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Redattore sociale
"L'ascolto dei bambini vittime di abuso: le linee guida degli psicologi"
Data: 28/05/2008
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MINORI 15.3227/05/2008

L'ascolto dei bambini vittime di abuso: le linee guida degli psicologi

Roma - Uno strumento utile agli psicologi che si occupano dell'ascolto e della valutazione clinico-forense dei minori coinvolti nei percorsi giudiziari dei procedimenti penali. Sono le ''Linee guida per la diagnosi clinico-forense in relazione all'ascolto dei minori in ipotesi di abuso nell'audizione protetta ed in caso di perizia o consulenza'', la cui stesura e' stata affidata dall'Ordine degli psicologi del Lazio a Paolo Capri (coordinatore), Alessandro Crisi, Ester Di Rienzo, Anita Lanotte e Patrizia Pes. Considerate le difficolta' che i presunti abusi sui bambini pongono, le linee guida si propongono due esigenze: tutelare i minori, che rappresentano i soggetti piu' fragili della nostra societa', affinche' il loro ascolto si svolga nel rispetto delle norme nazionali e internazionali e del diritto imprescindibile alla salute sancito dalla nostra Costituzione; garantire il diritto dell'imputato ad un processo equo e imparziale.

Nell'ascolto e nella valutazione in ambito penale, vanno rispettate le norme legislative che proteggono i diritti del minore quali la possibilita' di ricevere un'informazione corretta, completa, accurata e adeguata alle sue capacita' sul percorso che lo riguarda e sul suo significato cognitivo ed emotivo. In particolare, la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (20 Novembre 1989, ratificata in Italia con Legge 27 Maggio 1991, n. 176), nell'art. 12, recepisce il principio generale della necessita' di tenere conto dell'opinione del minore da questi espressa in ogni procedimento giudiziario che lo riguarda. Il principio e', inoltre, ribadito nella Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (Strasburgo, 25 gennaio 1996), ratificata in Italia con Legge 20 Marzo 2003, n. 77: art. 3).

Le 'Linee guida per la diagnosi clinico-forense in relazione all'ascolto dei minori in ipotesi di abuso nell'audizione protetta ed in caso di perizia o consulenza' partono dal presupposto che che l'abuso puo' avvenire anche a fini di lucro. Ecco, pertanto, le principali tipologie di abuso e/o maltrattamento riconosciute dalla letteratura di riferimento nazionale e internazionale: maltrattamento fisico, maltrattamento psicologico, incuria, discuria, ipercura, abuso sessuale, abuso sessuale di gruppo. Gli ambiti in cui questi abusi si possono sviluppare sono: intrafamiliare: abuso attuato da membri appartenenti al nucleo familiare, quali genitori (compresi quelli acquisiti e affidatari), fratelli, e/o da membri della famiglia allargata (ascendenti e/o collaterali); extrafamiliare: attuato cioe' da persona cui per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e' affidato; persona conosciuta dal minore, quali amici di famiglia, vicini di casa, conoscenti, persona conosciuta attraverso contatti mediatici, persona sconosciuta; abuso attuato da gruppi: organizzazioni per la produzione di materiale pedopornografico, per lo sfruttamento della prostituzione, agenzie per il turismo sessuale, organizzazioni pseudo-religiose, organizzazioni ideologiche pro-pedofilia. Nell'esercizio delle sue funzioni all'interno del contesto giudiziario, secondo le linee guida, lo psicologo deve avere la capacita' di integrare tra loro due connotazioni di ruolo e di funzioni diverse: quella d'aiuto, propria della professione psicologica, che si svolge sotto il principio di beneficita' e del consenso informato dell'utente e quella strettamente giuridica che si svolge sotto il principio di legalita'. Cio' significa che, oltre ad operare in modo deontologicamente corretto utilizzando metodi, tecniche e strumenti che siano riconosciuti dalla comunita' scientifica di riferimento e che risultino adeguati e confacenti alle varie fasi dell'eta' evolutiva, lo psicologo, per la specificita' e complessita' del settore minorile del diritto, non deve equiparare lo psichismo e l'organizzazione cognitiva di un minore con quella di un adulto.

L'esperto che ha a che fare con un minore che presumibilmente ha subito un abuso, deve, quindi, avere: una competenza psicologico-giuridica, quale, tra l'altro, una conoscenza degli articoli di legge che in ambito penale regolano la valutazione tecnica e i ruoli del perito e del consulente; una formazione psicoterapeutica; una significativa esperienza clinica in psicologia e psicopatologia dell'eta' evolutiva, campo estremamente differenziato da quello della psicologia dell'adulto; una competenza almeno teorica nell'uso dei test psicologici. (DIRE)