. Il
principio e', inoltre, ribadito nella Convenzione Europea sull'esercizio
dei diritti dei fanciulli (Strasburgo, 25 gennaio 1996), ratificata in
Italia con Legge 20 Marzo 2003, n. 77: art. 3). Le 'Linee
guida per la diagnosi clinico-forense in relazione all'ascolto dei minori
in ipotesi di abuso nell'audizione protetta ed in caso di perizia o
consulenza' partono dal presupposto che che l'abuso puo' avvenire anche a
fini di lucro. Ecco, pertanto, le principali tipologie di abuso e/o
maltrattamento riconosciute dalla letteratura di riferimento nazionale e
internazionale: maltrattamento fisico, maltrattamento psicologico,
incuria, discuria, ipercura, abuso sessuale, abuso sessuale di gruppo. Gli
ambiti in cui questi abusi si possono sviluppare sono: intrafamiliare:
abuso attuato da membri appartenenti al nucleo familiare, quali genitori
(compresi quelli acquisiti e affidatari), fratelli, e/o da membri della
famiglia allargata (ascendenti e/o collaterali); extrafamiliare: attuato
cioe' da persona cui per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di
vigilanza o di custodia, il minore e' affidato; persona conosciuta dal
minore, quali amici di famiglia, vicini di casa, conoscenti, persona
conosciuta attraverso contatti mediatici, persona sconosciuta; abuso
attuato da gruppi: organizzazioni per la produzione di materiale
pedopornografico, per lo sfruttamento della prostituzione, agenzie per il
turismo sessuale, organizzazioni pseudo-religiose, organizzazioni
ideologiche pro-pedofilia. Nell'esercizio delle sue funzioni
all'interno del contesto giudiziario, secondo le linee guida, lo psicologo
deve avere la capacita' di integrare tra loro due connotazioni di ruolo e
di funzioni diverse: quella d'aiuto, propria della professione
psicologica, che si svolge sotto il principio di beneficita' e del
consenso informato dell'utente e quella strettamente giuridica che si
svolge sotto il principio di legalita'. Cio' significa che, oltre ad
operare in modo deontologicamente corretto utilizzando metodi, tecniche e
strumenti che siano riconosciuti dalla comunita' scientifica di
riferimento e che risultino adeguati e confacenti alle varie fasi
dell'eta' evolutiva, lo psicologo,
per la specificita' e complessita' del settore minorile del diritto, non
deve equiparare lo psichismo e l'organizzazione cognitiva di un minore con
quella di un adulto.
L'esperto che ha a che fare con un minore che presumibilmente ha subito
un abuso, deve, quindi, avere: una competenza psicologico-giuridica,
quale, tra l'altro, una conoscenza degli articoli di legge che in ambito
penale regolano la valutazione tecnica e i ruoli del perito e del
consulente; una formazione psicoterapeutica; una significativa esperienza
clinica in psicologia
e psicopatologia dell'eta' evolutiva, campo estremamente differenziato da
quello della psicologia
dell'adulto; una competenza almeno teorica nell'uso dei test psicologici.
(DIRE) |